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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05941/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città in data 15 aprile 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui ai capi 2), 9), 10), 11) e 26) della rubrica e unificati gli stessi sensi dell'art. 81 cod. pen., concessegli le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione; ha dichiarato, inoltre, l'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la stessa durata della pena principale.

2. La Corte territoriale ha ribaltato il verdetto assolutorio del primo giudice argomentando come segue.

Quanto al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale e di bancarotta, di cui al capo 2) - commesso da Rainno, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, a far data dal 23 luglio 2010, della '[OSCURATO:SOCIETA].', dichiarata fallita il 24 marzo 2014, offrendo il proprio consapevole contributo alla realizzazione di un sistema fraudolento (articolatosi, secondo due diverse modalità: I.) la prima, consistita nell'acquisto simulato da parte della '[OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a.' di materiali da società complici, che portavano allo sconto in banca le corrispondenti fatture, girando parte delle somme di denaro così introitate a [OSCURATO:PERSONA], dominus della '[OSCURATO:SOCIETA].' e ideatore e promotore del sodalizio criminale; nella vendita, altrettanto simulata, di beni a società cartiere che non ne pagavano il prezzo; nell'opposizione alle banche, che aveva scontato le precedenti fatture, delle note di credito emesse nei confronti delle società cartiere; II.) la seconda, consistita nell'emissione da parte delle società complici di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; nel pagamento delle stesse da parte di [OSCURATO:PERSONA], mediante assegni circolari e bonifici tratti sui conti correnti della '[OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a', e nel riaccredito delle dette somme sui conti correnti personali di [OSCURATO:PERSONA]) funzionale allo svuotamento del patrimonio della '[OSCURATO:SOCIETA].' e alla locupletazione di quanto dovuto a titolo di imposta sulle transazioni effettuate -, la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio (sia pure dal solo momento in cui era divenuto amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA]') doveva trarsi: a) dal fatto che egli, a far data dal 2006, aveva svolto le mansioni di impiegato di concetto all'interno della '[OSCURATO:SOCIETA]' ed era stato collaboratore del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], coadiutore di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'illecito meccanismo fraudolento descritto; b) dalla circostanza che egli aveva anche assunto la carica di amministratore della 'Produfond', società finanziaria della '[OSCURATO:SOCIETA]', facente capo a [OSCURATO:PERSONA], tramite la quale erano stati effettuati gli aumenti di capitale della cooperativa mediante conferimento di fondi dello stesso [OSCURATO:PERSONA], detentore, in maniera diretta ed indiretta, del 72,12% delle quote della fallita.

Tanto dimostrava, infatti, ad avviso della Corte di merito, come [OSCURATO:PERSONA] fosse certamente a conoscenza delle condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e come non avesse inteso tracciare alcuna soluzione di continuità rispetto al descritto illecito meccanismo, dal quale egli aveva, altresì, tratto illecito vantaggio, essendogli stata accredita sul suo conto corrente la somma di Euro 85.000,00, della quale non aveva saputo plausibilmente ed oggettivamente giustificare la provenienza. - Quanto ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi 9), 10) e 11), commessi da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della '[OSCURATO:SOCIETA]', in concorso con gli amministratori delle società ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che avevano emesso le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, poi iscritte nella contabilità della cooperativa fallita, la Corte territoriale ha rilevato come i beni oggetto delle predette transazioni non fossero mai pervenuti alla '[OSCURATO:SOCIETA]', perché quanto attestato dal perito Freda, incaricato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] di stilare una relazione sulla consistenza del magazzino della fallita, era smentito da plurime evidenze documentali e logiche e, perché, ai fini della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente l'esposizione a pericolo delle garanzie dei creditori, assistita da dolo generico.

Elemento soggettivo, questo, che si doveva riconoscere come sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA], vuoi perché era socio della cooperativa e stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], vuoi perché egli non avrebbe potuto ignorare la fittizietà delle prestazioni erogate dalle società fornitrici, trattandosi o di società che avevano intrattenuto abituali rapporti di affari con la cooperativa o che, come la 'SA.CI.', le avevano fornito prestazioni di particolare complessità tecnica, di modo che sarebbe stato richiesto all'amministratore della società che ne era destinataria un particolare scrupolo nel verificarne l'esecuzione. - Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 26) - commesso da Rainno, nella qualità di amministratore e poi di liquidatore della '[OSCURATO:SOCIETA]', e di amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].', per avere nel corso del 2013 distratto risorse della '[OSCURATO:SOCIETA]', stipulando un contratto di affitto di azienda, con pattuizione di canone annuo di Euro 120.000,00 oltre Iva, a favore della '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].', partecipata al 100% dalla fallita, in forza del quale erano state trasferite alla partecipata le immobilizzazioni materiali, la merce e le materie prime presenti nel magazzino, nonché i crediti verso i clienti e gli ordini in portafoglio, ed erogando alla stessa un finanziamento di Euro 800.000,00, utilizzato dalla '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].' per il pagamento alla '[OSCURATO:SOCIETA]' dei canoni del fitto dell'azienda - la Corte territoriale ha escluso che la creazione della 'newco', asseritamente concordata con i creditori della società e con i professionisti che l'assistevano, integrasse una manovra di salvataggio dell'attività aziendale, posto che, per effetto del fitto di azienda, stipulato quando ormai la società cooperativa versava in stato di insolvenza (tanto vero che era stata avanzata richiesta di fallimento da parte del Banco di Napoli), tutte le attività aziendali erano state trasferite alla società di nuova costituzione, lasciando alla locatrice le passività ed impedendole di fatto di produrre la ricchezza necessaria a soddisfare le pretese dei creditori sociali, senza che questi ultimi si potessero rivalere sul patrimonio della locataria, atteso il principio di autonomia dei singoli enti societari.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore, articolando tredici motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia vizio argonnentativo.

E' eccepita l'illogicità del richiamo "per relationem" alla sentenza di primo grado, il cui impianto argomentativo, per il solo fatto del dar conto di un verdetto assolutorio, doveva essersi sviluppato secondo linee logiche non pienamente concordanti con quelle sottese alla sentenza di appello, che, ribaltando la precedente decisione, aveva condannato l'imputato. - Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo denunciano, in riferimento al delitto di cui al capo 2) della rubrica: I) violazione dell'art. 416 cod. pen.; II) vizio di motivazione da travisamento della prova; III) violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio".

E' dedotto, a sostegno, che sarebbe apodittica e, comunque, illogica e contradditoria la motivazione sulla prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 23 luglio 2010, al sodalizio criminale ideato da [OSCURATO:PERSONA] e attuato con il contributo del [OSCURATO:PERSONA].

Questo perché: non si sarebbe dato conto di quali fossero le mansioni da lui svolte all'interno della '[OSCURATO:SOCIETA]', prima di assumerne la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, e di che genere di pratiche si fosse occupato durante il praticantato presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA], così da spiegare perché egli fosse a conoscenza dell'illecito operare di costoro; non si sarebbe chiarito perché, allora, egli non avesse collaborato nell'attuazione del programma criminoso del sodalizio anche prima di assumere la carica di amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA].'; ed, ancora, non sarebbe stato lumeggiato il perché, egli, una volta divenuto amministratore della cooperativa, avesse sollevato [OSCURATO:PERSONA] dall'incarico di tenutario delle scritture contabili della stessa, riportandole all'interno dell'azienda ed affidandone la tenuta al Dott. [OSCURATO:PERSONA], tanto costituendo «il chiaro sintomo di una evidente rottura con il precedente sistema», colto del resto dallo stesso ceto bancario, come dichiarato in udienza dall'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentava.

Peraltro, nessuna decisiva valenza probatoria sarebbe da ascrivere alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato ad orbitare intorno alla cooperativa, avendo egli svolto per essa solo il mandato di procacciatore di affari.

Per altro verso, la sentenza impugnata nulla avrebbe argomentato in ordine alla prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato associativo: salva la valorizzazione dei pregressi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], neppure un sintetico rilievo avevano meritato i profili della permanenza e stabilità del vincolo tra i sodali, della durata della struttura anche oltre la realizzazione dei delitti programmati, della indeterminatezza del programma criminoso e della 3 A consapevolezza in capo al ricorrente di far parte del sodalizio e di offrire il proprio contributo al fine di realizzarne il relativo programma.

I segnalati difetti argomentativi, letti anche alla luce delle apodittiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata circa la mancanza di giustificazione della somma di Euro 85.000, accreditata sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui avevano luogo le false fatturazioni oggetto del programma criminoso dell'associazione per delinquere di cui alla contestazione, come pure delle omissioni valutative in ordine a risultanze documentali (quali la sentenza di assoluzione, con autorità di cosa giudicata, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta fraudolenta commessa in relazione al fallimento della 'newco"[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].') esporrebbero la sentenza impugnata al rilievo di violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". - Il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono motivo di ricorso denunciano, in riferimento ai delitti di cui ai capi 9), 10) e 11) della rubrica: I.) violazione degli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 219, commi 1 e 2, R.D. 16.03.1942 n. 267; II.) vizio di motivazione anche da travisamento della prova; III.) violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

E' dedotto che, pacifica l'assunzione di un ruolo gestorio di [OSCURATO:PERSONA] in seno alla '[OSCURATO:SOCIETA].' a far data dal 23 luglio 2010, non sarebbe spiegato in sentenza - salvo il reiterato richiamo ai pregressi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quale sarebbe stato il contributo offerto dall'imputato alle condotte distrattive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore a tale data.

Nondimeno, anche, in riferimento alla sola fattura emessa successivamente al 23 luglio 2010, ossia dalla 'SA.CI' (di cui al capo 11), che non era un fornitore abituale della cooperativa, non sarebbe stato spiegato perché [OSCURATO:PERSONA], da Presidente del Consiglio di Amministrazione della '[OSCURATO:SOCIETA].', non potesse ignorare che la stessa era riferita ad operazione oggettivamente inesistente: infatti, la particolare complessità delle prestazioni fornite dalla 'SA.CI.', evocata a sostegno della consapevolezza del Rainno della fittizietà delle prestazioni, non sarebbe elemento decisivo in tal senso.

Non lo sarebbe, neppure, il più generale richiamo, quanto alle fatture emesse dagli altri fornitori, all'essere costoro in rapporti di affari abituali con la '[OSCURATO:SOCIETA]'..

Si lamenta, infine, il travisamento delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], professionista incaricato dal ceto creditorio bancario, che, all'udienza del 12 maggio 2022, aveva riferito che le azioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] erano dirette <<ad assicurare il mantenimento in vita dell'azienda e non a distrarre».

Dichiarazioni, queste, decisive al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, declinato in termini di concreta consapevolezza della pericolosità per l'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori dell'agire del soggetto dotato di poteri 4 A gestori della società.

La loro omessa considerazione era tale, oltretutto, da violare l'obbligo di motivazione rafforzata e il canone di giudizio dell'"oltre ragionevole dubbio". - Il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo denunciano, in riferimento al capo 26) della rubrica:

I. violazione degli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 219, commi 1 e 2, R.D. 16.03.1942;

II. vizio di motivazione anche da travisamento della prova;

III. violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da mancato rispetto del canone dell"oltre ragionevole dubbio'.

E' dedotto che la costituzione della '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].', interamente partecipata dalla '[OSCURATO:SOCIETA].', aveva avuto luogo, come ritenuto dal primo giudice, solo per salvaguardare l'attività aziendale senza arrecare alcun danno ai creditori sociali della controllante: infatti, il canone di fitto dell'azienda era congruo ed era stato regolarmente pagato e, inoltre, la società sacrificata avrebbe tratto beneficio, secondo una valutazione 'ex ante' dall'appartenenza al "gruppo", potendogliene derivare «adeguate contropartite in utilità patrimoniali tangibili».

Tali vantaggi compensativi per la fallita erano desumibili sia da quanto affermato dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] nella relazione del 6 novembre 2014, sia dalla premessa del bilancio al 31 dicembre 2013; tra l'altro, la scelta del fitto di azienda era stata avallata anche dagli organi fallimentari, che l'avevano giudicata operazione legittima ed utile per mantenere in vita la società.

Donde, il giudice di appello era incorso nell'errore di valutare esclusivamente gli effetti immediatamente negativi per la '[OSCURATO:SOCIETA].' del fitto di azienda in favore della '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]., come anche del finanziamento erogato dalla prima alla seconda.

La prima operazione era, infatti, produttiva anche di ristoro economico cd. 'compensativo' per la '[OSCURATO:SOCIETA]' e il contratto di finanziamento era produttivo di interessi legali, così da essere esclusa in radice una finalità distrattiva.

3. Richiesta tempestivamente la trattazione orale del ricorso dal difensore del ricorrente, questa è stata accordata. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso.

Legittimamente il giudice di appello ha richiamato la motivazione rassegnata nella sentenza di primo grado a sostegno della ricostruzione dei fatti, in quanto pienamente condivisa nella parte relativa all'accertamento delle modalità del sistema fraudolento, ideato da [OSCURATO:PERSONA], amministratore sino al 23 luglio 2010 della '[OSCURATO:SOCIETA]', per depauperarne il patrimonio, e realizzato tramite società complici, riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e familiari.

Questa Corte ha, infatti, da sempre affermato che, allorché le sentenze di primo e di secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argonnentativo (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906).

2. Divergono, invero, le sentenze di primo e di secondo grado in riferimento alla valutazione della responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 2), 9), 10), 11) e 26) della rubrica, esclusa dal Tribunale - che, infatti, ha assolto Rainno da essi con la formula per non avere commesso il fatto - e, invece, riconosciuta dalla Corte territoriale.

2.2. Tanto premesso, il secondo, il terzo, il quanto e il quinto motivo di ricorso non sono manifestamente infondati, di modo che deve essere rilevato l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo 2) della rubrica (partecipazione all'associazione per delinquere costituita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]), del quale deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione.

Va osservato, al riguardo, che, se da un lato, la Corte territoriale, quantomeno per l'obbligo di motivazione rafforzata che gli incombeva in ragione dell'operato ribaltamento del verdetto assolutorio, avrebbe dovuto meglio illustrare quali fossero le specifiche mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della '[OSCURATO:SOCIETA].' e quale fosse l'attività professionale da questi svolta presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA], onde spiegare le ragioni per le quali egli fosse pienamente consapevole del meccanismo fraudolento ideato dal [OSCURATO:PERSONA] per frodare i creditori della '[OSCURATO:SOCIETA]', sì da averlo condiviso e da averne proseguito la realizzazione una volta diventato amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA].' - non essendo a tal fine sufficiente il richiamo all'accredito sul conto corrente dell'imputato della somma di Euro 85.000,00, dal momento che non era stata accertata l'identità del soggetto che l'aveva disposto -, dall'altro, il ricorrente si sarebbe dovuto confrontare, contestandole specificamente, con tutte le argomentazioni rassegnate dal giudice censurato a sostegno della sua affermazione di responsabilità per il delitto che occupa: ossia, pure con quella che aveva evidenziato come egli avesse assunto anche la carica di amministratore della 'Produfond', società finanziaria della '[OSCURATO:SOCIETA]', facente capo a [OSCURATO:PERSONA], tramite la quale erano stati effettuati gli aumenti di capitale della cooperativa mediante conferimento di fondi dello stesso [OSCURATO:PERSONA], detentore, in maniera diretta ed indiretta, del 72,12% delle quote della fallita, ciò comprovando che egli, da stretto collaboratore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], non aveva espresso nessuna soluzione di continuità rispetto all'operato fraudolento di costui.

2.2. Il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono motivo di ricorso sono infondati.

Il Tribunale ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse responsabile delle condotte di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, di cui ai capi 9), 10) e 11) della rubrica, 6 A successive alla data del 23 luglio 2010 - da quella data avendo egli assunto la guida della '[OSCURATO:SOCIETA]' - considerando: che questi aveva fatto ingresso nell'organigramma gestionale della cooperativa, poi fallita, per dare attuazione al complesso processo di ristrutturazione dei debiti, accumulati dalla precedente amministrazione, imposto dagli istituti di credito e gestito da società di revisione esterne; che non vi erano elementi atti a riscontrare l'esistenza della postulata relazione fiduciaria tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], tanto più che anche le movimentazioni di risorse societarie per operazioni inesistenti avvenute in data successiva al 23 luglio 2010 avevano comportato un arricchimento del solo [OSCURATO:PERSONA]; che il consiglio di amministrazione della '[OSCURATO:SOCIETA]' e il collegio sindacale avevano fatto affidamento, quanto allo stato della merce che si assumeva essere oggetto delle forniture da parte delle società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], sugli esiti del sopralluogo del tecnico Freda, che aveva attestato la veridicità degli acquisti.

Tanto, secondo il primo giudice, avrebbe comprovato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto alcun contributo cosciente e volontario alla realizzazione del consolidato programma distrattivo ideato da [OSCURATO:PERSONA], in combutta con gli amministratori delle 'società complici', in danno della '[OSCURATO:SOCIETA]'.

La Corte di appello ha, invece, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso nelle condotte di bancarotta di cui ai capi 9), 10) e 11) - con esclusione di quelle anteriori alla data del 23 luglio 2010, in ragione della formale mancanza in capo all'imputato di cariche operative in seno alla società fino a quella data (cfr. pag. 5, penultimo capoverso della sentenza impugnata) - evidenziando: come dalle dichiarazioni rese in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dall'[OSCURATO:PERSONA], rappresentante delle banche come ceto creditorio, fosse emerso che i due piani di risanamento della '[OSCURATO:SOCIETA]', predisposti dagli esperti nominati dagli amministratori di quest'ultima, non vennero recepiti dai creditori (cfr. pagg. 10 e 11 e 16 e 17 della sentenza impugnata); come si dovesse ritenere che l'imputato, in quanto socio della '[OSCURATO:SOCIETA]' a far data dal 25 gennaio 2010 e amministratore della 'Produfond', tramite la quale [OSCURATO:PERSONA] deteneva parte delle quote della cooperativa, tanto vero che attraverso questa ne aveva aumentato il capitale sociale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), fosse perfettamente consapevole del grave stato di squilibrio finanziario in cui versava la cooperativa; come la perizia Freda fosse palesemente inattendibile, posto che quanto in essa opinato circa le ragioni del deprezzamento delle merci, ritenute effettivamente presenti in magazzino, non trovava riscontro nella contabilità delle società che avevano effettuato i presunti 'resi' di merce e non era, comunque corroborata da elementi di natura logica (scilicet: «se i prodotti della cooperativa erano stati 'resi' perché di qualità scadente in riferimento alla loro composizione, come era possibile affermare che fossero stati utilizzati in nuove fusioni?», cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata); come, con riferimento alle prestazioni asseritamente rese dalla 'SA.CI [OSCURATO:PERSONA]. tra il 30 settembre 2010 e il 5 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA]', non avrebbe potuto non rendersi conto che «i lavori di notevole complessità tecnica>> riportati nelle fatture non potevano essere stati effettivamente eseguiti: e ciò perché - si comprende dalla sintetica motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. pag. 13) -, essendo egli amministratore della società committente, quindi, verisimilmente, sottoscrittore del contratto che aveva affidato gli stessi avrebbe dovuto conoscerne l'oggetto e verificarne la puntuale esecuzione.

Ciò posto, la dettagliata argomentazione resa dalla Corte territoriale, che soddisfa certamente l'obbligo di motivazione rafforzata che le incombeva e che è improntata al rispetto del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", non si espone a rilievi di sorta. [OSCURATO:PERSONA], infatti, proprio in ragione del ruolo rivestito nonché della sua pacifica consapevolezza della situazione di grave squilibrio finanziario in cui versava la '[OSCURATO:SOCIETA]', era tenuto a controllare la consistenza di magazzino della cooperativa e a vigilare sulla effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni di beni pattuite con le società fornitrici orbitanti nella galassia 'Ventura', che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, avevano tutte, e non solo la effettuato prestazioni in favore della '[OSCURATO:SOCIETA].>> tra il 2010 e il 2011 (cfr. pag. 10, 11, 12, 13 della sentenza di primo grado, che ha analiticamente esaminato i rapporti di dare e avere tra le dette società e la cooperativa).

Obblighi di controllo e vigilanza cui egli, di certo, non ha adempiuto, pur in presenza di concreti segnali deponenti per l'esistenza di operazioni suscettibili di mettere in pericolo l'integrità del patrimonio sociale.

Né può escludersi il suo concorso nella realizzazione del programma di spoliazione del detto patrimonio per non esservi prova che il ricorrente ne abbia tratto un diretto vantaggio patrimoniale (perché, come ritenuto dal primo giudice, nulla lasciava ritenere che parte delle somme distratte tramite l'operato del [OSCURATO:PERSONA], dei Ventura e della [OSCURATO:PERSONA] fossero confluite sul suo conto corrente).

Infatti, secondo la teoria dell'atipicità del concorso di persone nel reato, recepita dall'art. 110 cod. pen., il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa: il tal caso il giudice di merito è solo tenuto a motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Rv. 242849; conf.

Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 262310): il ché è quanto ha fatto la Corte territoriale, laddove ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] si fosse messo a disposizione del 'duo' [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] - essendo l'uscita di scena di [OSCURATO:PERSONA] dalla cabina di comando della cooperativa solo apparente -, contribuendo, con la sua condotta dolosamente inottemperante agli obblighi imposti ad un amministratore, alla realizzazione all'ulteriore spoliazione del patrimonio della '[OSCURATO:SOCIETA]', pur da altri ideata.

2.3. Parimenti infondati sono il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso.Il Tribunale ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo 26), commessa stipulando in epoca prossima al fallimento il contratto di fitto dell'azienda della '[OSCURATO:SOCIETA].' (comprensiva di tutti i beni strumentali nonché di commesse e crediti) in favore della partecipata '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].', con previsione di un canone pari ad Euro 120.000,00 annui, che veniva pagato dall'affittuaria tramite le somme di denaro erogatele a titolo di finanziamento dalla società controllante, argomentando nel senso: che anche la scelta di costituire una 'newco' era frutto dell'intesa tra il Consiglio di amministrazione della cooperativa, sostenuta dai propri esperti, e il ceto creditorio, protesa alla presentazione di un piano di risanamento imprenditoriale; che la cooperativa non aveva risentito di alcun danno dal trasferimento dell'azienda alla società di nuova costituzione, essendovi piena coincidenza tra i due sinoli imprenditoriali; che il canone di locazione pattuito era del tutto congruo rispetto ai valoro di mercato.

La Corte territoriale ha ribaltato l'esito decisorio del giudizio di primo grado, evidenziando: come l'iniziativa di costituire una nuova società fosse riferibile ai soli amministratori della fallenda; come le banche creditrici non solo non avessero prestato alcun assenso alla costituzione della nuova società, ma, anzi, avessero, addirittura, avviato la procedura liquidatoria nel momento in cui venne stipulato il contratto di fitto di azienda (infatti, quando ciò avvenne, in data 9 aprile 2013, il creditore Banco di Napoli aveva già depositato, in data 19 marzo 2013, richiesta di fallimento della '[OSCURATO:SOCIETA]'); come il contratto di fitto si fosse risolto in un mero artifizio per privare la cooperativa di ogni attività e di ogni possibilità di produrre ulteriore ricchezza necessaria a soddisfare le pretese creditorie, senza che potesse considerarsi remuneratorio del trasferimento del compendio aziendale il pagamento alla controllante della somma pattuita a titolo di canone, posto che questo era pagato con le stesse somme oggetto del finanziamento erogato dalla controllante alla controllata (che, dissimulava, pertanto, una mera 'partita di giro').

Tanto riportato, deve rilevarsi, per un verso, che la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 26) può dirsi rafforzata, perché ha adempiuto all'<<obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza» (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679); per altro verso, che il ricorrente ha formulato censure che non si sono pienamente confrontate con tutte le argomentazioni rassegnate dal giudice di appello e che, soprattutto, non hanno allegato specifici, decisivi ed inopinabili elementi atti a smentire la lettura da questi offerta degli elementi di prova di natura dichiarativa (in particolare, delle dichiarazioni rese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], valutate nel loro insieme) e documentale.

In particolare, è infondato il rilievo censorio che pretende di vedere neutralizzata la valenza distrattiva dell'operazione di fitto di azienda dalla controllante alla controllata per effetto dei prevedibili vantaggi compensativi ritratti dalla prima in conseguenza dell'attività aziendale portata avanti dalla seconda, dal momento che questa Corte ha costantemente affermato - come ricordato nella sentenza impugnata - che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675).

Tra l'altro, nel caso di specie, non solo non vi è stata una valida allegazione dei vantaggi compensativi conseguibili da parte della '[OSCURATO:SOCIETA].', questi essendo stati indicati in maniera generica e come meramente eventuali, ma gli stessi non erano neppure prevedibili, non avendo la società partecipata né i mezzi finanziari idonei per far fronte al canone di fitto, cui avrebbe provveduto mediante i fondi ricevuti dalla controllante '[OSCURATO:SOCIETA]' a titolo di finanziamento, né un magazzino di prodotti finiti, né un piano industriale, né «un fondo di accantonamento per i crediti da restituire», di modo che la 'newco' nata già in perdita era fallita poco dopo la società madre (cfr. pag. 20-21 della sentenza impugnata).

3. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo 2), per essere questo estinto per intervenuta prescrizione.

Dovendosi rigettare nel resto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio da irrogare per i restanti reati di cui ai capi 9), 10), 11) e 26) con rinvio alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città in data 15 aprile 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui ai capi 2), 9), 10), 11) e 26) della rubrica e unificati gli stessi sensi dell'art. 81 cod. pen., concessegli le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione; ha dichiarato, inoltre, l'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la stessa durata della pena principale. 2. La Corte territoriale ha ribaltato il verdetto assolutorio del primo giudice argomentando come segue. Quanto al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale e di bancarotta, di cui al capo 2) - commesso da Rainno, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, a far data dal 23 luglio 2010, della '[OSCURATO:SOCIETA].', dichiarata fallita il 24 marzo 2014, offrendo il proprio consapevole contributo alla realizzazione di un sistema fraudolento (articolatosi, secondo due diverse modalità: I.) la prima, consistita nell'acquisto simulato da parte della '[OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a.' di materiali da società complici, che portavano allo sconto in banca le corrispondenti fatture, girando parte delle somme di denaro così introitate a [OSCURATO:PERSONA], dominus della '[OSCURATO:SOCIETA].' e ideatore e promotore del sodalizio criminale; nella vendita, altrettanto simulata, di beni a società cartiere che non ne pagavano il prezzo; nell'opposizione alle banche, che aveva scontato le precedenti fatture, delle note di credito emesse nei confronti delle società cartiere; II.) la seconda, consistita nell'emissione da parte delle società complici di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; nel pagamento delle stesse da parte di [OSCURATO:PERSONA], mediante assegni circolari e bonifici tratti sui conti correnti della '[OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a', e nel riaccredito delle dette somme sui conti correnti personali di [OSCURATO:PERSONA]) funzionale allo svuotamento del patrimonio della '[OSCURATO:SOCIETA].' e alla locupletazione di quanto dovuto a titolo di imposta sulle transazioni effettuate -, la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio (sia pure dal solo momento in cui era divenuto amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA]') doveva trarsi: a) dal fatto che egli, a far data dal 2006, aveva svolto le mansioni di impiegato di concetto all'interno della '[OSCURATO:SOCIETA]' ed era stato collaboratore del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], coadiutore di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'illecito meccanismo fraudolento descritto; b) dalla circostanza che egli aveva anche assunto la carica di amministratore della 'Produfond', società finanziaria della '[OSCURATO:SOCIETA]', facente capo a [OSCURATO:PERSONA], tramite la quale erano stati effettuati gli aumenti di capitale della cooperativa mediante conferimento di fondi dello stesso [OSCURATO:PERSONA], detentore, in maniera diretta ed indiretta, del 72,12% delle quote della fallita. Tanto dimostrava, infatti, ad avviso della Corte di merito, come [OSCURATO:PERSONA] fosse certamente a conoscenza delle condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e come non avesse inteso tracciare alcuna soluzione di continuità rispetto al descritto illecito meccanismo, dal quale egli aveva, altresì, tratto illecito vantaggio, essendogli stata accredita sul suo conto corrente la somma di Euro 85.000,00, della quale non aveva saputo plausibilmente ed oggettivamente giustificare la provenienza. - Quanto ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi 9), 10) e 11), commessi da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della '[OSCURATO:SOCIETA]', in concorso con gli amministratori delle società ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che avevano emesso le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, poi iscritte nella contabilità della cooperativa fallita, la Corte territoriale ha rilevato come i beni oggetto delle predette transazioni non fossero mai pervenuti alla '[OSCURATO:SOCIETA]', perché quanto attestato dal perito Freda, incaricato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] di stilare una relazione sulla consistenza del magazzino della fallita, era smentito da plurime evidenze documentali e logiche e, perché, ai fini della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente l'esposizione a pericolo delle garanzie dei creditori, assistita da dolo generico. Elemento soggettivo, questo, che si doveva riconoscere come sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA], vuoi perché era socio della cooperativa e stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], vuoi perché egli non avrebbe potuto ignorare la fittizietà delle prestazioni erogate dalle società fornitrici, trattandosi o di società che avevano intrattenuto abituali rapporti di affari con la cooperativa o che, come la 'SA.CI.', le avevano fornito prestazioni di particolare complessità tecnica, di modo che sarebbe stato richiesto all'amministratore della società che ne era destinataria un particolare scrupolo nel verificarne l'esecuzione. - Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 26) - commesso da Rainno, nella qualità di amministratore e poi di liquidatore della '[OSCURATO:SOCIETA]', e di amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].', per avere nel corso del 2013 distratto risorse della '[OSCURATO:SOCIETA]', stipulando un contratto di affitto di azienda, con pattuizione di canone annuo di Euro 120.000,00 oltre Iva, a favore della '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].', partecipata al 100% dalla fallita, in forza del quale erano state trasferite alla partecipata le immobilizzazioni materiali, la merce e le materie prime presenti nel magazzino, nonché i crediti verso i clienti e gli ordini in portafoglio, ed erogando alla stessa un finanziamento di Euro 800.000,00, utilizzato dalla '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].' per il pagamento alla '[OSCURATO:SOCIETA]' dei canoni del fitto dell'azienda - la Corte territoriale ha escluso che la creazione della 'newco', asseritamente concordata con i creditori della società e con i professionisti che l'assistevano, integrasse una manovra di salvataggio dell'attività aziendale, posto che, per effetto del fitto di azienda, stipulato quando ormai la società cooperativa versava in stato di insolvenza (tanto vero che era stata avanzata richiesta di fallimento da parte del Banco di Napoli), tutte le attività aziendali erano state trasferite alla società di nuova costituzione, lasciando alla locatrice le passività ed impedendole di fatto di produrre la ricchezza necessaria a soddisfare le pretese dei creditori sociali, senza che questi ultimi si potessero rivalere sul patrimonio della locataria, atteso il principio di autonomia dei singoli enti societari. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore, articolando tredici motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia vizio argonnentativo. E' eccepita l'illogicità del richiamo "per relationem" alla sentenza di primo grado, il cui impianto argomentativo, per il solo fatto del dar conto di un verdetto assolutorio, doveva essersi sviluppato secondo linee logiche non pienamente concordanti con quelle sottese alla sentenza di appello, che, ribaltando la precedente decisione, aveva condannato l'imputato. - Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo denunciano, in riferimento al delitto di cui al capo 2) della rubrica: I) violazione dell'art. 416 cod. pen.; II) vizio di motivazione da travisamento della prova; III) violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". E' dedotto, a sostegno, che sarebbe apodittica e, comunque, illogica e contradditoria la motivazione sulla prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 23 luglio 2010, al sodalizio criminale ideato da [OSCURATO:PERSONA] e attuato con il contributo del [OSCURATO:PERSONA]. Questo perché: non si sarebbe dato conto di quali fossero le mansioni da lui svolte all'interno della '[OSCURATO:SOCIETA]', prima di assumerne la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, e di che genere di pratiche si fosse occupato durante il praticantato presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA], così da spiegare perché egli fosse a conoscenza dell'illecito operare di costoro; non si sarebbe chiarito perché, allora, egli non avesse collaborato nell'attuazione del programma criminoso del sodalizio anche prima di assumere la carica di amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA].'; ed, ancora, non sarebbe stato lumeggiato il perché, egli, una volta divenuto amministratore della cooperativa, avesse sollevato [OSCURATO:PERSONA] dall'incarico di tenutario delle scritture contabili della stessa, riportandole all'interno dell'azienda ed affidandone la tenuta al Dott. [OSCURATO:PERSONA], tanto costituendo «il chiaro sintomo di una evidente rottura con il precedente sistema», colto del resto dallo stesso ceto bancario, come dichiarato in udienza dall'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentava. Peraltro, nessuna decisiva valenza probatoria sarebbe da ascrivere alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato ad orbitare intorno alla cooperativa, avendo egli svolto per essa solo il mandato di procacciatore di affari. Per altro verso, la sentenza impugnata nulla avrebbe argomentato in ordine alla prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato associativo: salva la valorizzazione dei pregressi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], neppure un sintetico rilievo avevano meritato i profili della permanenza e stabilità del vincolo tra i sodali, della durata della struttura anche oltre la realizzazione dei delitti programmati, della indeterminatezza del programma criminoso e della 3 A consapevolezza in capo al ricorrente di far parte del sodalizio e di offrire il proprio contributo al fine di realizzarne il relativo programma. I segnalati difetti argomentativi, letti anche alla luce delle apodittiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata circa la mancanza di giustificazione della somma di Euro 85.000, accreditata sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui avevano luogo le false fatturazioni oggetto del programma criminoso dell'associazione per delinquere di cui alla contestazione, come pure delle omissioni valutative in ordine a risultanze documentali (quali la sentenza di assoluzione, con autorità di cosa giudicata, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta fraudolenta commessa in relazione al fallimento della 'newco"[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].') esporrebbero la sentenza impugnata al rilievo di violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". - Il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono motivo di ricorso denunciano, in riferimento ai delitti di cui ai capi 9), 10) e 11) della rubrica: I.) violazione degli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 219, commi 1 e 2, R.D. 16.03.1942 n. 267; II.) vizio di motivazione anche da travisamento della prova; III.) violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". E' dedotto che, pacifica l'assunzione di un ruolo gestorio di [OSCURATO:PERSONA] in seno alla '[OSCURATO:SOCIETA].' a far data dal 23 luglio 2010, non sarebbe spiegato in sentenza - salvo il reiterato richiamo ai pregressi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quale sarebbe stato il contributo offerto dall'imputato alle condotte distrattive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore a tale data. Nondimeno, anche, in riferimento alla sola fattura emessa successivamente al 23 luglio 2010, ossia dalla 'SA.CI' (di cui al capo 11), che non era un fornitore abituale della cooperativa, non sarebbe stato spiegato perché [OSCURATO:PERSONA], da Presidente del Consiglio di Amministrazione della '[OSCURATO:SOCIETA].', non potesse ignorare che la stessa era riferita ad operazione oggettivamente inesistente: infatti, la particolare complessità delle prestazioni fornite dalla 'SA.CI.', evocata a sostegno della consapevolezza del Rainno della fittizietà delle prestazioni, non sarebbe elemento decisivo in tal senso. Non lo sarebbe, neppure, il più generale richiamo, quanto alle fatture emesse dagli altri fornitori, all'essere costoro in rapporti di affari abituali con la '[OSCURATO:SOCIETA]'.. Si lamenta, infine, il travisamento delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], professionista incaricato dal ceto creditorio bancario, che, all'udienza del 12 maggio 2022, aveva riferito che le azioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] erano dirette <<ad assicurare il mantenimento in vita dell'azienda e non a distrarre». Dichiarazioni, queste, decisive al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, declinato in termini di concreta consapevolezza della pericolosità per l'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori dell'agire del soggetto dotato di poteri 4 A gestori della società. La loro omessa considerazione era tale, oltretutto, da violare l'obbligo di motivazione rafforzata e il canone di giudizio dell'"oltre ragionevole dubbio". - Il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo denunciano, in riferimento al capo 26) della rubrica: I. violazione degli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 219, commi 1 e 2, R.D. 16.03.1942; II. vizio di motivazione anche da travisamento della prova; III. violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione da mancato rispetto del canone dell"oltre ragionevole dubbio'. E' dedotto che la costituzione della '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].', interamente partecipata dalla '[OSCURATO:SOCIETA].', aveva avuto luogo, come ritenuto dal primo giudice, solo per salvaguardare l'attività aziendale senza arrecare alcun danno ai creditori sociali della controllante: infatti, il canone di fitto dell'azienda era congruo ed era stato regolarmente pagato e, inoltre, la società sacrificata avrebbe tratto beneficio, secondo una valutazione 'ex ante' dall'appartenenza al "gruppo", potendogliene derivare «adeguate contropartite in utilità patrimoniali tangibili». Tali vantaggi compensativi per la fallita erano desumibili sia da quanto affermato dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] nella relazione del 6 novembre 2014, sia dalla premessa del bilancio al 31 dicembre 2013; tra l'altro, la scelta del fitto di azienda era stata avallata anche dagli organi fallimentari, che l'avevano giudicata operazione legittima ed utile per mantenere in vita la società. Donde, il giudice di appello era incorso nell'errore di valutare esclusivamente gli effetti immediatamente negativi per la '[OSCURATO:SOCIETA].' del fitto di azienda in favore della '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]., come anche del finanziamento erogato dalla prima alla seconda. La prima operazione era, infatti, produttiva anche di ristoro economico cd. 'compensativo' per la '[OSCURATO:SOCIETA]' e il contratto di finanziamento era produttivo di interessi legali, così da essere esclusa in radice una finalità distrattiva. 3. Richiesta tempestivamente la trattazione orale del ricorso dal difensore del ricorrente, questa è stata accordata. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso. Legittimamente il giudice di appello ha richiamato la motivazione rassegnata nella sentenza di primo grado a sostegno della ricostruzione dei fatti, in quanto pienamente condivisa nella parte relativa all'accertamento delle modalità del sistema fraudolento, ideato da [OSCURATO:PERSONA], amministratore sino al 23 luglio 2010 della '[OSCURATO:SOCIETA]', per depauperarne il patrimonio, e realizzato tramite società complici, riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e familiari. Questa Corte ha, infatti, da sempre affermato che, allorché le sentenze di primo e di secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argonnentativo (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906). 2. Divergono, invero, le sentenze di primo e di secondo grado in riferimento alla valutazione della responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 2), 9), 10), 11) e 26) della rubrica, esclusa dal Tribunale - che, infatti, ha assolto Rainno da essi con la formula per non avere commesso il fatto - e, invece, riconosciuta dalla Corte territoriale. 2.2. Tanto premesso, il secondo, il terzo, il quanto e il quinto motivo di ricorso non sono manifestamente infondati, di modo che deve essere rilevato l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo 2) della rubrica (partecipazione all'associazione per delinquere costituita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]), del quale deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione. Va osservato, al riguardo, che, se da un lato, la Corte territoriale, quantomeno per l'obbligo di motivazione rafforzata che gli incombeva in ragione dell'operato ribaltamento del verdetto assolutorio, avrebbe dovuto meglio illustrare quali fossero le specifiche mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della '[OSCURATO:SOCIETA].' e quale fosse l'attività professionale da questi svolta presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA], onde spiegare le ragioni per le quali egli fosse pienamente consapevole del meccanismo fraudolento ideato dal [OSCURATO:PERSONA] per frodare i creditori della '[OSCURATO:SOCIETA]', sì da averlo condiviso e da averne proseguito la realizzazione una volta diventato amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA].' - non essendo a tal fine sufficiente il richiamo all'accredito sul conto corrente dell'imputato della somma di Euro 85.000,00, dal momento che non era stata accertata l'identità del soggetto che l'aveva disposto -, dall'altro, il ricorrente si sarebbe dovuto confrontare, contestandole specificamente, con tutte le argomentazioni rassegnate dal giudice censurato a sostegno della sua affermazione di responsabilità per il delitto che occupa: ossia, pure con quella che aveva evidenziato come egli avesse assunto anche la carica di amministratore della 'Produfond', società finanziaria della '[OSCURATO:SOCIETA]', facente capo a [OSCURATO:PERSONA], tramite la quale erano stati effettuati gli aumenti di capitale della cooperativa mediante conferimento di fondi dello stesso [OSCURATO:PERSONA], detentore, in maniera diretta ed indiretta, del 72,12% delle quote della fallita, ciò comprovando che egli, da stretto collaboratore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], non aveva espresso nessuna soluzione di continuità rispetto all'operato fraudolento di costui. 2.2. Il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono motivo di ricorso sono infondati. Il Tribunale ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse responsabile delle condotte di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, di cui ai capi 9), 10) e 11) della rubrica, 6 A successive alla data del 23 luglio 2010 - da quella data avendo egli assunto la guida della '[OSCURATO:SOCIETA]' - considerando: che questi aveva fatto ingresso nell'organigramma gestionale della cooperativa, poi fallita, per dare attuazione al complesso processo di ristrutturazione dei debiti, accumulati dalla precedente amministrazione, imposto dagli istituti di credito e gestito da società di revisione esterne; che non vi erano elementi atti a riscontrare l'esistenza della postulata relazione fiduciaria tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], tanto più che anche le movimentazioni di risorse societarie per operazioni inesistenti avvenute in data successiva al 23 luglio 2010 avevano comportato un arricchimento del solo [OSCURATO:PERSONA]; che il consiglio di amministrazione della '[OSCURATO:SOCIETA]' e il collegio sindacale avevano fatto affidamento, quanto allo stato della merce che si assumeva essere oggetto delle forniture da parte delle società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], sugli esiti del sopralluogo del tecnico Freda, che aveva attestato la veridicità degli acquisti. Tanto, secondo il primo giudice, avrebbe comprovato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto alcun contributo cosciente e volontario alla realizzazione del consolidato programma distrattivo ideato da [OSCURATO:PERSONA], in combutta con gli amministratori delle 'società complici', in danno della '[OSCURATO:SOCIETA]'. La Corte di appello ha, invece, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso nelle condotte di bancarotta di cui ai capi 9), 10) e 11) - con esclusione di quelle anteriori alla data del 23 luglio 2010, in ragione della formale mancanza in capo all'imputato di cariche operative in seno alla società fino a quella data (cfr. pag. 5, penultimo capoverso della sentenza impugnata) - evidenziando: come dalle dichiarazioni rese in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dall'[OSCURATO:PERSONA], rappresentante delle banche come ceto creditorio, fosse emerso che i due piani di risanamento della '[OSCURATO:SOCIETA]', predisposti dagli esperti nominati dagli amministratori di quest'ultima, non vennero recepiti dai creditori (cfr. pagg. 10 e 11 e 16 e 17 della sentenza impugnata); come si dovesse ritenere che l'imputato, in quanto socio della '[OSCURATO:SOCIETA]' a far data dal 25 gennaio 2010 e amministratore della 'Produfond', tramite la quale [OSCURATO:PERSONA] deteneva parte delle quote della cooperativa, tanto vero che attraverso questa ne aveva aumentato il capitale sociale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), fosse perfettamente consapevole del grave stato di squilibrio finanziario in cui versava la cooperativa; come la perizia Freda fosse palesemente inattendibile, posto che quanto in essa opinato circa le ragioni del deprezzamento delle merci, ritenute effettivamente presenti in magazzino, non trovava riscontro nella contabilità delle società che avevano effettuato i presunti 'resi' di merce e non era, comunque corroborata da elementi di natura logica (scilicet: «se i prodotti della cooperativa erano stati 'resi' perché di qualità scadente in riferimento alla loro composizione, come era possibile affermare che fossero stati utilizzati in nuove fusioni?», cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata); come, con riferimento alle prestazioni asseritamente rese dalla 'SA.CI [OSCURATO:PERSONA]. tra il 30 settembre 2010 e il 5 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministratore della '[OSCURATO:SOCIETA]', non avrebbe potuto non rendersi conto che «i lavori di notevole complessità tecnica>> riportati nelle fatture non potevano essere stati effettivamente eseguiti: e ciò perché - si comprende dalla sintetica motivazione rassegnata al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. pag. 13) -, essendo egli amministratore della società committente, quindi, verisimilmente, sottoscrittore del contratto che aveva affidato gli stessi avrebbe dovuto conoscerne l'oggetto e verificarne la puntuale esecuzione. Ciò posto, la dettagliata argomentazione resa dalla Corte territoriale, che soddisfa certamente l'obbligo di motivazione rafforzata che le incombeva e che è improntata al rispetto del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", non si espone a rilievi di sorta. [OSCURATO:PERSONA], infatti, proprio in ragione del ruolo rivestito nonché della sua pacifica consapevolezza della situazione di grave squilibrio finanziario in cui versava la '[OSCURATO:SOCIETA]', era tenuto a controllare la consistenza di magazzino della cooperativa e a vigilare sulla effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni di beni pattuite con le società fornitrici orbitanti nella galassia 'Ventura', che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, avevano tutte, e non solo la effettuato prestazioni in favore della '[OSCURATO:SOCIETA].>> tra il 2010 e il 2011 (cfr. pag. 10, 11, 12, 13 della sentenza di primo grado, che ha analiticamente esaminato i rapporti di dare e avere tra le dette società e la cooperativa). Obblighi di controllo e vigilanza cui egli, di certo, non ha adempiuto, pur in presenza di concreti segnali deponenti per l'esistenza di operazioni suscettibili di mettere in pericolo l'integrità del patrimonio sociale. Né può escludersi il suo concorso nella realizzazione del programma di spoliazione del detto patrimonio per non esservi prova che il ricorrente ne abbia tratto un diretto vantaggio patrimoniale (perché, come ritenuto dal primo giudice, nulla lasciava ritenere che parte delle somme distratte tramite l'operato del [OSCURATO:PERSONA], dei Ventura e della [OSCURATO:PERSONA] fossero confluite sul suo conto corrente). Infatti, secondo la teoria dell'atipicità del concorso di persone nel reato, recepita dall'art. 110 cod. pen., il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa: il tal caso il giudice di merito è solo tenuto a motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Rv. 242849; conf. Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 262310): il ché è quanto ha fatto la Corte territoriale, laddove ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] si fosse messo a disposizione del 'duo' [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] - essendo l'uscita di scena di [OSCURATO:PERSONA] dalla cabina di comando della cooperativa solo apparente -, contribuendo, con la sua condotta dolosamente inottemperante agli obblighi imposti ad un amministratore, alla realizzazione all'ulteriore spoliazione del patrimonio della '[OSCURATO:SOCIETA]', pur da altri ideata. 2.3. Parimenti infondati sono il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso.Il Tribunale ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo 26), commessa stipulando in epoca prossima al fallimento il contratto di fitto dell'azienda della '[OSCURATO:SOCIETA].' (comprensiva di tutti i beni strumentali nonché di commesse e crediti) in favore della partecipata '[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].', con previsione di un canone pari ad Euro 120.000,00 annui, che veniva pagato dall'affittuaria tramite le somme di denaro erogatele a titolo di finanziamento dalla società controllante, argomentando nel senso: che anche la scelta di costituire una 'newco' era frutto dell'intesa tra il Consiglio di amministrazione della cooperativa, sostenuta dai propri esperti, e il ceto creditorio, protesa alla presentazione di un piano di risanamento imprenditoriale; che la cooperativa non aveva risentito di alcun danno dal trasferimento dell'azienda alla società di nuova costituzione, essendovi piena coincidenza tra i due sinoli imprenditoriali; che il canone di locazione pattuito era del tutto congruo rispetto ai valoro di mercato. La Corte territoriale ha ribaltato l'esito decisorio del giudizio di primo grado, evidenziando: come l'iniziativa di costituire una nuova società fosse riferibile ai soli amministratori della fallenda; come le banche creditrici non solo non avessero prestato alcun assenso alla costituzione della nuova società, ma, anzi, avessero, addirittura, avviato la procedura liquidatoria nel momento in cui venne stipulato il contratto di fitto di azienda (infatti, quando ciò avvenne, in data 9 aprile 2013, il creditore Banco di Napoli aveva già depositato, in data 19 marzo 2013, richiesta di fallimento della '[OSCURATO:SOCIETA]'); come il contratto di fitto si fosse risolto in un mero artifizio per privare la cooperativa di ogni attività e di ogni possibilità di produrre ulteriore ricchezza necessaria a soddisfare le pretese creditorie, senza che potesse considerarsi remuneratorio del trasferimento del compendio aziendale il pagamento alla controllante della somma pattuita a titolo di canone, posto che questo era pagato con le stesse somme oggetto del finanziamento erogato dalla controllante alla controllata (che, dissimulava, pertanto, una mera 'partita di giro'). Tanto riportato, deve rilevarsi, per un verso, che la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 26) può dirsi rafforzata, perché ha adempiuto all'<<obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679); per altro verso, che il ricorrente ha formulato censure che non si sono pienamente confrontate con tutte le argomentazioni rassegnate dal giudice di appello e che, soprattutto, non hanno allegato specifici, decisivi ed inopinabili elementi atti a smentire la lettura da questi offerta degli elementi di prova di natura dichiarativa (in particolare, delle dichiarazioni rese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], valutate nel loro insieme) e documentale. In particolare, è infondato il rilievo censorio che pretende di vedere neutralizzata la valenza distrattiva dell'operazione di fitto di azienda dalla controllante alla controllata per effetto dei prevedibili vantaggi compensativi ritratti dalla prima in conseguenza dell'attività aziendale portata avanti dalla seconda, dal momento che questa Corte ha costantemente affermato - come ricordato nella sentenza impugnata - che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675). Tra l'altro, nel caso di specie, non solo non vi è stata una valida allegazione dei vantaggi compensativi conseguibili da parte della '[OSCURATO:SOCIETA].', questi essendo stati indicati in maniera generica e come meramente eventuali, ma gli stessi non erano neppure prevedibili, non avendo la società partecipata né i mezzi finanziari idonei per far fronte al canone di fitto, cui avrebbe provveduto mediante i fondi ricevuti dalla controllante '[OSCURATO:SOCIETA]' a titolo di finanziamento, né un magazzino di prodotti finiti, né un piano industriale, né «un fondo di accantonamento per i crediti da restituire», di modo che la 'newco' nata già in perdita era fallita poco dopo la società madre (cfr. pag. 20-21 della sentenza impugnata). 3. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo 2), per essere questo estinto per intervenuta prescrizione. Dovendosi rigettare nel resto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio da irrogare per i restanti reati di cui ai capi 9), 10), 11) e 26) con rinvio alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio l
Sentenza Cassazione n. 05941/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris