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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 23797/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Corte di appello di Lecce nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brindisi avverso la sentenza del 05/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - che con sentenza contestualmente motivata del 5 ottobre 2021 il Tribunale di Brindisi ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 334, comma primo, cod. pen.; - che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce ha presentato ricorso per cassazione lamentando l'omessa applicazione della congiunta pena pecuniaria, pure prevista per il reato contestato, con la conseguente determinazione di una pena illegale; - che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti; - che il ricorso risulta proposto tardivamente, in violazione del termine prescritto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di quindici giorni dalla comunicazione al P.G. ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., avvenuta in data 6 ottobre 2021; -che, infatti, il ricorso del P.G., depositato presso la propria Segreteria in data 20 ottobre 2021 è pervenuto alla cancelleria del Tribunale solo in data 25 ottobre 2021; - che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Corte di appello di Lecce nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brindisi avverso la sentenza del 05/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - che con sentenza contestualmente motivata del 5 ottobre 2021 il Tribunale di Brindisi ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 334, comma primo, cod. pen.; - che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce ha presentato ricorso per cassazione lamentando l'omessa applicazione della congiunta pena pecuniaria, pure prevista per il reato contestato, con la conseguente determinazione di una pena illegale; - che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti; - che il ricorso risulta proposto tardivamente, in violazione del termine prescritto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di quindici giorni dalla comunicazione al P.G. ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., avvenuta in data 6 ottobre 2021; -che, infatti, il ricorso del P.G., depositato presso la propria Segreteria in data 20 ottobre 2021 è pervenuto alla cancelleria del Tribunale solo in data 25 ottobre 2021; - che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così d
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