CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13249/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa, dagli AvvocatiMarcello Rifici, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, per mandato ex lege, dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e presso la stessa domiciliato a Roma in Via deiPortoghesi n. 12;- Controricorrente e ricorrente incidentale-- avverso la sentenza n. 477/2/2023 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado dell’Abruzzo, sez. 2, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nonnotificata;Numero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1. Congregazione cristiana dei testimoni di Geova propone ricorso,affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, la quale, in controversia su impugnazione di diniego diaggiornamento catastale, relativo alle unità immobiliari site in comune diRoseto degli Abruzzi (TE), in quanto privo di indicazioni in ordine allarendita catastale, ha disatteso l’appello della “[OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova” avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Teramo il 24/11/2021, n. 227/2021. I giudicid’appello hanno respinto anche l’appello incidentale condizionato propostodall’[OSCURATO:PERSONA], che aveva eccepito l’inammissibilitàdell’impugnazione in quanto riferita a un diniego della proposta.2. La Corte di giustizia tributaria di II grado ha rigettato il gravamerilevando che:- il diniego è stato correttamente assunto dall’Ufficio, inconseguenza delle modalità di presentazione dell’istanza diaccatastamento, con “omissione di una proposta rendita da assoggettareal controllo dell’ufficio”;- secondo la normativa catastale – L. n. 1249/1939 – per i benidestinati al pubblico culto non sussiste l’obbligo di dichiarazione incatasto;- tali beni non si considerano produttivi di reddito, salvo chevengano concessi in locazione; ove censiti, essi non rientrano tra quelliiscrivibili senza attribuzione della rendita catastale e devono essere iscritticon proposta di rendita verificabile d’ufficio;Numero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026- la proposta di rendita non può essere pari a zero, perché ciòsignificherebbe, in punto di logica, prima ancora che di diritto, non- la denegata rettifica catastale non viola il diritto di difesa dellacontribuente, considerato che “ove mai l’ufficio volesse avanzare unaqualsivoglia pretesa fiscale sui ridetti beni, in ragione di una loroidentificazione catastale non in linea con la natura di luoghi di culto oggiconferita agli stessi, la contribuente ben potrebbe allora far valere i propridiritti.”.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e haproposto ricorso incidentale condizionato, riformulando il motivo delladedotta non impugnabilità del diniego, della violazione e falsa applicazionedegli artt. 2 e 19 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.4. La “[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova”, in prossimitàdell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa chiedendoanche la trattazione della causa in pubblica udienza “in considerazione delparticolare rilievo e della novità della questione di diritto sottesa alpresente procedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretatividelle corti di merito sulla normativa catastale”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla Congregazione controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle cortidi merito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espressodalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante benNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenzadei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione delcarattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie(Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime:Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre2024, n. 26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza cameralenon è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioninuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da unpregresso orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, il temaoggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questaCorte.2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 1 del DM n. 701 del 1994, in relazione all’articolo 360, comma1, n. 3, c.p.c. per manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza inrelazione al primo motivo d’appello”, l’ente censura la sentenzaevidenziandone il contrasto con l’art. 1 del D.M. n. 701/1994, che imponel’accettazione della proposta e stabilisce un potere di controllo in rettificada espletarsi solo successivamente alla sua registrazione.2.1. La censura presenta profili di inammissibilità investendo unavalutazione di fatto compiuta dai giudici di merito e in sé non censurabile.La ricorrente pur deducendo apparentemente, una violazione di norme dilegge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758).2.2. Il motivo è comunque destituito di fondamento e va disatteso.L’art. 1 del D.M. n. 701/1994 – Regolamento recante norme perl’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali eNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026delle conservatorie dei registri immobiliari - prevede al primo comma chele dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuovacostruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovocatasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dellostato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514,unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente aimodelli riportati nell'allegato A allo stesso regolamento e alle procedurevigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazionedegli atti. Il secondo comma stabilisce, inoltre, che le dichiarazioni, di cuial comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimentiamministrativi iniziati d’ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti cheha la titolarità dei diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattoredegli atti grafici di cui sia prevista l’allegazione, e contengono dati enotizie tali da consentire l’iscrizione in catasto con attribuzione di renditacatastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anchel’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per leunità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e dellarendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Nelle stessedichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati disuperficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettatecon il provvedimento di cui al comma 1.La norma richiamata prevede che la dichiarazione perl'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e ledichiarazioni di variazione dello stato dei beni, unitamente ai relativielaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportatinell'allegato A al regolamento e, per quanto di specifico interesse nellaNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026fattispecie, devono contenere tra i vari dati anche l’attribuzione dellacategoria e la rendita catastale.La Corte regionale ha fatto corretta applicazione di tali disposizioni,ritenendo che il diniego fosse stato correttamente assunto dall’Ufficio, inconseguenza delle modalità di presentazione, divergenti dal modellolegale, dell’istanza di accatastamento.3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 6, 9 e 10del R.D.L. n. 652 del 1939 e dell’art. 36 D.P.R. n. 600 del 1973 inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, la ricorrente censura l’affermazionedella sentenza secondo cui agli edifici di culto non locati, che neppuredevono essere iscritti in catasto, deve essere assegnata una renditacatastale. Osserva che l’art. 1, comma II, del DM n. 701/1994 si limita adaffermare che: “Il dichiarante propone anche l'attribuzione dellacategoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazioneordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità adestinazione speciale o particolare”, ma ciò non significa che tra questesiano inclusi tutti i luoghi di culto accatastati in E/7. La norma, infatti, siriferisce alla quasi totalità degli immobili censiti nelle categorie speciali eparticolari, in quanto trattasi di immobili produttivi di reddito, ma non puòvalere per i luoghi di culto accatastati in E/7, avendo il legislatore previstocon riguardo ad essi e con specifica normativa catastale la nonreddituale. L’impianto normativo che detta la disciplina che regola proprioil caso dell’attribuzione di una rendita agli immobili di culto è costituito dalR.D. 652/1939, dalla L. 1249/1939, dal D.P.R. 1142/1949 e dall’art. 36,terzo comma, D.P.R. n. 917/1986 e queste sono norme ordinarie. Neconsegue che il D.M. 28/1998 in nessun caso può violare o negare quantoivi disposto, trattandosi di fonte gerarchicamente inferiore.3.1. La censura è infondata per le ragioni appresso specificate.Numero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/20263.2. Ritiene questa Corte, nel rigettare la prospettazione dellaricorrente, di dover dare continuità all’indirizzo inaugurato con la sentenzaCass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un bene di cultodella chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto corretta unarendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.3.3. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salientidella decisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profiloNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026strettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso inquanto la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio2015, n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzionedella rendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essereiscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catastoedilizio urbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.Numero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/20264. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento – al quale si èuniformata la Corte di giustizia tributaria di II grado – va in questa sederibadito non apparendo, peraltro, decisive, in senso contrario, leconsiderazioni svolte dalla parte ricorrente.4.1. Va osservato, in particolare, che la Congregazione assume, insintesi, censurando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degliedifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi direddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, ove non oggetto dilocazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del R.D.L. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo R.D.L., che comprende nell’elenco di tipologie di immobilinon espressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione incatasto ed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del1941 del Ministero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma244, n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della ricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unaNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026fonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il R.D.L. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.La ricorrente lamenta inoltre che sarebbe stata discriminata pereffetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presenti nelterritorio.4.2. Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che larendita catastale attribuita ad un immobile adibito all’esercizio del cultonon è un tributo né un presupposto di imposizione fiscale, ma ha unvalore tecnico-estimativo legato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica chel’attribuzione di una rendita non incide sull’imponibilità fiscaledell’immobile ai fini dei tributi diretti e locali, nel senso che l’esenzionelegata alla specifica destinazione dell’immobile non viene meno per il solofatto che l’immobile ha una rendita catastale positiva. Sulla distinzioneontologica tra rendita catastale e presupposto d’imposta occorre ricordareche è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che larendita catastale costituisca un valore tecnico-patrimoniale, funzionaleall’inventariazione e classificazione del patrimonio immobiliare, e nonintegri di per sé né un tributo né un autonomo presupposto impositivo. Èstato reiteratamente affermato che non sussiste alcuna relazione tra larendita catastale attribuita e l’esenzione dall’imposizione riconosciuta a unedificio per la sua specifica destinazione d’uso, in quanto la renditacatastale non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta, sullascorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva chel’attribuzione di una rendita catastale non determina né può determinarela trasformazione di un immobile esente in immobile imponibile.L’esenzione fiscale degli edifici destinati esclusivamente al culto deriva,quindi, dalla loro destinazione oggettiva e funzionale, non dalla loroiscrizione o meno in catasto, né dall’ammontare della renditaeventualmente attribuita. Pertanto, l’eventuale presenza di renditaNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026catastale non incide l’esenzione, non costituisce elemento idoneo adimostrare l’esistenza di capacità contributiva e non integra un autonomofatto generatore di imposta.4.3. Fatta tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, adavviso di questo Collegio, va condivisa la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai giudici d’appello, contestata dallaCongregazione sulla base delle considerazioni sopra formulate, dovendosiribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamata, se è veroche l’art. 6 del R.D.L. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R. n.917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, in ragione dellaloro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catasto in ragionedella mancanza di produttività in assenza di locazione, tali esenzioni nonimplicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere adichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, in questa diversaipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamente contemplatevolte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti in materia direlazione a particolari tipologie di beni.4.4. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione ovenga effettuata la variazione catastale – così come avvenuto nellafattispecie - l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui ild.m. 28/1998, con attribuzione di rendita.4.5. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammessa dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.Numero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locati,l’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, emerge che perla sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non dimeno potrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.4.6. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia delterritorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla ricorrente, relativealle modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili dellecategorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura econtenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientarel’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare, la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.Numero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.5. Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 R.D.L. n. 652/1939,in vigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2d.lgs. 514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata conNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026stima diretta per ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art.8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.6. Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionaliNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026di capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.). Alla luce della ricostruzione della disciplina in materiacatastale e della sua interpretazione sistematica, non può dunqueprospettarsi alcun contrasto o incompatibilità tra norme di rango primarioe fonti regolamentari, le une e le altre integrandosi con coerenza nelcomplesso della richiamata disciplina catastale.Deve quindi ribadirsi il seguente principio di diritto: «In ipotesi didichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico,l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed atteso che ipredetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senzan. 28, la dichiarazione per l'accertamento di immobili urbani di nuovacostruzione (ex art. 56 del regolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949,n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (ex art. 20 del R.D.L. 13aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514),devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e dellarendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a “destinazioneparticolare”) e sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziariaanche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, deld.m. 19 aprile 1994, n. 701» (Cass. n. 29823 del 19/11/2024).7. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 co. 1 legge n.241/1990, artt. 113 e 97 Cost., art. 41 CEDU, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 e n. 5 c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza lamentando che igiudici d’appello non abbiano valutato l’arbitraria interpretazione dellanormativa catastale, tratta da un documento interno, la nota n. 294797Numero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026del 1° settembre 2020. Richiama inoltre il vizio di motivazione dell’attoimpugnato, privo delle necessarie indicazioni, idonee a fondare ilragionamento dell’ufficio.7.1. Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente mira a unarivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito. Purdeducendo apparentemente una violazione di norme di legge, la censuraintende sollecitare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali,rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n.17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). Con la proposizionedel ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).7.2. Va aggiunto che la sentenza ha ritenuto l’atto impugnato“correttamente assunto dal richiesto ufficio, e ciò proprio in conseguenzadella modalità omissione di una proposta rendita da assoggettare alcontrollo dell’ufficio in cui è stata presentata l’istanza (pratica DOCFA) diaccatastamento”, in tal modo valutando come sufficiente sotto ogni profilola motivazione dell’atto impugnato.Numero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/20267.3. Infine, con riguardo al dedotto vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., va rilevata l’inammissibilità della censura, stante lapreclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza inprimo grado ed in secondo grado), che non consente di censurarel’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; insiffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.,(applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n.83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizidi appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia statarichiesta la notificazione dal giorno 26 settembre 2012; detta norma èstata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti primadell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n.149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022,n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nel testoriformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, edapplicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) - deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che essesono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n.26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass.,Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n.13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib.,27 giugno 2024, n. 17782). Nella specie, però, a fronte dellasoccombenza nel doppio grado di merito, la ricorrente non ha indicato leragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che lequestioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici delNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato daparte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360,primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod.proc. civ.).8. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione degli artt. 3, 8 e 19della Costituzione, artt. 9 e 11 CEDU e dell’art. 1 Protocollo addizionale n.1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo da solo e in combinatodisposto con l’art. 14 CEDU; dell’art. 10 trattato funzionamento UnioneEuropea in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione al terzomotivo di ricorso riferito alla libertà religiosa e di discriminazioneconseguente a un agire frammentato e disomogeneo della PubblicaAmministrazione.”, la ricorrente censura la sentenza “che haillegittimamente ritenuto assorbito il presente gravame e ha di fattomutuato l’omissione di motivazione della sentenza di primo grado.”.8.1. Il motivo è inammissibile, intendendosi con esso rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili.Tale apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità, dalmomento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare lefonti del proprio convincimento (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass.07/04/2017n. 9097).8.2. Ad ogni modo la censura va comunque disattesa perchéinfondata. Non vengono infatti in rilievo questioni relative alla violazionedella normativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 ConvenzioneEuropea dei diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla ConvenzioneNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026europea ed art. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione dicondotte discriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altriedifici di culto accettati dall’ Ufficio. Come già rilevato da questa Corte,con la pronunzia n. 20396/2025 relativa ad un giudizio in cui era parte laCongregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, non sono chiare leragioni per cui dovrebbe venire in rilievo, nel caso di specie, laConvenzione EDU, atteso che si verte in materia fiscale, che è, in lineagenerale, sottratta dalla nozione di diritti civili (cfr. Corte EDU, Ferrazzinic Italia).Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, masenza spiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso dispecie. Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilola normativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacoloal perseguimento di scopi religiosi, la parte ricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto a un edificio adibito al cultorientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.9. Con il quinto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.” la Congregazionecensura la sentenza di secondo grado per avere escluso il suo interesse adagire, con valutazione errata e illegittima. Ribadisce di avere un interessequalificato ai sensi dell’art. 100 c.p.c. a impugnare un atto che assumecomunque lesivo, riguardando una pretesa ingiusta e illegittima, capace diincidere sulla propria capacità contributiva.9.1. La censura è destituita di fondamento. Essa non attinge la“ratio decidendi” sulla quale è fondato il convincimento della CorteNumero registro generale 3655/2024Numero sezionale 2813/2026Numero di raccolta generale 13249/2026Data pubblicazione 07/05/2026regionale, che ha non ha disatteso l’appello reputando insussistentel’interesse ad agire della ricorrente.10. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso principale va rigettato.Il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate devepertanto dichiararsi assorbito.11. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi nonancora oggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentaleproposto dall’Agenzia delle Entrate.Compensa le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.03.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]