CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26865/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina –in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daArmando [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione deireati giudicati mediante tre sentenze (sentenza del Tribunale di Messina incomposizione monocratica del 04/04/2001, confermata dalla Corte di appello indata 22/03/2004 e passata in giudicato il 06/08/2004, di condanna alla pena dianni due di reclusione, per il reato di lesioni, commesso il 17/09/1995 inMessina, in danno di [OSCURATO:PERSONA]; sentenza della Corte di assise di appello diMessina del 12/07/2011, in parziale riforma della sentenza della Corte di assisedi Messina del 29/05/2006, passata in giudicato il 26/06/2012, di condanna allapena di anni quattordici di reclusione, per il reato di associazione di stampomafioso, commesso in Messina fino al gennaio 2000 e in relazione al reato ditentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], posto in essere inMessina il 26/01/2000; sentenza della Corte di appello di Messina del26/03/2004, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Messina del 02/04/2003, passata in giudicato il25/01/2005, di condanna alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione, per ireati di tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzioneillegale di armi e munizioni, commessi in Messina il 18/10/2002).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen., per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., per avereil giudice dell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette, vincoloemergente dall’identità del modus operandi, dall’omogeneità strutturale dei fattie dalla medesimezza del contesto territoriale.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]