CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osta dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante l'accettazione della rinuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunitazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. ‘-° DEPOSITATO !N CANCELLERIA [OSCURATO:PERSONA] oggi