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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 34495/2024

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 12144/2024 R.G., sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia con ordinanza n. 295/2024, depositata in data 24 aprile 2024, nel procedimento iscritto al n. 718/2015 R.G., proposto in riassunzione da: [OSCURATO:PERSONA] Savino e PULCHER di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), ricorrenti in quel giudizio; -ricorrente nel giudizio tributario non costituito in questa fase - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), controricorrente in quel giudizio; -controricorrente nel giudizio tributario non costituito in questa fase - nonchécontro PROCURA GENERALE della CORTE DI CASSAZIONE; -terza chiamata in causa nel giudizio tributario non costituito in questa fase - udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha chiestodichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatti di causa

1. Con ordinanza n. 285/2024, depositata in data 24 aprile 2024, emessa nel giudizio avente ad oggetto le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., avverso gli avvisi di accertamento per COSAP emessi entrambi in data 3 ottobre 2013 dal Comune di Margherita di Savoia e notificati in data 19/11/2013 ai predetti contribuenti, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, declinando la propria giurisdizione in relazione a controversia che aveva ad oggetto «la debenza o meno del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche», condividendo sul punto la tesi sostenuta dall’Ente comunale nell’atto di costituzione in giudizio, sollevavaconflitto negativo di giurisdizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Trinitapoli aveva infatti in antecedenza ugualmente declinato la propria con le ordinanze del 16/12/2014 e del 05/01/2015 rese nei giudizi separatamente proposti dai contribuenti ed iscritti rispettivamente al n. 681/13 R.G. e n. 682/13 R.G.

Motivi della decisione

1. Il giudizio proposto dal Rossignuolo e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., separatamente dinanzi al giudice ordinario e unitariamente, invece, in sede di riassunzione dinanzi al giudice tributario, ha ad oggetto l’accertamento negativo del credito vantato dal Comune di Margherita di Savoia per canone per l’occupazione di suolo pubblico, oltre ai maturati interessi e alla corrispondente sanzione amministrativa.

Ciò emerge dagli originari atti introduttivi da cui risulta che i contribuenti hanno contestato esclusivamente «la liquidazione del canone come effettuato sia in ragione della superficie, sia della data, sia in punto di giorni di occupazione, sia in ragione della categoria di occupazione» (così nei ricorsi al giudice di pace, riprodotti nel corpo del ricorso al giudice tributario).

2. Ciò precisato, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte formatosi sulla scia della pronuncia di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 64 del 2008) dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come novellato dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2005, che aveva attribuito alle Commissioni tributarie la competenza giurisdizionale in materia di COSAP.3.

Queste Sezioni Unite hanno, invero, affermato che «in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)» (Cass., Sez.

U., n. 28161 del 2008; Cass., Sez.

U., n. 7190 del 2011), «poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa» (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 21950 del 2015; in termini anche Cass., Sez.

U., n. 23859 del 2012; conf., da ultimo, Cass. n. 27887 del 2021).

4. A tale principio non si è attenuto il Giudice di pace sicché, cassate le due ordinanze negatorie della giurisdizione ordinaria che va, invece affermata, la causa va rimessa a detto Giudice davanti al quale il giudizio deve proseguire.

5. Non deve provvedersi sulle spese processuali, atteso che il conflitto è stato sollevato d'ufficio e che le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa le ordinanze del Giudice di pace di Trinitapoli del 16/12/2014

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 12144/2024 R.G., sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia con ordinanza n. 295/2024, depositata in data 24 aprile 2024, nel procedimento iscritto al n. 718/2015 R.G., proposto in riassunzione da: [OSCURATO:PERSONA] Savino e PULCHER di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), ricorrenti in quel giudizio; -ricorrente nel giudizio tributario non costituito in questa fase - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), controricorrente in quel giudizio; -controricorrente nel giudizio tributario non costituito in questa fase - nonchécontro PROCURA GENERALE della CORTE DI CASSAZIONE; -terza chiamata in causa nel giudizio tributario non costituito in questa fase - udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha chiestodichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Fatti di causa 1. Con ordinanza n. 285/2024, depositata in data 24 aprile 2024, emessa nel giudizio avente ad oggetto le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., avverso gli avvisi di accertamento per COSAP emessi entrambi in data 3 ottobre 2013 dal Comune di Margherita di Savoia e notificati in data 19/11/2013 ai predetti contribuenti, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, declinando la propria giurisdizione in relazione a controversia che aveva ad oggetto «la debenza o meno del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche», condividendo sul punto la tesi sostenuta dall’Ente comunale nell’atto di costituzione in giudizio, sollevavaconflitto negativo di giurisdizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Trinitapoli aveva infatti in antecedenza ugualmente declinato la propria con le ordinanze del 16/12/2014 e del 05/01/2015 rese nei giudizi separatamente proposti dai contribuenti ed iscritti rispettivamente al n. 681/13 R.G. e n. 682/13 R.G. Motivi della decisione 1. Il giudizio proposto dal Rossignuolo e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., separatamente dinanzi al giudice ordinario e unitariamente, invece, in sede di riassunzione dinanzi al giudice tributario, ha ad oggetto l’accertamento negativo del credito vantato dal Comune di Margherita di Savoia per canone per l’occupazione di suolo pubblico, oltre ai maturati interessi e alla corrispondente sanzione amministrativa. Ciò emerge dagli originari atti introduttivi da cui risulta che i contribuenti hanno contestato esclusivamente «la liquidazione del canone come effettuato sia in ragione della superficie, sia della data, sia in punto di giorni di occupazione, sia in ragione della categoria di occupazione» (così nei ricorsi al giudice di pace, riprodotti nel corpo del ricorso al giudice tributario). 2. Ciò precisato, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte formatosi sulla scia della pronuncia di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 64 del 2008) dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come novellato dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2005, che aveva attribuito alle Commissioni tributarie la competenza giurisdizionale in materia di COSAP.3. Queste Sezioni Unite hanno, invero, affermato che «in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)» (Cass., Sez. U., n. 28161 del 2008; Cass., Sez. U., n. 7190 del 2011), «poiché l'obbligo del pagamento di un canone per l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa» (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21950 del 2015; in termini anche Cass., Sez. U., n. 23859 del 2012; conf., da ultimo, Cass. n. 27887 del 2021). 4. A tale principio non si è attenuto il Giudice di pace sicché, cassate le due ordinanze negatorie della giurisdizione ordinaria che va, invece affermata, la causa va rimessa a detto Giudice davanti al quale il giudizio deve proseguire. 5. Non deve provvedersi sulle spese processuali, atteso che il conflitto è stato sollevato d'ufficio e che le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa le ordinanze del Giudice di pace di Trinitapoli del 16/12/2014