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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2021

Cassazione n. 38044/2022

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19240/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 317/2021depositata in data 18.1.2021; N. 19240/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe , la C.T.R. del la Lombardia , sezione staccata di Brescia, rigettò l’appello d i [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenz a n. 544 /201 9 della C.T.P. di Bergamo, che aveva a sua volta respinto il ricorso dello stesso contribuente in relazione ad avviso di accertamento ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, notificatogli, per l’anno 2013, con conseguente ripresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello osservò che – in relazione alla dedotta distruzione delle scritture contabili del contribuente, per effetto di un importante evento atmosferico verificatosi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] –non era in dubbio l’evento in sé, bensì la sua entità e il nesso di causalità tra lo stesso e il preteso deperimento; infatti, il Rota non aveva presentato alcuna denuncia, al riguardo, alla G.d.F., agli uffici finanziari, ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, come da prassi, e comunque avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per ricostruire la contabilità, per quanto possibile, sin dal 2014, ben potendodimostrare, ove necessario, i fatti a sé favorevoli anche superando le ordinarie limitazioni;aggiunse che l’accertamento induttivo puro è sempre possibile“quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”, ex art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973; né poteva assumere rilevanza la denuncia di sinistro presentata alla Compagnia assicurativa, in essa facendosi solo riferimento a danni ad apparecchiature N. 19240/21 R.G. informatiche, tanto più che non sono state allegate fotografie o altri documenti che attestassero l’entità e la causa dei danni; avverso detta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso ; consideratoche: 1.1 – c o n il primo motivo si denuncia omesso esame “ circa un fatto grave e decisivo per il giudizio, in base a produzione di documenti nuovi in grado di appello”, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; secondo la C.T.R., esso ricorrente non avrebbe prodotto fotografie o altri documenti idonei ad apprezzare i danni arrecati dall’evento, ma in realtà –sostiene lo stesso Rota – ciò era puntualmente avvenutonel giudizio d’appello, avendo egli allegato alla “comparsa conclusionale” del 23.11.2020 copiosa documentazione, anche fotografica,del tutto idonea allo scopo; 1.2 –il motivo è inammissibile; per come proposto, infatti– ed anche al di là di quanto rilevato nella proposta del Consigliere relatore – il vizio dedotto si risolve nella censura inerente all’omesso esame di elementi istruttori, che com’è noto non è denunciabile ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., specie ove il fatto storico cui gli stessi afferiscono sia stato preso in considerazione dal giudice del merito(v.

Cass. n. 14324/2015, nell’egida di Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014) , come nel caso che occupa: il giudice ha senz’altro vagliato l’event o atmosferico eccezionale, ritenendolo non idoneo ad integrare la dedotta causa di forza maggioreed escludendo, quindi, la sua valenza impeditiva della conservazione delle scritture contabili e della loro conseguente esibizione; N. 19240/21 R.G. d’altra parte, il vizio denunciato dal ricorrente –benché ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - attiene in realtà non già all’omesso esame di un fatto storico, fenomenicamente apprezzabile, bensì a “questione” (v., per tutte, Cass. n. 17761/2016), che avrebbe al più dovuto denunciarsi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (quella prospettata involgendo, in realtà, la tematica della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., peraltro denunciabile in questa sede di legittimità entro limiti assai rigorosi; v.

Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020), e per di più con la necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.); 2.1 - con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 6, comma 16-quater, del d.l. n. 646/1994; rileva il ricorrente che già da tempo la giurisprudenza ha riconosciuto l’illegittimità dell’accertamento induttivonei confronti del contribuente che, per causa di forza maggiore, non abbia potuto esibire le scritture contabili; né tantomeno esiste nell’ordinamento alcuna norma che preveda un obbligo generalizzato didenuncia della distruzione o perimento delle scritture stesse(obbligo previsto dall’art. 6, comma 16-quater, del d.l. n. 646/1994, solo per gli eventi alluvionali occorsi nella Regione Piemonte nel 1994, e quindi non estensibile ad altre situazioni), e del resto lo stesso ricorrente s’era attivato già a fine 2017, ad attività cessata da tre anni, per tentare di ricostruire la contabilità, cosa avvenuta quando ormai l’avviso di accertamento era stato notificato e, a dire della stessa C.T.R., tardivamente; N. 19240/21 R.G. 2.2 –il motivo è del pari inammissibile, perché aspecifico e perché non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata; al riguardo, va anzitutto osservato che non è neanche chiaro quale sia – nella prospettiva del ricorrente –l’errore imputato alla C.T.R., difettando il mezzo, al fondo, anche della necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.) ; è noto, infatti, che detto requisito postula “ per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (ex multis,Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021); tuttavia, se la doglianz a in esame dovesse intendersi dirett a ad investire l’affermazione della C.T.R. secondo cui la ricostruzione delle scritture contabili venne operata dal Rota tardivamente, risulta di tutta evidenza come co l mezzo stesso non sia stato attinto il fondamento della sentenza impugnata; infatti, la decisione d’appello sibasa sulla mancata dimostrazione, da parte del contribuente, della causa di forza maggiore circa la dedotta distruzione delle scritture contabili, sul (conseguente) corretto ricorso al metodo induttivo puro da parte dell’Ufficio e sul rilievo che comunque, pur a prendere in considerazione la tardiva ricostruzione offerta dal Rota, la ripresa fiscale restava confinata alla contestazione di quell’unica operazione originariamente in rilievo, per la quale lo stesso contribuente non era stato in grado di fornire– né, all’epoca , ai funzionari dell’Ufficio controlli dell’Amministrazione, né, all’evidenza,nel giudizio di merito -alcun chiarimento; N. 19240/21 R.G. pertanto, è evidente chela censura in esame – ove interpretata nel senso prima evidenziato – non investe l’ iter logico - giur idico seguito dal giudice del merito , donde l’inammissibilità rilevata; 3.1 -in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19240/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 317/2021depositata in data 18.1.2021; N. 19240/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe , la C.T.R. del la Lombardia , sezione staccata di Brescia, rigettò l’appello d i [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenz a n. 544 /201 9 della C.T.P. di Bergamo, che aveva a sua volta respinto il ricorso dello stesso contribuente in relazione ad avviso di accertamento ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, notificatogli, per l’anno 2013, con conseguente ripresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello osservò che – in relazione alla dedotta distruzione delle scritture contabili del contribuente, per effetto di un importante evento atmosferico verificatosi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] –non era in dubbio l’evento in sé, bensì la sua entità e il nesso di causalità tra lo stesso e il preteso deperimento; infatti, il Rota non aveva presentato alcuna denuncia, al riguardo, alla G.d.F., agli uffici finanziari, ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, come da prassi, e comunque avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per ricostruire la contabilità, per quanto possibile, sin dal 2014, ben potendodimostrare, ove necessario, i fatti a sé favorevoli anche superando le ordinarie limitazioni;aggiunse che l’accertamento induttivo puro è sempre possibile“quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”, ex art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973; né poteva assumere rilevanza la denuncia di sinistro presentata alla Compagnia assicurativa, in essa facendosi solo riferimento a danni ad apparecchiature N. 19240/21 R.G. informatiche, tanto più che non sono state allegate fotografie o altri documenti che attestassero l’entità e la causa dei danni; avverso detta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso ; consideratoche: 1.1 – c o n il primo motivo si denuncia omesso esame “ circa un fatto grave e decisivo per il giudizio, in base a produzione di documenti nuovi in grado di appello”, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; secondo la C.T.R., esso ricorrente non avrebbe prodotto fotografie o altri documenti idonei ad apprezzare i danni arrecati dall’evento, ma in realtà –sostiene lo stesso Rota – ciò era puntualmente avvenutonel giudizio d’appello, avendo egli allegato alla “comparsa conclusionale” del 23.11.2020 copiosa documentazione, anche fotografica,del tutto idonea allo scopo; 1.2 –il motivo è inammissibile; per come proposto, infatti– ed anche al di là di quanto rilevato nella proposta del Consigliere relatore – il vizio dedotto si risolve nella censura inerente all’omesso esame di elementi istruttori, che com’è noto non è denunciabile ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., specie ove il fatto storico cui gli stessi afferiscono sia stato preso in considerazione dal giudice del merito(v. Cass. n. 14324/2015, nell’egida di Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) , come nel caso che occupa: il giudice ha senz’altro vagliato l’event o atmosferico eccezionale, ritenendolo non idoneo ad integrare la dedotta causa di forza maggioreed escludendo, quindi, la sua valenza impeditiva della conservazione delle scritture contabili e della loro conseguente esibizione; N. 19240/21 R.G. d’altra parte, il vizio denunciato dal ricorrente –benché ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - attiene in realtà non già all’omesso esame di un fatto storico, fenomenicamente apprezzabile, bensì a “questione” (v., per tutte, Cass. n. 17761/2016), che avrebbe al più dovuto denunciarsi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (quella prospettata involgendo, in realtà, la tematica della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., peraltro denunciabile in questa sede di legittimità entro limiti assai rigorosi; v. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), e per di più con la necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.); 2.1 - con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 6, comma 16-quater, del d.l. n. 646/1994; rileva il ricorrente che già da tempo la giurisprudenza ha riconosciuto l’illegittimità dell’accertamento induttivonei confronti del contribuente che, per causa di forza maggiore, non abbia potuto esibire le scritture contabili; né tantomeno esiste nell’ordinamento alcuna norma che preveda un obbligo generalizzato didenuncia della distruzione o perimento delle scritture stesse(obbligo previsto dall’art. 6, comma 16-quater, del d.l. n. 646/1994, solo per gli eventi alluvionali occorsi nella Regione Piemonte nel 1994, e quindi non estensibile ad altre situazioni), e del resto lo stesso ricorrente s’era attivato già a fine 2017, ad attività cessata da tre anni, per tentare di ricostruire la contabilità, cosa avvenuta quando ormai l’avviso di accertamento era stato notificato e, a dire della stessa C.T.R., tardivamente; N. 19240/21 R.G. 2.2 –il motivo è del pari inammissibile, perché aspecifico e perché non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata; al riguardo, va anzitutto osservato che non è neanche chiaro quale sia – nella prospettiva del ricorrente –l’errore imputato alla C.T.R., difettando il mezzo, al fondo, anche della necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.) ; è noto, infatti, che detto requisito postula “ per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (ex multis,Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021); tuttavia, se la doglianz a in esame dovesse intendersi dirett a ad investire l’affermazione della C.T.R. secondo cui la ricostruzione delle scritture contabili venne operata dal Rota tardivamente, risulta di tutta evidenza come co l mezzo stesso non sia stato attinto il fondamento della sentenza impugnata; infatti, la decisione d’appello sibasa sulla mancata dimostrazione, da parte del contribuente, della causa di forza maggiore circa la dedotta distruzione delle scritture contabili, sul (conseguente) corretto ricorso al metodo induttivo puro da parte dell’Ufficio e sul rilievo che comunque, pur a prendere in considerazione la tardiva ricostruzione offerta dal Rota, la ripresa fiscale restava confinata alla contestazione di quell’unica operazione originariamente in rilievo, per la quale lo stesso contribuente non era stato in grado di fornire– né, all’epoca , ai funzionari dell’Ufficio controlli dell’Amministrazione, né, all’evidenza,nel giudizio di merito -alcun chiarimento; N. 19240/21 R.G. pertanto, è evidente chela censura in esame – ove interpretata nel senso prima evidenziato – non investe l’ iter logico - giur idico seguito dal giudice del merito , donde l’inammissibilità rilevata; 3.1 -in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
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