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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 1981

Cassazione n. 37520/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1981 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo (prescrizione del reato prima della decisione impugnata) in quanto nel ricorso non si tiene conto, nel calcolo, delle sospensioni del corso della prescrizione.

Il rinvio dal 21 giugno 2019 all'8 novembre 2019 è stato richiesto dal difensore (per verifica della pendenza di altro procedimento) con il calcolo, quindi, dell'intero periodo per la sospensione dei termini di prescrizione; il rinvio dall'8 novembre 2019 al 17 gennaio 2020 è stato chiesto per impedimento del difensore (con sospensione dei termini per 60 giorni); il rinvio dal 17 gennaio 2020 al 27 marzo 2020 è stato chiesto dal difensore (per munirsi di procura speciale) con il calcolo, quindi, dell'intero periodo per la sospensione dei termini di prescrizione.

Conseguentemente valutati i periodi di sospensione alla data della sentenza impugnata il reato non era prescritto (commesso il 14 febbraio 2017, sentenza del 14 febbraio 2022).

L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2t; 5 Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1981 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo (prescrizione del reato prima della decisione impugnata) in quanto nel ricorso non si tiene conto, nel calcolo, delle sospensioni del corso della prescrizione. Il rinvio dal 21 giugno 2019 all'8 novembre 2019 è stato richiesto dal difensore (per verifica della pendenza di altro procedimento) con il calcolo, quindi, dell'intero periodo per la sospensione dei termini di prescrizione; il rinvio dall'8 novembre 2019 al 17 gennaio 2020 è stato chiesto per impedimento del difensore (con sospensione dei termini per 60 giorni); il rinvio dal 17 gennaio 2020 al 27 marzo 2020 è stato chiesto dal difensore (per munirsi di procura speciale) con il calcolo, quindi, dell'intero periodo per la sospensione dei termini di prescrizione. Conseguentemente valutati i periodi di sospensione alla data della sentenza impugnata il reato non era prescritto (commesso il 14 febbraio 2017, sentenza del 14 febbraio 2022). L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2t; 5 Così
Sentenza Cassazione n. 37520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris