CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18940/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via dei Dardanelli, 46 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 68 - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, n. 234/2017, depositata il 30 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18940/2017 Numero sezionale 1431/2022 Numero di raccolta generale 15046/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 30 gennaio 2017, che, in accoglimento solo parziale del suo appello, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento degli interessi legali sulla somma di 46.916,12 a decorrere dei singoli fatti distrattivi e non già dalla data della domanda, nonché alla rifusione delle spese processuali di primo grado, già compensate integralmente, e, in accoglimento dell’appello incidentale della banca, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a manlevare quest’ultima delle somme dovute in esecuzione della sentenza; - dall’esame degli atti si evince che il ricorrente aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione da parte del predetto Franzoso, promotore finanziario della banca, di denaro depositato su un conto corrente acceso presso la banca medesima; - il giudice di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno quantificato in euro 46.916,12, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda, previo riconoscimento del concorso del fatto colposo dell’attore, nella misura del 40%, alla determinazione del danno verificatosi, compensando integralmente tra l’attore la banca le spese di lite, e aveva condannato la banca alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata [OSCURATO:PERSONA]; - ha, quindi, parzialmente accolto il gravame dell’originario attore limitatamente alla decorrenza degli interessi, individuata i singoli fatti distrattivi, confermando la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accertato il concorso di colpa del danneggiato; - ha, poi, accolto l’appello incidentale della banca vertente sulla reiezione della domanda di manleva proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18940/2017 Numero sezionale 1431/2022 Numero di raccolta generale 15046/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcune difesa; - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deposita memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 1832 e 2049 c.c. e 31, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la sua concorrente responsabilità, nella misura del 40%, in relazione al danno subito a causa del furto del denaro, giacente sul suo conto corrente, da parte del promotore [OSCURATO:PERSONA], consulente finanziario incaricato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - evidenzia, in proposito, che la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore finanziario è estesa a qualsiasi comportamento tenuto da quest’ultimo nell’ambito dell’incarico affidato e che il risarcimento dei danni derivanti da condotta dolosa del promotore non può essere diminuito in ragione della condotta omissiva addebitatagli, consistente nel mancato controllo degli estratti conto per il periodo di cinque anni, non emergendo la sua collusione, né la sua fattiva acquiescenza alla violazione da parte del promotore delle regole di condotta su quest’ultimo gravanti; - aggiunge, inoltre, che la sua responsabilità risulterebbe ulteriormente attenuata dalla periodica esibizione a suo danno di estratti conto falsi, circostanza che lo induceva a ritenere di avere sotto controllo la propria situazione; - il motivo è fondato; - la quantificazione del danno che la banca è stata condannata a risarcire in misura inferiore al danno effettivamente subito dal ricorrente è stata disposta in applicazione espressa della disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 1227, c.c., secondo la quale se il 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18940/2017 Numero sezionale 1431/2022 Numero di raccolta generale 15046/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate; - tale disposizione disciplina, ai fini della quantificazione del risarcimento dovuto, la situazione di concorso del soggetto leso nella determinazione dell'evento dannoso, imponendo una ripartizione della responsabilità, e quindi del risarcimento, qualora l'evento lesivo sia imputabile alla condotta sia del debitore, sia del creditore, esprimendo un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 21 novembre 2011, n. 24406); - nell’ambito di tale disposizione, dunque, la colpa non costituisce un mero criterio d'imputazione soggettiva del fatto, ma la misura della rilevanza causale dello stesso, nel senso che, in mancanza di tale requisito, il comportamento del danneggiato non può considerarsi causa o concausa del danno (così, Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9769); - ciò a differenza di quanto previsto dal secondo comma del predetto art. 1227 c.c., che riguarda un momento successivo al verificarsi dell’evento lesivo, cui il danneggiato non ha prestato alcun contributo causale, ed esclude dal risarcimento quel pregiudizio ulteriore che questi avrebbe potuto evitare tenendo una condotta diligente; - con riferimento alla fattispecie in esame, è stato evidenziato che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18940/2017 Numero sezionale 1431/2022 Numero di raccolta generale 15046/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 da lui subìto (così, Cass., Sez. Un., n. 9769/20); - orbene, ritiene questo Collegio che la condotta consistente nella mancata segnalazione da parte del cliente delle operazioni non autorizzate annotate negli estratti conto periodicamente ricevuti non si pone in relazione causale con il danno verificatosi, in quanto cronologicamente successiva allo stesso e, in quanto tale, inidonea a costituire un suo antecedente, per cui non può assumere rilevanza ai fini della riduzione del danno disposta dalla sentenza impugnata; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D