Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38556/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa che lo ha dichiarato colpevole dei delitti contestati (artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309; artt.110 cod. pen., 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895).

Ritenuto che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante contestata; violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. e vizio di motivazione considerato che, per la medesima posizione, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata stralciata, veniva assolto) non sono consentiti in sede di legittimità.

Quanto al primo motivo, si tratta di censura reiterata cui la Corte territoriale ha fornito adeguata e non illogica motivazione (p. 3); il secondo motivo, invece, non risulta essere stato devoluto con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa che lo ha dichiarato colpevole dei delitti contestati (artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309; artt.110 cod. pen., 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895). Ritenuto che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sull'aggravante contestata; violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. e vizio di motivazione considerato che, per la medesima posizione, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata stralciata, veniva assolto) non sono consentiti in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, si tratta di censura reiterata cui la Corte territoriale ha fornito adeguata e non illogica motivazione (p. 3); il secondo motivo, invece, non risulta essere stato devoluto con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris