CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 24 maggio 2021 che, riconosciuto il concorso formale dei reati contestati e le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza in merito alla recidiva contestata, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992. u4Thi 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva ex art. 99 cod. pen. avendo la Corte di appello omesso di motivare sulla esistenza o meno di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente tale da giustificare l'aumento di pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la decisione deve essere annullata per omessa motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. 2. Secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, ai fini della applicazione della aggravante della recidiva il Giudice di merito deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito formalmente riscontrata sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839). La sua applicazione richiede adeguata motivazione del giudice, che può anche essere adempiuta implicitamente, ove però si faccia riferimento alla riprovevole condotta e alla pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). È stato anche precisato che detta motivazione è indispensabile sia che il giudice affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, potendo comunque essere adempiuto detto obbligo motivazionale per mezzo di argomentazione succinta che dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 3. Nonostante il limitato vincolo motivazionale che incombe sul giudice di merito che deve comunque dare conto di aver valutato l'esistenza di elementi tali da poter inferire una maggiore riprovevolezza della condotta e la sussistenza di elementi che denotino un'aumentata pericolosità sociale, la Corte di appello, nonostante espresse censure rivolte proprio a censurare l'applicazione della recidiva, ha omesso ogni risposta, limitando la motivazione alla sola adeguatezza della pena rispetto alla gravità del reato per come apprezzato, senza fornire risposta alla parte del motivo di gravame che, se da un canto invocava un più vantaggioso trattamento sanzionatorio, sotto connesso, ma distinto, profilo, a tale fine, deduceva l'assenza di elementi che deponessero per una accresciuta pericolosità sociale. 4. Né si reputa sufficiente, come pure indicato nelle conclusioni del Procuratore generale, il riferimento alla parte della decisione che (testualmente) accenna alla frase: "all'indiscussa gravità di quest'ultimo viene ragionevolmente desunta dall'inserimento della condotta di resistenza nel contesto di azioni illecite commesse in danno dei pubblici ufficiali e degli utenti della strada". Il passaggio della decisione, in disparte ogni valutazione in merito alla difficile intellegibilità del periodo là dove non è agevole comprendere quale sia il "contesto" al quale si allude, sembra essere rivolta all'analisi della gravità del reato, profilo estraneo a quello strettamente connesso alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata recidiva. Non si tratta di negare, pertanto, la possibilità che la decisione possa motivare implicitamente in merito alle ragioni del rigetto delle censure rivolte alla ritenuta recidiva, quanto di rilevare la carenza di elementi della stessa in ordine alla ricorrenza dei necessari requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (in tal senso la motivazione di questa Corte a Sezioni Unite n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275319 - 01, che richiama Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). 5. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata in ordine alla ritenuta recidiva e, se del caso, al conseguente trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della