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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 21963/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA].

NAPOLI NORDnei confronti di TRIB.

NAPOLI NORDcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga affermata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto negativo di competenza avverso l'ordinanza del Giudice mono- cratico del medesimo Tribunale in data 2/12/2022 che, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - destinatario di decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. - ha disposto lo stralcio per i reati di cui alle imputazioni sub B) e C), per le quali il Tribunale del riesame aveva negato la gravità indiziaria, restituendo i relativi atti al GIP.

Nell'ordinanza declinatoria, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha osser- vato che il decreto di giudizio immediato, emesso ai sensi del primo comma dell'art. 453 cod. proc. pen. per l'evidenza della prova - come da conforme richiesta del Pubblico ministero precedente alla pronuncia del Tribunale cautelare - non potrebbe essere oggetto di alcun sindacato, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 42679 del 2014, che ha definito irrevocabile il decreto di giudizio immediato una volta emesso, stante la sua natura encloprocessuale.

2. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria, trasmessa digitalmente, in cui ha chiesto la conferma dell'ordinanza di stralcio emessa dal giudice del dibattimento per i capi di imputazione B) e C). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato - tali da rientrare nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere risolto da questa Corte regolatrice, indicando la competenza del Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno restituiti gli atti riguardanti le imputazioni sub B) e C), che erano stati stralciati e restituiti al GIP.

2. Va premesso che - come ha osservato anche il Procuratore generale - la regressione del processo, ordinata dal giudice del dibattimento per la ritenuta mancanza di evidenza della prova, ha dato vita ad un atto abnorme, determi- nando un'indebita regressione ed una stasi procedimentale, in quanto l'emissione cti; AI A-tiwz4A. del decreto dual: ta é irretrattabile e la valutazione sulla sussistenza dei requisiti è riservata in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari.

In tali termini si è espressa la giurisprudenza di questa Corte in plurimi arresti, ad iniziare dal massimo collegio nomofilattico, che ha affermato che «La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato» (Sez.

U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 - 01), salvo che risultino violate norme di garanzia per l'imputato, quali la necessaria previa sottoposi2:ione ad interroga- torio o l'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata con la nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. 3.

Non è di ostacolo alla risoluzione del conflitto in favore della competenza del giudice del dibattimento, il dettato dell'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen., che - in caso di conflitto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - attribuisce prevalenza alla decisione di quest'ultimo.

Invero, «la regola dettata dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non trova applicazione quando detta decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché provvedi- menti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare». (Sez. 1, n. 18897 del 21/03/2019, Rv. 275488).

4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno restituiti gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il giorno 14 marzo 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA]. NAPOLI NORDnei confronti di TRIB. NAPOLI NORDcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga affermata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto negativo di competenza avverso l'ordinanza del Giudice mono- cratico del medesimo Tribunale in data 2/12/2022 che, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - destinatario di decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. - ha disposto lo stralcio per i reati di cui alle imputazioni sub B) e C), per le quali il Tribunale del riesame aveva negato la gravità indiziaria, restituendo i relativi atti al GIP. Nell'ordinanza declinatoria, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha osser- vato che il decreto di giudizio immediato, emesso ai sensi del primo comma dell'art. 453 cod. proc. pen. per l'evidenza della prova - come da conforme richiesta del Pubblico ministero precedente alla pronuncia del Tribunale cautelare - non potrebbe essere oggetto di alcun sindacato, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 42679 del 2014, che ha definito irrevocabile il decreto di giudizio immediato una volta emesso, stante la sua natura encloprocessuale. 2. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria, trasmessa digitalmente, in cui ha chiesto la conferma dell'ordinanza di stralcio emessa dal giudice del dibattimento per i capi di imputazione B) e C). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato - tali da rientrare nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. - deve essere risolto da questa Corte regolatrice, indicando la competenza del Giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno restituiti gli atti riguardanti le imputazioni sub B) e C), che erano stati stralciati e restituiti al GIP. 2. Va premesso che - come ha osservato anche il Procuratore generale - la regressione del processo, ordinata dal giudice del dibattimento per la ritenuta mancanza di evidenza della prova, ha dato vita ad un atto abnorme, determi- nando un'indebita regressione ed una stasi procedimentale, in quanto l'emissione cti; AI A-tiwz4A. del decreto dual: ta é irretrattabile e la valutazione sulla sussistenza dei requisiti è riservata in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari. In tali termini si è espressa la giurisprudenza di questa Corte in plurimi arresti, ad iniziare dal massimo collegio nomofilattico, che ha affermato che «La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato» (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 - 01), salvo che risultino violate norme di garanzia per l'imputato, quali la necessaria previa sottoposi2:ione ad interroga- torio o l'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata con la nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. 3. Non è di ostacolo alla risoluzione del conflitto in favore della competenza del giudice del dibattimento, il dettato dell'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen., che - in caso di conflitto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento - attribuisce prevalenza alla decisione di quest'ultimo. Invero, «la regola dettata dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non trova applicazione quando detta decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché provvedi- menti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare». (Sez. 1, n. 18897 del 21/03/2019, Rv. 275488). 4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale vanno restituiti gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il giorno 14 marzo 2023 Il
Decreto Cassazione n. 21963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris