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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08047/2023

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a seguente ORDINANZA dt-C_ ik/0/n".6). sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIikyli ) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del 'magistrato di sorveglianza di Nuoro, del 22 febbraio 2022, che accoglieva l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente in relazione al periodo di carcerazione sofferta dal 5 marzo 2021 al 30 marzo 2021, mentre dichiarava l'inammissibilità della stessa in relazione ai periodi antecedenti fino al 5 settembre 2019.

Considerato che avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 22 giugno 2022.

Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-Ibis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA dt-C_ ik/0/n".6). sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIikyli ) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del 'magistrato di sorveglianza di Nuoro, del 22 febbraio 2022, che accoglieva l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente in relazione al periodo di carcerazione sofferta dal 5 marzo 2021 al 30 marzo 2021, mentre dichiarava l'inammissibilità della stessa in relazione ai periodi antecedenti fino al 5 settembre 2019. Considerato che avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 22 giugno 2022. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-Ibis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08047/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris