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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31198/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità penale per il reato di danneggiamento ascritto in capo all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterando profili di censura già prospettati in appello, finisce per contestare il decisum in relazione alla valutazione probatoria sottesa, rimanendo invece estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure essa logica, dei dati processuali o una differente ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti probatorie (così: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217.

In senso conforme, ex plurimis: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); reputato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, volti, rispettivamente, a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità avendo la difesa formulato doglianze meramente reiterative di profili di censura già motivatamente respinti in appello ed avendo, altresì, la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6) posto a base del rigetto delle richieste della difesa argomentazioni logiche e ineccepibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità penale per il reato di danneggiamento ascritto in capo all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterando profili di censura già prospettati in appello, finisce per contestare il decisum in relazione alla valutazione probatoria sottesa, rimanendo invece estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure essa logica, dei dati processuali o una differente ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti probatorie (così: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217. In senso conforme, ex plurimis: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); reputato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, volti, rispettivamente, a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità avendo la difesa formulato doglianze meramente reiterative di profili di censura già motivatamente respinti in appello ed avendo, altresì, la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6) posto a base del rigetto delle richieste della difesa argomentazioni logiche e ineccepibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15
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