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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 34880/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 11 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha rilevato che il condannato era irreperibile sia all'indirizzo cìi residenza anagrafica che a quello che aveva comunicato per il procedimento, e che quindi non era possibile effettuare alcuna prognosi di positivo esito della misura alternativa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di norma processuale, inquanto l'avviso per l'udienza non era stato dato né al condannato né al difensore.

In particolare, la notifica al difensore per conto del condannato non gli era mai pervenuta, mentre la notifica al difensore in proprio gli era pervenuta ma in allegato vi è era un provvedimento di fissazione udienza che riguardava non [OSCURATO:PERSONA], ma altra persona.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

Con memoria del 16 giugno 2022 il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando di non aver potuto produrre prima i documenti attestanti la mancata notifica.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il difensore ha allegato al ricorso una notifica, effettuata mediante sistema telematico SNT, pervenuta dall'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di sorveglianza di Roma il 10 gennaio 2022 ore

12.04. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica è indicato il nome di [OSCURATO:PERSONA].

Al messaggio di posta risulta allegato un file intitolato "11.pdf".

Il difensore sostiene che al messaggio di posta elettronica era, però, allegato un decreto di fissazione udienza relativa ad altro soggetto che non era suo assistito, tale [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno dell'argomento allega un decreto fissazione udienza del 7 luglio 2021 relativo proprio a tale Liberotti.

Nel fascicolo d'ufficio, trasmesso alla Corte dal tribunale di sorveglianza, si rinviene l'attestazione del sistema SNT di notifica telematica del 10 gennaio 2022 ore 12.04, ad essa è spillata una lettera di trasmissione, in cui nell'oggetto è indicato il nome di [OSCURATO:PERSONA].

Non è allegato l'avviso di fissazione udienza che sarebbe stato notificato.

Sempre dal fascicolo d'ufficio, trasmesso alla Corte dal tribunale di sorveglianza, emerge che all'udienza dell'Il febbraio 2022, in cui si discuteva della istanza di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia non era presente ed è stato sostituito da difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 4:2TA y Si f DA che, pur mancando un accertamento informatico sul contenuto di questo file "11.pdf", gli elementi a disposizione della Corte consentano di ritenere corretta la questione di nullità proposta in ricorso.

Il difensore ha prodotto un avviso di fissazione udienza (quello relativo a Ltierotti) di cui in teoria non avrebbe dovuto disporre; nel fascicolo d'ufficio all'attestazione di notifica telematica tramite SNT non è allegato un avviso di fissazione udienza relativo a [OSCURATO:PERSONA] che possa smentire la prospettazione difensiva.

Si ritiene, pertanto, che il difensore abbia assolto adeguatamente l'onere della prova gravante sulla parte che solleva l'eccezione, e che il ricorso debba essere accolto, atteso che l'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento. (Sez. 1, Sentenza n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 2446571'.53ZU L La questione sulla notifica al condannato è, a questo punto, assorbita.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 11 febbraio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha rilevato che il condannato era irreperibile sia all'indirizzo cìi residenza anagrafica che a quello che aveva comunicato per il procedimento, e che quindi non era possibile effettuare alcuna prognosi di positivo esito della misura alternativa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di norma processuale, inquanto l'avviso per l'udienza non era stato dato né al condannato né al difensore. In particolare, la notifica al difensore per conto del condannato non gli era mai pervenuta, mentre la notifica al difensore in proprio gli era pervenuta ma in allegato vi è era un provvedimento di fissazione udienza che riguardava non [OSCURATO:PERSONA], ma altra persona. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Con memoria del 16 giugno 2022 il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando di non aver potuto produrre prima i documenti attestanti la mancata notifica. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il difensore ha allegato al ricorso una notifica, effettuata mediante sistema telematico SNT, pervenuta dall'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di sorveglianza di Roma il 10 gennaio 2022 ore 12.04. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica è indicato il nome di [OSCURATO:PERSONA]. Al messaggio di posta risulta allegato un file intitolato "11.pdf". Il difensore sostiene che al messaggio di posta elettronica era, però, allegato un decreto di fissazione udienza relativa ad altro soggetto che non era suo assistito, tale [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dell'argomento allega un decreto fissazione udienza del 7 luglio 2021 relativo proprio a tale Liberotti. Nel fascicolo d'ufficio, trasmesso alla Corte dal tribunale di sorveglianza, si rinviene l'attestazione del sistema SNT di notifica telematica del 10 gennaio 2022 ore 12.04, ad essa è spillata una lettera di trasmissione, in cui nell'oggetto è indicato il nome di [OSCURATO:PERSONA]. Non è allegato l'avviso di fissazione udienza che sarebbe stato notificato. Sempre dal fascicolo d'ufficio, trasmesso alla Corte dal tribunale di sorveglianza, emerge che all'udienza dell'Il febbraio 2022, in cui si discuteva della istanza di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia non era presente ed è stato sostituito da difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 4:2TA y Si f DA che, pur mancando un accertamento informatico sul contenuto di questo file "11.pdf", gli elementi a disposizione della Corte consentano di ritenere corretta la questione di nullità proposta in ricorso. Il difensore ha prodotto un avviso di fissazione udienza (quello relativo a Ltierotti) di cui in teoria non avrebbe dovuto disporre; nel fascicolo d'ufficio all'attestazione di notifica telematica tramite SNT non è allegato un avviso di fissazione udienza relativo a [OSCURATO:PERSONA] che possa smentire la prospettazione difensiva. Si ritiene, pertanto, che il difensore abbia assolto adeguatamente l'onere della prova gravante sulla parte che solleva l'eccezione, e che il ricorso debba essere accolto, atteso che l'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento. (Sez. 1, Sentenza n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 2446571'.53ZU L La questione sulla notifica al condannato è, a questo punto, assorbita. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Rom
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