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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 09553/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, contestata per essersi l'imputato, assoggettato in via definitiva alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale, messo alla guida di un motociclo benché sprovvisto della relativa patente, mai conseguita.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, assumendo l'estraneità dell'avviso orale del Questore al novero delle misure di prevenzione, richiamate nel modello di incriminazione, e ribadendo come non fosse stata dimostrata la definitività del provvedimento applicativo.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta, sempre al duplice titolo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perché l'avviso orale del Questore, disciplinato dal d.lgs. n. 159 del 2011 nel suo titolo I, capo I, rientra testualmente tra le misure di prevenzione di carattere personale, applicate dall'Autorità amministrativa, ed è noto che la depenalizzazione del reato di guida senza patente, disposta dal d.lgs. n. 8 del 2016, non si estende all'ipotesi in cui la condotta venga posta in essere da persona destinataria di una misura siffatta, in relazione alla quale l'art. 73 stesso d.lgs. n. 159 prevede, su tale specifico presupposto, un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, Cavallo, Rv. 272233-01).

L'avviso doveva considerarsi del resto definitivo, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, essendo decorsi dalla sua adozione i termini per l'impugnazione giurisdizionale, e non essendo mai stata avanzata richiesta di revoca, pur proponibile in ogni tempo (nonché assoggettata al regime giuridico del silenzio-accoglimento: art. 3, comma 3, d.lgs. 159, cit.).

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis 2cod. pen. è stata nella specie rilevata dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, che dà conto della non tenuità dell'offesa, stante il pericolo insisto nella circolazione di veicoli a motore condotti da soggetti non tecnicamente abilitati, già in precedenza avvertiti dell'obbligo di tenere una condotta conformi alle leggi.

A tale assorbente rilievo il ricorrente oppone contestazioni non concludenti, e comunque di mero fatto e come tali non utilmente apprezzabili in questa sede.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o C ntofanti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, contestata per essersi l'imputato, assoggettato in via definitiva alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale, messo alla guida di un motociclo benché sprovvisto della relativa patente, mai conseguita. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, assumendo l'estraneità dell'avviso orale del Questore al novero delle misure di prevenzione, richiamate nel modello di incriminazione, e ribadendo come non fosse stata dimostrata la definitività del provvedimento applicativo. Con il secondo motivo il ricorrente contesta, sempre al duplice titolo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché l'avviso orale del Questore, disciplinato dal d.lgs. n. 159 del 2011 nel suo titolo I, capo I, rientra testualmente tra le misure di prevenzione di carattere personale, applicate dall'Autorità amministrativa, ed è noto che la depenalizzazione del reato di guida senza patente, disposta dal d.lgs. n. 8 del 2016, non si estende all'ipotesi in cui la condotta venga posta in essere da persona destinataria di una misura siffatta, in relazione alla quale l'art. 73 stesso d.lgs. n. 159 prevede, su tale specifico presupposto, un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, Cavallo, Rv. 272233-01). L'avviso doveva considerarsi del resto definitivo, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, essendo decorsi dalla sua adozione i termini per l'impugnazione giurisdizionale, e non essendo mai stata avanzata richiesta di revoca, pur proponibile in ogni tempo (nonché assoggettata al regime giuridico del silenzio-accoglimento: art. 3, comma 3, d.lgs. 159, cit.). Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis 2cod. pen. è stata nella specie rilevata dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, che dà conto della non tenuità dell'offesa, stante il pericolo insisto nella circolazione di veicoli a motore condotti da soggetti non tecnicamente abilitati, già in precedenza avvertiti dell'obbligo di tenere una condotta conformi alle leggi. A tale assorbente rilievo il ricorrente oppone contestazioni non concludenti, e comunque di mero fatto e come tali non utilmente apprezzabili in questa sede. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o C ntofanti [OSCURATO:PERSONA]
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