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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17393/2026

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S.P.A., sedente in Torino, rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, conavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1783/2023 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,depositata il 05/09/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva all’esecuzione in forma specifica perconsegna promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di titolo costituito dadecreto monitorio con cui veniva ingiunta ad [OSCURATO:SOCIETA]. la riconsegnaNumero registro generale 6371/2024Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 17393/2026Data pubblicazione 02/06/2026dell’imbarcazione modello Manò, concessa in godimento alla collettiva concontratto di leasing precedentemente risolto in via stragiudiziale pereffetto di clausola risolutiva espressa attivata dalla concedente.Il Tribunale di Rimini dichiarava inammissibile l’opposizione per carenza dilegittimazione attiva e la Corte territoriale rigettava l’appello, rilevandoche, al momento dell’estinzione della società utilizzatrice, il contratto siera già risolto, sicché alcuna vicenda successoria poteva essersi verificatain capo all’opponente, già socio unico della società, estinta al momentodell’instaurazione dell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Pregiudizialmente deve rilevarsi l’improponibilità dell’originariaopposizione, rientrando nei poteri ufficiosi di questa Corte il rilievo,pronunciando sul ricorso (e - in sostanza - in occasione della devoluzionead essa della controversia), della carenza appunto originaria dellecondizioni di proponibilità dell’azione nel cui sviluppo è stato reso ilprovvedimento in questa sede impugnato (e salvo il solo caso - che qui,con ogni evidenza, comunque non ricorre - di una espressa diversastatuizione da parte dei giudici del merito).Va in proposito preso atto delle circostanze che emergono univocamentedal ricorso, in base alle quali risulta che il ricorso introduttivodell’opposizione all’esecuzione venne proposto in data 25 marzo 2014,mentre l’immissione, a cura dell’ufficiale giudiziario, nel possesso del benemobile (imbarcazione), oggetto di causa, da parte del rappresentantedella società avente diritto, avvenne precedentemente, cioè in data 10marzo 2014.Numero registro generale 6371/2024Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 17393/2026Data pubblicazione 02/06/2026Orbene, è fermo principio quello per cui l’opposizione all’esecuzione èimproponibile ove il relativo ricorso sia depositato successivamente allachiusura del processo esecutivo: e, nel caso dell’esecuzione in formaspecifica dell’obbligo di consegna, il processo esecutivo stesso si chiudeproprio con l’avvenuta consegna del bene all’avente diritto (Cass. n.15826/05; Cass. n. 12690/22).A fronte di ciò, neppure si può passare ad esaminare la questione, purposta dal ricorrente a mezzo del suo primo motivo, secondo cui l’aventediritto avrebbe posto in esecuzione un titolo inesistente, in quantoformatosi nei riguardi di un soggetto cessato anteriormente allaformazione dello stesso, pacifico essendo infatti che il decreto ingiuntivovenne emesso (in data 12 luglio 2013 e notificato in data 3 settembre2013) nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., già cancellata dal registrodelle imprese in data anteriore (29 aprile 2013).Invero, fermi gli approdi di questa Corte in ordine all’efficacia erga omneso ultra partes del titolo ai fini dell’esecuzione per consegna o rilascio, nelsenso che lo stesso può essere utilizzato anche ove il bene sia nellamateriale detenzione di un terzo non contemplato dal titolo medesimo, eche questi può opporsi ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass. n. 30111/24, cheprevede che questi si dica possessore o titolare di un’autonoma situazionedi detenzione), il riscontro dell’improponibilità è di rilievo pregiudiziale,poiché l’iniziativa oppositiva - sia o meno esistente il titolo e sia o menolegittimato l’opponente - non poteva proprio essere, per l’appunto,proposta.Né si potrebbe obiettare che, in tal caso, l’opponente non avrebbestrumenti di tutela avverso un’iniziativa esecutiva illegittima.Invero, come ben noto, l’esecuzione in questione - che vede l’interventodel giudice solo come eventuale e che si incentra sull’attività materialedell’ufficiale giudiziario - si perfeziona appunto nella semplice immissioneNumero registro generale 6371/2024Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 17393/2026Data pubblicazione 02/06/2026in possesso dell’avente diritto e, quindi, potrebbe esaurirsi in un unicoÈ vero che l’art. 605 cod. proc. civ. prevede che l’esecuzione in paroladebba essere preceduta dalla notifica del precetto all’obbligato, e del restodall’art. 479, primo comma, cod. proc. civ., discende che debba altresìessere notificato il titolo esecutivo, ma nella specie non solo l’opponentenon era contemplato nel titolo, come emerge dalla parte “in fatto”, ma lostesso ha specificamente allegato di non aver ricevuto né la notifica deltitolo né quella del precetto.Ordunque, pur trascurando il fatto che nella specie - tra l’altro -l’esecuzione si articolò in due accessi da parte dell’ufficiale giudiziario, percui solo con il secondo, alcuni giorni dopo, la consegna all’avente diritto siperfezionò, per cui al terzo era materialmente possibile proporreopposizione anche prima della chiusura del processo esecutivo, lo stessoavrebbe comunque potuto, nei venti giorni dopo l’atto conclusivo delprocesso (l’immissione dell’avente diritto nel possesso dell’imbarcazione acura dell’ufficiale giudiziario), proporre opposizione agli atti esecutivi aisensi dell’art. 617 cod. proc. civ., allegando la mancata notifica a sé deltitolo e del precetto di cui all’art. 605 cod. proc. civ. e ottenendo - ove lastessa fosse stata fondata, il che presupponeva peraltro l’allegazione di untitolo autonomo di detenzione o una situazione di possesso, e comunquela conoscenza della sua detenzione da parte dell’avente diritto - ladeclaratoria di illegittimità dell’atto, con conseguente possibilità diproporre l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., sempre ricorrendone ipresupposti.Ma, a ben vedere, anche in caso di mancanza dei surriferiti presupposti, ebeninteso ricorrendone tutte le condizioni, quale extrema ratio il terzoavrebbe potuto richiedere la tutela del proprio jus possessionis a mezzo diricorso interdittale.Numero registro generale 6371/2024Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 17393/2026Data pubblicazione 02/06/2026Escluso così che l’ordinamento non appronti, a fronte dell’efficacia deltitolo esecutivo di consegna o rilascio anche nei riguardi di un terzo e dellaparticolare articolazione del relativo processo per esecuzione in formaspecifica, un’adeguata tutela al terzo che intenda opporsi all’iniziativadell’assunto avente diritto e della conseguente attività dell’organoesecutivo, dovendosi prendere in rilievo - come detto - la tardivitàdell’opposizione in quanto proposta dopo la chiusura del processoesecutivo, ne discende, come pure premesso, l’improponibilità dell’azione.Va dunque pronunciato il seguente principio di diritto:“In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l’esecutato, ancheove alleghi la sua qualità di terzo detentore qualificato o possessore delbene oggetto di esecuzione, non può proporre opposizione all’esecuzionesuccessivamente alla chiusura del processo esecutivo, che si verifica conl’immissione in possesso dell’avente diritto o della persona da luidesignata, fermo restando che lo stesso, dimostrando la propria qualità,può proporre nei termini di legge opposizione agli atti esecutivi avverso ilprovvedimento conclusivo; l’improponibilità originaria di una taleopposizione, in difetto di diversa espressa statuizione nel corso delgiudizio, va rilevata anche di ufficio dalla Corte di cassazione, la quale,pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata”.Il riferito rilievo pregiudiziale comporta che, ai sensi dell’art. 382 cod.proc. civ., la sentenza impugnata (che ha già comportato il venir menodella sentenza di primo grado, in quanto di essa sostitutiva per averedeciso nel merito il gravame) va cassata senza rinvio, in quantol’opposizione non poteva essere proposta, né proseguita.Tanto determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dilite tanto del giudizio di legittimità quanto dei gradi di merito, da liquidarsicome in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 6371/2024Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 17393/2026Data pubblicazione 02/06/2026del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senzarinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., in quanto ladomanda non poteva essere proposta.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €3.100,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario,i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi, per il giudizio dilegittimità, nonché in € 5.077,00 oltre ai medesimi accessori, per ciascunodei gradi di merito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il6 maggio 2026 e, a seguito di riconvocazione, il 13 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.P.A., sedente in Torino, rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, conavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1783/2023 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,depositata il 05/09/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva all’esecuzione in forma specifica perconsegna promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di titolo costituito dadecreto monitorio con cui veniva ingiunta ad [OSCURATO:SOCIETA]. la riconsegnaNumero registro generale 6371/2024Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 17393/2026Data pubblicazione 02/06/2026dell’imbarcazione modello Manò, concessa in godimento alla collettiva concontratto di leasing precedentemente risolto in via stragiudiziale pereffetto di clausola risolutiva espressa attivata dalla concedente.Il Tribunale di Rimini dichiarava inammissibile l’opposizione per carenza dilegittimazione attiva e la Corte territoriale rigettava l’appello, rilevandoche, al momento dell’estinzione della società utilizzatrice, il contratto siera già risolto, sicché alcuna vicenda successoria poteva essersi verificatain capo all’opponente, già socio unico della società, estinta al momentodell’instaurazione dell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente deve rilevarsi l’improponibilità dell’originariaopposizione, rientrando nei poteri ufficiosi di questa Corte il rilievo,pronunciando sul ricorso (e - in sostanza - in occasione della devoluzionead essa della controversia), della carenza appunto originaria dellecondizioni di proponibilità dell’azione nel cui sviluppo è stato reso ilprovvedimento in questa sede impugnato (e salvo il solo caso - che qui,con ogni evidenza, comunque non ricorre - di una espressa diversastatuizione da parte dei giudici del merito).Va in proposito preso atto delle circostanze che emergono univocamentedal ricorso, in base alle quali risulta che il ricorso introduttivodell’opposizione all’esecuzione venne proposto in data 25 marzo 2014,mentre l’immissione, a cura dell’ufficiale giudiziario, nel possesso del benemobile (imbarcazione), oggetto di causa, da parte del rappresentantedella società avente diritto, avvenne precedentemente, cioè in data 10marzo 2014.Numero registro generale 6371/2024Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 17393/2026Data pubblicazione 02/06/2026Orbene, è fermo principio quello per cui l’opposizione all’esecuzione èimproponibile ove il relativo ricorso sia depositato successivamente allachiusura del processo esecutivo: e, nel caso dell’esecuzione in formaspecifica dell’obbligo di consegna, il processo esecutivo stesso si chiudeproprio con l’avvenuta consegna del bene all’avente diritto (Cass. n.15826/05; Cass. n. 12690/22).A fronte di ciò, neppure si può passare ad esaminare la questione, purposta dal ricorrente a mezzo del suo primo motivo, secondo cui l’aventediritto avrebbe posto in esecuzione un titolo inesistente, in quantoformatosi nei riguardi di un soggetto cessato anteriormente allaformazione dello stesso, pacifico essendo infatti che il decreto ingiuntivovenne emesso (in data 12 luglio 2013 e notificato in data 3 settembre2013) nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., già cancellata dal registrodelle imprese in data anteriore (29 aprile 2013).Invero, fermi gli approdi di questa Corte in ordine all’efficacia erga omneso ultra partes del titolo ai fini dell’esecuzione per consegna o rilascio, nelsenso che lo stesso può essere utilizzato anche ove il bene sia nellamateriale detenzione di un terzo non contemplato dal titolo medesimo, eche questi può opporsi ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass. n. 30111/24, cheprevede che questi si dica possessore o titolare di un’autonoma situazionedi detenzione), il riscontro dell’improponibilità è di rilievo pregiudiziale,poiché l’iniziativa oppositiva - sia o meno esistente il titolo e sia o menolegittimato l’opponente - non poteva proprio essere, per l’appunto,proposta.Né si potrebbe obiettare che, in tal caso, l’opponente non avrebbestrumenti di tutela avverso un’iniziativa esecutiva illegittima.Invero, come ben noto, l’esecuzione in questione - che vede l’interventodel giudice solo come eventuale e che si incentra sull’attività materialedell’ufficiale giudiziario - si perfeziona appunto nella semplice immissioneNumero registro generale 6371/2024Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 17393/2026Data pubblicazione 02/06/2026in possesso dell’avente diritto e, quindi, potrebbe esaurirsi in un unicoÈ vero che l’art. 605 cod. proc. civ. prevede che l’esecuzione in paroladebba essere preceduta dalla notifica del precetto all’obbligato, e del restodall’art. 479, primo comma, cod. proc. civ., discende che debba altresìessere notificato il titolo esecutivo, ma nella specie non solo l’opponentenon era contemplato nel titolo, come emerge dalla parte “in fatto”, ma lostesso ha specificamente allegato di non aver ricevuto né la notifica deltitolo né quella del precetto.Ordunque, pur trascurando il fatto che nella specie - tra l’altro -l’esecuzione si articolò in due accessi da parte dell’ufficiale giudiziario, percui solo con il secondo, alcuni giorni dopo, la consegna all’avente diritto siperfezionò, per cui al terzo era materialmente possibile proporreopposizione anche prima della chiusura del processo esecutivo, lo stessoavrebbe comunque potuto, nei venti giorni dopo l’atto conclusivo delprocesso (l’immissione dell’avente diritto nel possesso dell’imbarcazione acura dell’ufficiale giudiziario), proporre opposizione agli atti esecutivi aisensi dell’art. 617 cod. proc. civ., allegando la mancata notifica a sé deltitolo e del precetto di cui all’art. 605 cod. proc. civ. e ottenendo - ove lastessa fosse stata fondata, il che presupponeva peraltro l’allegazione di untitolo autonomo di detenzione o una situazione di possesso, e comunquela conoscenza della sua detenzione da parte dell’avente diritto - ladeclaratoria di illegittimità dell’atto, con conseguente possibilità diproporre l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., sempre ricorrendone ipresupposti.Ma, a ben vedere, anche in caso di mancanza dei surriferiti presupposti, ebeninteso ricorrendone tutte le condizioni, quale extrema ratio il terzoavrebbe potuto richiedere la tutela del proprio jus possessionis a mezzo diricorso interdittale.Numero registro generale 6371/2024Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 17393/2026Data pubblicazione 02/06/2026Escluso così che l’ordinamento non appronti, a fronte dell’efficacia deltitolo esecutivo di consegna o rilascio anche nei riguardi di un terzo e dellaparticolare articolazione del relativo processo per esecuzione in formaspecifica, un’adeguata tutela al terzo che intenda opporsi all’iniziativadell’assunto avente diritto e della conseguente attività dell’organoesecutivo, dovendosi prendere in rilievo - come detto - la tardivitàdell’opposizione in quanto proposta dopo la chiusura del processoesecutivo, ne discende, come pure premesso, l’improponibilità dell’azione.Va dunque pronunciato il seguente principio di diritto:“In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l’esecutato, ancheove alleghi la sua qualità di terzo detentore qualificato o possessore delbene oggetto di esecuzione, non può proporre opposizione all’esecuzionesuccessivamente alla chiusura del processo esecutivo, che si verifica conl’immissione in possesso dell’avente diritto o della persona da luidesignata, fermo restando che lo stesso, dimostrando la propria qualità,può proporre nei termini di legge opposizione agli atti esecutivi avverso ilprovvedimento conclusivo; l’improponibilità originaria di una taleopposizione, in difetto di diversa espressa statuizione nel corso delgiudizio, va rilevata anche di ufficio dalla Corte di cassazione, la quale,pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata”.Il riferito rilievo pregiudiziale comporta che, ai sensi dell’art. 382 cod.proc. civ., la sentenza impugnata (che ha già comportato il venir menodella sentenza di primo grado, in quanto di essa sostitutiva per averedeciso nel merito il gravame) va cassata senza rinvio, in quantol’opposizione non poteva essere proposta, né proseguita.Tanto determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dilite tanto del giudizio di legittimità quanto dei gradi di merito, da liquidarsicome in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 6371/2024Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 17393/2026Data pubblicazione 02/06/2026del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senzarinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., in quanto ladomanda non poteva essere proposta.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €3.100,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario,i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi, per il giudizio dilegittimità, nonché in € 5.077,00 oltre ai medesimi accessori, per ciascunodei gradi di merito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il6 maggio 2026 e, a seguito di riconvocazione, il 13 maggio 2026.Il Presidente
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