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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06539/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7492/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Sindaco pro temporeDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Lodi, alla Piazza B roletto n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 64E07F205P) del Foro di Milano, con studio in Milano, alla Via L. Manara n. 17, dove è elett ivamente domiciliato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l., con sede in Lodi (LO), alla [OSCURATO:PERSONA] snc ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente al [OSCURATO:PERSONA] n. 23 (C.F.: Avvisi accertamento IMU – Attività sportiva – Esenzione società di capitali [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lodi (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Lodi alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 3576 /0 8 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Lombardia in data 08/08/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] Dilettantistica a r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Lodi avverso due avvisi di accertamento per I.M.U. relativi agli anni 2014 e 2015, sostenendo di aver diritto all’esenzione, quanto meno parziale, dall’imposta alla luce dell’art. 90 legge 27 dicembre 2002, n. 289, che aveva esteso le agevolazioni previste per le associazioni dilettantistiche sportive anche alle società (sportive) di capitali, purchénon aventi fine di lucro.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando dovuta l’imposta nella ridotta misura del 21%, pari alla ricostruita incidenza dell’attività commerciale non contestata dalla ricorrente, ed ordinando il rimborso dell’eccedenza versata.

3. Sull’appello del Comune di Lodi, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che non era contestabile la ricorrenza in capo alla società appellata del requisito soggettivo richiesto per poter beneficiare dell’esenzione (avendo l’art. 90 della l. n. 289/2002, citata, esteso le disposizioni tributarie che valgono per le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società di capitali che svolgano attività sportiva, purché non abbiano finalità di lucro) e che, per quanto l’art. 1, comma 719, legge 27 dicembre 2013. n. 147, disponesse l’obbligo della presentazione della dichiarazione, la prescrizione non era accompagnata, per il caso di mancata presentazione, dalla sanzione della decadenza dall’esenzione Imu.4.

Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Lodi sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.s.d. a r.l. ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli “artt. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1992, 90, comma 1, l. n. 289/2002, 91 bis d.l. n. 1/2012 e 1, 2, 3 e 4 dm Ministero Economia e Finanze n. 200 del 19.11.2012”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che le società sportive di capitali, come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non possono godere dell’esenzione IMU.

1.1. Il motivo è infondato.

Le società sportive dilettantistiche (SSD) sono state equiparate per legge alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l'esenzione Ici ex art. 7 comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Così, in particolare, prevede la Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, secondo cui: (...) H) Le attività sportive.

L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 .

Per quanto concerne la richiamata equiparazione normativa, rileva l'art. 90

I. 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), secondo cui:

1. le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro .

L'art. 90, al comma 17, stabilisce che: Le societ à e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro .

Al comma 18 la medesima disposizione prescrive quanto deve essere previsto nello statuto delle società sportive dilettantistiche (e delle associazioni); così quanto, tra il resto, a: [...] d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivitànon possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; [...] h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni .

Va poi aggiunto come l'equiparazione tra associazioni e società sportive dilettantistiche sia dalla legge previsto anche quanto a rapporto di accreditamento e certificazione con il CONI, posto che l'art. 7 d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertitodalla legge 27 luglio 2004, n. 186, stabilisce: Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica.

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle societ à e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi .

Pertanto, attraverso una lettura combinata tra l’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 e l'art. 90 della successiva legge n. 289/2002 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), si perviene alla conclusone secondo cui, in virtù di quest'ultima norma, vi è stata una equiparazione per legge delle società sportive dilettantistiche (SSD) alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l'esenzione Ici ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/92.

La richiamata equiparazione normativa comporta l'estensione dell'esenzione di cui si discorre anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, salvo solo il caso in cui, al di là della veste formale, queste ultime svolgessero in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo.

Nel solco di tale impostazione questa Sezione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9614 del 05/04/2019; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23053 del 17/09/2019) si è già pronunciata, in tema di Ici, su una questione esattamente sovrapponibile a quella in esame, statuendo che “L'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per le associazioni sportive dilettantistiche può essere estesa, in quanto alle stesse equiparate ai sensi dell'art. 90 della l. n. 289 del 2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, salvo che, al di làdella veste formale, queste ultime svolgano in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo”.

Venendo al caso di specie, si osserva come la [OSCURATO:PERSONA], costituita nella forma della società di capitali (s.r.l.), abbia in effetti assunto la veste formale di società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, abbia modellato il proprio statuto in modo da escludere ogni forma di scopo lucrativo e sia affiliata al COMI, dal quale ha ricevuto riconoscimento, ed alla FIN Lombardia.

Non è contestato,inoltre, che essa sia ricompresa - come stabilito dall'art. 7 da ultimo citato - nell'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche da quest'ultimo annualmente trasmesso al MEF.

Di contro, nessuna censura viene mossa nella presente sede all’affermazione del giudice di merito circa la natura commerciale o meno dell'attività esercitatain seno alla struttura sportiva.

1.2. Nel delineato contesto l’art. 91-bis d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , ha, a sua volta, previsto quanto segue:

1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalità non commerciali".

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale (la sottolineatura è dello scrivente). .

Da quanto precede si evince che il legislatore non aveva affidato, come invece sostenuto dal ricorrente, all’emanando regolamento ex art. 17, coma 3, l. n. 400/1988 il compito di individuare i requisiti soggettivi per usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 (pag. 9 del ricorso), ma solo quello di indicare i parametri necessari per applicare l’esenzione in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile nel caso in cui non fosse stato possibile procedere ai sensi del riportato comma 2.In quest’ottica, non può riconoscersi particolare rilevanza al d.m. del Ministero dell’Economia e Finanze n. 200 del 19 novembre 2012 ( adottato allorquando l'art. 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214,ha anticipato l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), il quale, all’art. 1 (intitolato “Definizioni”), ha stabilito che: si in tende per: […] c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR (vale a dire, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivitàcommerciale nonch é gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; […] .

In ogni caso, per quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (espressamente richiamato dalla normativa dett ata in tema di IMU), come modificato dal comma 1 dell'art. 91-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (con vertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), l’esenzione anche dall’IMU sia riconosciuta con riferimento agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ( purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivit à assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), e, in base a quest’ultima disposizione, Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: […] gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivit à commerciale nonch è gli organismi di investiment o collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; , si è già evidenziata la lettura (allargata) che questa Sezione ha inteso dare, pienamente condivisa dal Collegio.

Del resto, l’orientamento privilegiato è coerente con le direttive della Commissione Europea, la quale ha sottolineato che è ininfluente lo status che una legge nazionale specifica conferisce ad un determinato soggetto, essendo rilevante unicamente lo svolgimento o meno da parte del soggetto interessato di un’attività economica.

Invero, il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2013/284/UE, relativa all’aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione, avente quale unico destinatario la Repubblica italiana.

Ai nostri fini rilevano i seguenti passaggi logici: (99) [OSCURATO:PERSONA] osserva che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento.

La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.

Questo principio generale comporta tre importanti conseguenze, descritte in appresso. (100) In primo luogo, è ininfluente lo status che una legge nazionale specifica conferisce a un determinato soggetto.

Ciò significa che la forma giuridica e organizzativa è irrilevante.

Pertanto, anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un’associazione o una società sportiva può nondimeno essere considerato come un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

L’unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un’attività economica. (101) In secondo luogo, l’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato. (102) In terzo luogo, un soggetto è classificato come impresa sempre in relazione a un’attività specifica.

Un soggetto che svolga attività a carattere sia economico che non economico è considerato un’impresa solo per quanto riguarda il primo tipo di attività .

Senza tralasciare che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi, il regolamento, nello stabili r e le condizioni generali che gli enti non commerciali devono soddisfare per beneficiare dell’esenzione dall’IMU, precisa che l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale deve prevedere il divieto generale di distribuire qualsiasi tipo di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

Inoltre, vige l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; in caso di scioglimento dell’ente non commerciale, vige l’obbligo di devolverne il patrimonio a un altro ente non commerciale che svolga un’attività analoga.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli “artt. 1, comma 719, l. n. 147/2013 e 91-bis d.l. n. 1/2012 (conv. con l. n. 27/2012)”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, nel caso in cui l’immobile abbia una utilizzazione mista, per accedere al beneficio il contribuente deve rendere al Comune un’apposita dichiarazione indicante la percentuale di utilizzazione dell’immobile a fini commerciali e non. 2.1.

Il motivo è inammissibile.

Invero, premesso che la censura analizzata dalla CTR è quella dell’essere la società contribuente incorsa in decadenza a causa della mancata presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 1, comma 719, l. 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la differente questione dell’integrare la detta dichiarazione gli estremi di un requisito per accedere all’agevolazione (pag. 15 del ricorso).

Ciò a tacer del fatto che l’ente pubblico non ha contestato l’affermazione, resa dalla CTR, secondo cui esso era comunque a conoscenza dell’esistenza della società con la quale intratteneva rapporti di particolare spessore sociale talché l’omessa dichiarazione non precludeva il potere di controllo e di verifica .

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. - rigetta i l ricorso ; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7492/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Sindaco pro temporeDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Lodi, alla Piazza B roletto n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 64E07F205P) del Foro di Milano, con studio in Milano, alla Via L. Manara n. 17, dove è elett ivamente domiciliato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l., con sede in Lodi (LO), alla [OSCURATO:PERSONA] snc ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente al [OSCURATO:PERSONA] n. 23 (C.F.: Avvisi accertamento IMU – Attività sportiva – Esenzione società di capitali [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lodi (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Lodi alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 3576 /0 8 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Lombardia in data 08/08/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] Dilettantistica a r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Lodi avverso due avvisi di accertamento per I.M.U. relativi agli anni 2014 e 2015, sostenendo di aver diritto all’esenzione, quanto meno parziale, dall’imposta alla luce dell’art. 90 legge 27 dicembre 2002, n. 289, che aveva esteso le agevolazioni previste per le associazioni dilettantistiche sportive anche alle società (sportive) di capitali, purchénon aventi fine di lucro. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando dovuta l’imposta nella ridotta misura del 21%, pari alla ricostruita incidenza dell’attività commerciale non contestata dalla ricorrente, ed ordinando il rimborso dell’eccedenza versata. 3. Sull’appello del Comune di Lodi, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che non era contestabile la ricorrenza in capo alla società appellata del requisito soggettivo richiesto per poter beneficiare dell’esenzione (avendo l’art. 90 della l. n. 289/2002, citata, esteso le disposizioni tributarie che valgono per le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società di capitali che svolgano attività sportiva, purché non abbiano finalità di lucro) e che, per quanto l’art. 1, comma 719, legge 27 dicembre 2013. n. 147, disponesse l’obbligo della presentazione della dichiarazione, la prescrizione non era accompagnata, per il caso di mancata presentazione, dalla sanzione della decadenza dall’esenzione Imu.4. Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Lodi sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.s.d. a r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli “artt. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1992, 90, comma 1, l. n. 289/2002, 91 bis d.l. n. 1/2012 e 1, 2, 3 e 4 dm Ministero Economia e Finanze n. 200 del 19.11.2012”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che le società sportive di capitali, come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non possono godere dell’esenzione IMU. 1.1. Il motivo è infondato. Le società sportive dilettantistiche (SSD) sono state equiparate per legge alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l'esenzione Ici ex art. 7 comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Così, in particolare, prevede la Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, secondo cui: (...) H) Le attività sportive. L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 . Per quanto concerne la richiamata equiparazione normativa, rileva l'art. 90 I. 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), secondo cui: 1. le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro . L'art. 90, al comma 17, stabilisce che: Le societ à e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro . Al comma 18 la medesima disposizione prescrive quanto deve essere previsto nello statuto delle società sportive dilettantistiche (e delle associazioni); così quanto, tra il resto, a: [...] d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivitànon possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; [...] h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni . Va poi aggiunto come l'equiparazione tra associazioni e società sportive dilettantistiche sia dalla legge previsto anche quanto a rapporto di accreditamento e certificazione con il CONI, posto che l'art. 7 d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertitodalla legge 27 luglio 2004, n. 186, stabilisce: Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica. 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle societ à e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi . Pertanto, attraverso una lettura combinata tra l’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 e l'art. 90 della successiva legge n. 289/2002 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), si perviene alla conclusone secondo cui, in virtù di quest'ultima norma, vi è stata una equiparazione per legge delle società sportive dilettantistiche (SSD) alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle quali la stessa amministrazione finanziaria riconosce l'esenzione Ici ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/92. La richiamata equiparazione normativa comporta l'estensione dell'esenzione di cui si discorre anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, salvo solo il caso in cui, al di là della veste formale, queste ultime svolgessero in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo. Nel solco di tale impostazione questa Sezione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9614 del 05/04/2019; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23053 del 17/09/2019) si è già pronunciata, in tema di Ici, su una questione esattamente sovrapponibile a quella in esame, statuendo che “L'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per le associazioni sportive dilettantistiche può essere estesa, in quanto alle stesse equiparate ai sensi dell'art. 90 della l. n. 289 del 2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, salvo che, al di làdella veste formale, queste ultime svolgano in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo”. Venendo al caso di specie, si osserva come la [OSCURATO:PERSONA], costituita nella forma della società di capitali (s.r.l.), abbia in effetti assunto la veste formale di società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, abbia modellato il proprio statuto in modo da escludere ogni forma di scopo lucrativo e sia affiliata al COMI, dal quale ha ricevuto riconoscimento, ed alla FIN Lombardia. Non è contestato,inoltre, che essa sia ricompresa - come stabilito dall'art. 7 da ultimo citato - nell'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche da quest'ultimo annualmente trasmesso al MEF. Di contro, nessuna censura viene mossa nella presente sede all’affermazione del giudice di merito circa la natura commerciale o meno dell'attività esercitatain seno alla struttura sportiva. 1.2. Nel delineato contesto l’art. 91-bis d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , ha, a sua volta, previsto quanto segue: 1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalità non commerciali". 2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale (la sottolineatura è dello scrivente). . Da quanto precede si evince che il legislatore non aveva affidato, come invece sostenuto dal ricorrente, all’emanando regolamento ex art. 17, coma 3, l. n. 400/1988 il compito di individuare i requisiti soggettivi per usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 (pag. 9 del ricorso), ma solo quello di indicare i parametri necessari per applicare l’esenzione in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile nel caso in cui non fosse stato possibile procedere ai sensi del riportato comma 2.In quest’ottica, non può riconoscersi particolare rilevanza al d.m. del Ministero dell’Economia e Finanze n. 200 del 19 novembre 2012 ( adottato allorquando l'art. 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214,ha anticipato l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), il quale, all’art. 1 (intitolato “Definizioni”), ha stabilito che: si in tende per: […] c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR (vale a dire, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivitàcommerciale nonch é gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; […] . In ogni caso, per quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (espressamente richiamato dalla normativa dett ata in tema di IMU), come modificato dal comma 1 dell'art. 91-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (con vertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), l’esenzione anche dall’IMU sia riconosciuta con riferimento agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ( purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivit à assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), e, in base a quest’ultima disposizione, Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: […] gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivit à commerciale nonch è gli organismi di investiment o collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; , si è già evidenziata la lettura (allargata) che questa Sezione ha inteso dare, pienamente condivisa dal Collegio. Del resto, l’orientamento privilegiato è coerente con le direttive della Commissione Europea, la quale ha sottolineato che è ininfluente lo status che una legge nazionale specifica conferisce ad un determinato soggetto, essendo rilevante unicamente lo svolgimento o meno da parte del soggetto interessato di un’attività economica. Invero, il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2013/284/UE, relativa all’aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione, avente quale unico destinatario la Repubblica italiana. Ai nostri fini rilevano i seguenti passaggi logici: (99) [OSCURATO:PERSONA] osserva che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. La classificazione di un determinato soggetto come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale comporta tre importanti conseguenze, descritte in appresso. (100) In primo luogo, è ininfluente lo status che una legge nazionale specifica conferisce a un determinato soggetto. Ciò significa che la forma giuridica e organizzativa è irrilevante. Pertanto, anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un’associazione o una società sportiva può nondimeno essere considerato come un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L’unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un’attività economica. (101) In secondo luogo, l’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato. (102) In terzo luogo, un soggetto è classificato come impresa sempre in relazione a un’attività specifica. Un soggetto che svolga attività a carattere sia economico che non economico è considerato un’impresa solo per quanto riguarda il primo tipo di attività . Senza tralasciare che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi, il regolamento, nello stabili r e le condizioni generali che gli enti non commerciali devono soddisfare per beneficiare dell’esenzione dall’IMU, precisa che l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale deve prevedere il divieto generale di distribuire qualsiasi tipo di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. Inoltre, vige l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; in caso di scioglimento dell’ente non commerciale, vige l’obbligo di devolverne il patrimonio a un altro ente non commerciale che svolga un’attività analoga. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli “artt. 1, comma 719, l. n. 147/2013 e 91-bis d.l. n. 1/2012 (conv. con l. n. 27/2012)”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, nel caso in cui l’immobile abbia una utilizzazione mista, per accedere al beneficio il contribuente deve rendere al Comune un’apposita dichiarazione indicante la percentuale di utilizzazione dell’immobile a fini commerciali e non. 2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, premesso che la censura analizzata dalla CTR è quella dell’essere la società contribuente incorsa in decadenza a causa della mancata presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 1, comma 719, l. 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la differente questione dell’integrare la detta dichiarazione gli estremi di un requisito per accedere all’agevolazione (pag. 15 del ricorso). Ciò a tacer del fatto che l’ente pubblico non ha contestato l’affermazione, resa dalla CTR, secondo cui esso era comunque a conoscenza dell’esistenza della società con la quale intratteneva rapporti di particolare spessore sociale talché l’omessa dichiarazione non precludeva il potere di controllo e di verifica . 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. - rigetta i l ricorso ; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 06539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris