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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1988

Cassazione n. 23824/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1988 avverso l'ordinanza del 12/09/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le istanze ex artt. 47 e 47 ter O.P. presentate da [OSCURATO:PERSONA], valorizzando negativamente la commissione di un nuovo reato - art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990 - dopo avere ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione per una condanna per ricettazione commessa nel 2010, nella consapevolezza che pendeva il procedimento per l'applicazione di misure alternative alla detenzione per quest'ultimo titolo; inoltre, si è osservato che Addabbo aveva espiato per due volte la pena attraverso misure alternative, quali la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova, successivamente revocato.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla pretermissione di ogni valutazione sull'istanza subordinata di detenzione domiciliare, nonché sulla semilibertà, ulteriore misura alternativa sulla quale poteva esservi luogo ad una delibazione d'ufficio.

Si critica, altresì, il rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenuto irragionevole e contrastante con le risultanze processuali.

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché imperniati su mere doglianze in punto di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza.

Deve infatti evidenziarsi che il ricorso in esame, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova - non consentita in questa sede - valutazione di merito dei presupposti per la concessione dei richiesti benefici penitenziari, nonché delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto.

In particolare, si osserva che l'impugnata ordinanza si è espressamente riferita ad ambedue le misure alternative richieste dal condannato, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter 0.P., esponendo argomentazioni intese a negarne la fruibilità valide per entrambe e riguardanti le pregresse esperienze di misure alternative che non hanno sortito i risultati sperati in termini di effetto rieducativo e deter- rente, con riferimento alla detenzione domiciliare e all'affidamento in prova, addirittura revocato.

Per entrambe, infine, si è ritenuto che esse non siano idonee a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. n Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1988 avverso l'ordinanza del 12/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le istanze ex artt. 47 e 47 ter O.P. presentate da [OSCURATO:PERSONA], valorizzando negativamente la commissione di un nuovo reato - art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990 - dopo avere ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione per una condanna per ricettazione commessa nel 2010, nella consapevolezza che pendeva il procedimento per l'applicazione di misure alternative alla detenzione per quest'ultimo titolo; inoltre, si è osservato che Addabbo aveva espiato per due volte la pena attraverso misure alternative, quali la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova, successivamente revocato. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla pretermissione di ogni valutazione sull'istanza subordinata di detenzione domiciliare, nonché sulla semilibertà, ulteriore misura alternativa sulla quale poteva esservi luogo ad una delibazione d'ufficio. Si critica, altresì, il rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenuto irragionevole e contrastante con le risultanze processuali. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché imperniati su mere doglianze in punto di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza. Deve infatti evidenziarsi che il ricorso in esame, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova - non consentita in questa sede - valutazione di merito dei presupposti per la concessione dei richiesti benefici penitenziari, nonché delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto. In particolare, si osserva che l'impugnata ordinanza si è espressamente riferita ad ambedue le misure alternative richieste dal condannato, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter 0.P., esponendo argomentazioni intese a negarne la fruibilità valide per entrambe e riguardanti le pregresse esperienze di misure alternative che non hanno sortito i risultati sperati in termini di effetto rieducativo e deter- rente, con riferimento alla detenzione domiciliare e all'affidamento in prova, addirittura revocato. Per entrambe, infine, si è ritenuto che esse non siano idonee a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. n Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere
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