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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 05076/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10116/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , già elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliato per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i predetti legali; -ricorrentee resistente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliato per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi i predetti legali; -resistente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 666/2021 depositata il 26/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA] sottoscrissero un documento (sottoscritto da entrambi i fratelli e da due testimoni, nonché trascritto in ricorso ai fini dell’autosufficienza), intitolato “Atto di riconoscimento di debito” con il quale [OSCURATO:PERSONA]: …premesso che dopo la disavventura finanziaria da me subita a causa di investimenti sbagliati a persone di Gioiosa, a ciò indotta da falsi consiglieri, mio fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 3, assieme a sua moglie ed a suo figlio Fulvio, a me tanto caro, mi hanno assistito per farmi uscire da tale situazione consigliandomi per il meglio e prestandomi negli anni che vanno dal 1995 al 2005 diverse somme di denaro che mi sono servite per i bisogni della mia vita e per investimenti vari tra cui l’acquisto di titoli depositati presso la banca Carime di Roccella I.; che eseguiti i conteggi da un consulente di mia fiducia, condivisi dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Rag. [OSCURATO:PERSONA], che sottoscrivono la presente dichiarazione quali testi a conferma, e sommato quanto da me dovuto per sorte capitale, interessi e rivalutazione, il mio debito nei confronti di mio fratello ammonta, ad oggi, ad € unmilionecentosessantamila (€. 1.160.000,00); che allo stato non mi conviene vendere i titoli per soddisfare il debito perché in perdita.

Quanto sopra premesso e ritenuto riconosco, in presenza dei testi sopra citati, che il mio debito nei confronti di mio fratello, che sottoscrive il presente atto per accettazione, ammonta, ad oggi, ad € 1.160.000,00 (€ unmilionecentosessantamila).

Mi obbligo di estinguere tale debito non appena la borsa si riprenderà oppure entro due mesi dalla richiesta del creditore o subito dopo la mia morte dal mio erede.

Da oggi alla data del soddisfo mi obbligo di corrispondere l’interesse del 4% senza rivalutazione.Di comune accordo, a scanso di equivoci, vengono distrutte tutte le precedenti dichiarazioni o ricevute . 2.Azionando il suddetto documento, nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Presidente del Tribunale di Locri di ingiungere a [OSCURATO:PERSONA], quale erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della suddetta somma.

Emesso il decreto ingiuntivo n. 264/2014, provvisoriamente esecutivo, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione instaurando il giudizio a cognizione ordinaria recante n.

RG 1216/2014, negando l’esistenza del rapporto fondamentale indicato nella scrittura del 16 agosto 2011 ed allegando una scrittura privata del 19 agosto 2011, con cui la Filocamo aveva dichiarato di essere stata costretta dal fratello a firmare la scrittura del 16 agosto 2011. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, contestando l’opposizione.

In comparsa, in specificazione della scrittura del 16 agosto 2011, veniva allegato che la sorella, alla fine del 2005, aveva assunto l’obbligo di restituire il capitale di € 865.000,00 maggiorato di interessi al 4% e rivalutazione.

In data 15 novembre 2014 veniva emessa ordinanza che subordinava la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo alla prestazione di una cauzione.

In data 14 marzo 2016 l’opponente proponeva querela di falso avverso la scrittura del 16 agosto 2011, per abuso di foglio firmato in bianco, introducendo altro giudizio, recante numero di RG 1768/2014.

Il Tribunale di Locri, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 877/2019, - rigettava la querela di falso proposta in via incidentale dall’ [OSCURATO:PERSONA]; -accoglieva l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in punto di ammontare degli interessi dovuti, che riduceva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; mentre rigettava le altre domande;-condannava l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 1.079.816,23, oltre interessi al tasso legale annuo, calcolati su € 967.935,00, dal 16 agosto 2011 sino al soddisfo; - dichiarava inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dall’ [OSCURATO:PERSONA]; -ordinava la cancellazione di alcune espressioni sconvenienti.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Filocamo, impugnando, nello specifico, le parti del provvedimento impugnato in cui il Tribunale: aveva ridotto l’importo degli interessi a lui dovuti, aveva disposto la compensazione delle spese e d aveva ordinatola cancellazione di frasi ritenute “sconvenienti”.

Si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA], il quale, previa contestazione dell’ammissibilità dell’appello, proponeva appello incidentale volto all’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 264/2014, nonché all’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione (di cui al procedimento riunito n. 1768/2014) e della querela di falso avanzata in primo grado.

Nel merito contestava l’esistenza del credito vantato dal Filocamo nei suoi confronti.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 666/2021: - in parziale modifica della sentenza impugnata, condannava l’[OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione in favore del Filocamo della minor somma di € 976.881,23, oltre interessi al tasso del 4% annuo sull’importo di € 865.000,00 dal 16 agosto 2011 sino a soddisfo; -rideterminava le spese processuali del primo grado; -compensava per ¼ le spese processuali del secondo grado di giudizio, ponendo a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] la parte restante; -poneva interamente a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] le spese processuali del secondo grado di giudizio relativo alla querela di falso dal medesimo proposta.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Filocamo (riferendo di aver presentato anche istanza di correzione di errore materiale per l’errata individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti dalla parte soccombente).

Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso incidentale.

Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso il Filocamo (che in detta sede ha fatto presente che la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 7.2, 2022 ha rigettato la sopra richiamata istanza per correzione di errore materiale).

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma i Difensoridi entrambe le parti hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Giova preliminarmente ripercorrere il contenuto delle sentenze dei due giudici di merito.

1.1. Per come si evince nella parte narrativa della sentenza impugnata, il Tribunale: - ha rigettato la querela di falso proposta in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], escludendo la sussistenza dell’abuso di foglio firmato in bianco; -in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Filocamo della somma di € 1.079.816,23, oltre interessi al tasso legale calcolati sulla sorte capitale rivalutata dal 16 agosto 2011 sino al soddisfo, sul presupposto che il tasso legale per l’anno 2005 era pari al 2,5% e per l’anno 2011 era dell’1,5% – e quindi era inferiore a quello risultante dalla scrittura del 16 agosto 2011 –e considerata la mancanza di forma scritta del patto relativo agli interessi in misura ultralegale, avendo le parti distrutto le precedenti dichiarazioni, ha disposto di sostituire agli interessi al tasso del 4% gli interessi al tasso legale dall’1 gennaio 2006 fino al 15 agosto 2011.

Quindi, secondo il Tribunale, il credito dell’attore sostanziale era pari ad € 865.000,00, gli interessi legali pari ad € 111.881,23 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 15 agosto 2011, e la rivalutazione pari ad € 102.935,00; per il complessivo importo di € 1.079.816,23; - ha ritenuto sufficiente, in quanto non contraddetta dalle affermazioni e dagli elementi di prova forniti dall’opponente, l’allegazione di [OSCURATO:PERSONA], in specificazione della scrittura del 16 agosto 2011, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto, alla fine del 2005, un obbligo di restituire il capitale di € 865.000,00 maggiorato di interessi al 4% e rivalutazione; - ha escluso la possibilità di applicare interessi su quelli già scaduti al 15 agosto 2011, in quanto la clausola anatocistica deve essere redatta per iscritto, essendo diretta ad elevare il tasso legale degli interessi; ed ha pertanto applicato gli interessi al tasso legale annuo solo sulla sorte capitale rivalutata, dal 16 agosto 2011; - ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], dovendo essere i motivi di merito proposti nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed essendo inammissibile per carenza di interesse ad opporsi la doglianza riguardante la nullità del precetto per l’indicazione in compensazione di debiti non omogenei tra loro.

1.2. D’altra parte, la corte territoriale, nella impugnata sentenza, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello: –ha considerato la scrittura privata del 16 agosto 2011: in parte come contratto (nelle forme di cui all’art. 1333 c.c.), in parte come negozio di accertamentoe in parte come confessione ; -ha dato atto che il Tribunale aveva stabilito non potersi tener contodella scrittura privata del 19 agosto 2011 e che tale statuizione, non avendo formato oggetto di appello, era passata in giudicato;-ha confermato la sentenza di primo grado: a) nella parte in cui aveva rigettato la querela di falso presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] sulla scrittura privata dal 16 agosto 2011 e ritenuto non provato l’abuso di foglio firmato in bianco;b) nella parte in cui ha disposto la sostituzione degli interessi al tasso del 4% con quelli al tasso legale dal 1° gennaio 2006 fino al 15 agosto 2011 ed ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto dal Filocamo;c) nella parte in cui, in assenza di specifica domanda, aveva escluso la possibilità di applicare interessi su quelli già scaduti al 15 agosto 2011; d) nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA]: sia perché, in caso di titolo esecutivo giudiziale, i fatti anteriore alla formazione del titolo non possono essere dedotti con l'opposizione all'esecuzione; sia perché l’ordinanza di assegnazione non può essere oggetto di opposizione all’esecuzione; sia perché è inammissibile per carenza di interesse ad opporsi la doglianza riguardante la nullità del precetto per l’indicazione in compensazione di debiti non omogenei tra loro; sia perché, non essendovi prova della prestazione della cauzione, il decreto ingiuntivo aveva conservato la sua efficacia esecutiva; e) nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di nullità del procedimento monitorio; f) nella parte in cui aveva disposto la cancellazione di espressioni sconvenienti; g) nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese processuali nella misura di un quarto (anche se, in considerazione del parziale accoglimento dell’appello incidentale, ha applicato lo scaglione da euro 520 mila ad euro 1 milione ed ha diversamente quantificato dette spese), nonché la compensazione integrale delle spese processuali degli altri procedimenti (nn. 1216-1/2014, 1216-2/2014, 1216- 3/2014, e n. 285/2015) in ragione della loro strumentalità rispetto al procedimento principale (n. 1216/2014); - in riforma della sentenza di primo grado, a) per il periodo successivo al 16 agosto 2011 e sino al soddisfo, ha ritenuto sussistente la prova scritta ed ha riconosciuto al Filocamo gli interessi al tasso del 4%; b) ha ritenuto non dovuta la rivalutazione monetaria fino al 15 agosto 2011, quantificata dal Tribunale in euro 102.935,00 ed ha quantificato il credito maturato al 15 agosto 2011 in euro 976.881,23; c) ha ritenuto non dovuta la rivalutazione monetaria dal 16 agosto 2011, con conseguente applicazione degli interessi legali solo sulla sorte capitale; -ha provveduto sulla regolamentazione delle spese del secondo grado, compensandole nella misura di ¼ (ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] la restante parte), con esclusione di quelle riguardanti la querela di falso (poste interamente a carico del soccombente [OSCURATO:PERSONA]). 2.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 116, 228 e 229 c.p.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui la corte territoriale -attribuendo valore confessorio ad una dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione da lui presentata nel giudizio di primo grado (nella quale affermava che le parti avevano convenuto che al capitale consolidato al 31.12.2005, pari ad euro 865.000,00 si aggiungano gli interessi al 4% oltre alla rivalutazione) - ha dichiarato nulla la pattuizione degli interessi ad un tasso ultra-legale, in quanto priva della forma scritta e, quindi, ha escluso il suo diritto ad ottenere gli interessi in misura del 4%, riconoscendo allo stesso i soli interessi legali e conseguentemente (non già l’intera somma di euro 1.160.000, che sua sorella aveva promesso di pagare per il periodo 1.1.2006-15.8.2011, ma) detta somma diminuita dell’importo pari alla differenza tra il tasso di interesse convenzionalmente pattuito (4%) e quello legale medio applicato (2,5%).Sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni contenute in detto atto giudiziale (peraltro in un contesto motivazionale volto a dimostrare che il tasso del 4% era stato pattuito per iscritto con documenti che le parti avevano distrutto subito dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 16 agosto 2011), in quanto la comparsa non era stata da lui sottoscritta; Sottolinea che l’atto di ricognizione di debito, da lui azionato, non indica alcuna misura del tasso di interesse, ma individua soltanto l’ammontare del debito assunto nei suoi confronti dalla sorella in relazione al periodo 1.1.2006-15.8.2011; Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, non solo ha violato gli artt. 228 e 229 c.p.c., ma ha anche reso una motivazione contraddittoria, in quanto, da un lato, ha attribuito a tale dichiarazione valore di piena prova e, dall’altro, ha ignorato che detta dichiarazione, se valutata nel suo complesso, richiamava espressamente alcuni documenti nei quali era per l’appunto contenuta la pattuizione del tasso di interesse ultra-legale.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente principale denuncia: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ovvero ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. con riferimento agli artt. 1362, 1363, 1364 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale avrebbe: a) violato i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. in tema di interpretazione del contratto; b) avrebbe omesso di pronunciarsi sulladomanda di accertamento di donazione indiretta (che, in tesi del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stipulato in suo favore).

Sotto il primo profilo, si duole che la corte territoriale ha omesso a) di ricercare quale fosse stata la comune reale intenzione delle parti nel redigere la scrittura privata del 16/8/2011; b) di tener conto del comportamento suo e della sorella prima, contestualmente e dopo la stipulazione del predetto negozio; c) di interpretare le varie clausole contenute nella predetta scrittura privata in maniera sistematica; sostiene che con detta dichiarazione sua sorella aveva inteso beneficiarlo (tramite una liberalità indiretta, realizzata per mezzo di un riconoscimento di debito) di una somma di denaro ulteriore rispetto a quella che gli doveva essere restituita per capitale, interessi legali e rivalutazione; nella tesi del ricorrente, l’ammontare di tale ulteriore importo era stato convenzionalmente parametrato ad un tasso di interessi pari al 4%, al fine di far sì che la liberalità avesse ad oggetto la maggiore somma che si ricavava dalla differenza tra il tasso di interesse legale (2,5%) – cui chiaramente si alludeva nella predetta scrittura privata – e quello del 4% del quale il suo difensore aveva parlato in comparsa di costituzione (tasso che era stato poi espressamente formalizzato per il periodo successivo al 15.8.2011 nella citata scrittura privata).

Sotto il secondo profilo, deduce che lui, in sede di precisazione delle conclusioni (e delle successive comparse conclusionali) di primo grado aveva chiesto, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertarsi la validità ed efficacia dell’atto di ricognizione di debito quale donazione indiretta; e che tanto aveva ribadito in sede di note scritte depositate in vista dell’udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello (e a pagina 7 della successiva comparsa conclusionale). 2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto costituite dagli artt. 112 e 329, comma 2, c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione del divieto di ultrapetizione nella parte in cui la corte territoriale, quantunque la impugnazione incidentale svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di appello non riguardava anche il tema della debenza della rivalutazione monetaria (trattato dal primo giudice ai punto 5.12.6 e 5.12.7), ha rideterminato il suo credito, deducendo la somma di €. 102.935,00 che il Tribunale di Locri aveva ritenuto dovuta, a titolo di rivalutazione monetaria, per il periodo anteriore alla scrittura del 16.8.2011.

Osserva che sulla debenza della rivalutazione monetaria anche per il periodo anteriore al 16.8.2011 si è formato il giudicato per acquiescenza parziale alla sentenza del giudice di primo grado.

2.4. Con il quarto motivo, che articola in via subordinata rispetto al mancato accoglimento dell’istanza di correzione di errore materiale, il ricorrente principale denuncia: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. con riferimento agli artt. 10, 91 c.p.c. e artt. 1, 2, 5, 6, d.m. 44/2015, come modificato dal d.m. 37/2018 nella parte in cui la corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il valore della controversia ai fini dell’applicazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti dalla parte soccombente.

Si duole che la corte territoriale ha individuato lo scaglione di riferimento considerando che il valore della causa fosse compreso tra €. 520.001 ed € 1.000.000, mentre era compreso nello scaglione superiore da €. 1.000.001 a €.

2.000.000. Osserva che, sommando il capitale riconosciuto come dovuto e gli interessi maturati al momento della domanda giudiziale (i.e. deposito del decreto ingiuntivo) e, dunque, sommando la somma di €. 976.881,23 (credito alla data del 15.8.2011) e la somma di €. 103.136,44 (interessi del 4% maturati dal 16.8.2011 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), il totale ammonta ad un totale di €. 1.080.017,67.

3. L’[OSCURATO:PERSONA] articola in sede di ricorso incidentale cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia: Violazione dell’art. 1988 c.c. e 1284 comma 3 c.c., nonché dell'art. 1333, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte incui (pagg. 6 - 7) la corte territoriale -nel ritenere la scrittura privata del 16 agosto 2011 in parte un contratto, in parte un negozio di accertamento ed in parte una confessione - ha attribuito natura contrattuale alla dichiarazione relativa all’obbligo di estinguere ildebito e di corrispondere l’interesse del 4% dalla data della scrittura privata sino al soddisfo.

Rileva che lo stesso ricorrente principale (Filocamo) ha sempre insistito sulla qualificazione dell'atto come ricognizione di debito e promessa unilaterale e si duole che il secondo giudice ha voluto ravvisare un contratto (e, in particolare, un contratto a formazione unilaterale ex art. 133 c.c.) nella scrittura privata del 16 agosto 2011 (in relazione all'indicazione degli interessi convenzionali al 4%), pur non contenendo quest’ultima gli elementi costitutivi essenziali di un contratto (e, in particolare, quanto agli interessi convenzionali, i requisiti di forma imposti dall'art. 1284 c.c.).

Osserva che, secondo la corte di merito (sentenza impugnata, punto 5, pag. 7) nella scrittura “si precisa definitivamente la sussistenza e il contenuto del preesistente rapporto”; e denunzia al contempo il vizio di motivazione e la violazione di legge atteso che, per ammissione del giudicante, la dichiarazione unilaterale de qua si inserisce in un preesistente programma negoziale, tale da escludere, secondo l'autorevole giurisprudenza di [OSCURATO:PERSONA]. ma Corte, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. .

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denuncia: violazione dell’art. 222 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui (pp. 9-10) la corte territoriale ha rigettato l’appello incidentale, da lui proposto in relazione alla querela di falso della scrittura privata del 16/8/2011.

Si duole che entrambi i giudici di merito –nell’affermare che la de cuius aveva interesse a continuare a disporre della provvista indicata nella scrittura privata - non hanno considerato – con evidente vizio di motivazione, che risulta quantomai illogica - come il contenuto di detto documento fosse smentito dalle certificazioni rilasciate ad [OSCURATO:PERSONA] (quale erede), dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], documenti che costituivano inconfutabili elementi di prova, mai contestati da controparte .

Sottolinea che [OSCURATO:PERSONA]: a) aveva disponibilità finanziarietali da continuare ad effettuare ulteriori ingenti investimenti anche a ridosso dell'asserita obbligazione assunta con il fratello; b) non soltanto non aveva necessità di contrarre debito con alcuno, ma soprattutto aveva già nel 2004 la disponibilità economica per estinguere l'asserito debito; c) ha effettuato investimenti in titoli a tassi del 2,5-3,0 %, nello stesso periodo in cui si presume avvenuta la sottoscrizione della scrittura con il fratello Felice.

Osserva che detto contesto fattuale non può che avvalorare la correttezza della richiesta di querela di falso avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] in quanto, la [OSCURATO:PERSONA], esperta investitrice, mai avrebbe investito una somma quasi pari al presunto capitale dovuto al fratello ad un tasso più basso rispetto a quello presuntivamente concordato del 4% appena pochi giorni prima .

Sottolinea che, contrariamente a quanto indicato nella impugnata sentenza, lui, in sede di appello incidentale (p. 45 e ss.), aveva contestato le argomentazioni svolte dal Tribunale, in ordine alla convenienza della Filocamo a mantenere le provviste; e checomunque lo stesso giudice di primo grado – nell’affermare (p. 40) che “chi dispone di un capitale pari a circa €.1.700.000,00 e li investe con l'obiettivo di ricavarne il 3%, ottiene in un anno la somma di €. 51,000,00, superiore –sia pure di poco - ris petto al tasso di interesse riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA]” – aveva ammesso candidamente l'assoluta sconvenienza all'operazione di prestito al fratello, atteso che comunque il guadagno dall'investimento diretto dei propri soldi sarebbe stato superiore .Sottolinea altresì che, in sede di appello incidentale, a sostegno dell'insussistenza del credito de quo – e dunque della non genuinità della scrittura contestata – aveva dedotto che il contenuto dell'atto di riconoscimento di debito del 16.11.2011 contrastava clamorosamente con il contenuto dei vari testamenti redatti negli anni dalla Filocamo (dai quali emergeva che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi fratelli, in particolare con il germano Felice, non erano affatto buoni) e rappresenta al riguardo un grave vizio di motivazione della sentenza impugnata , che di ciò non ha tenuto conto.

Sempre sotto il profilo motivazionale, sottolineainfine che lui in appello aveva dedotto che il Tribunale aveva ignorato la sua richiesta istruttoria (di ordinare a [OSCURATO:PERSONA] di produrre in giudizio gli estratti conti relativi ai rapporti facenti capo alla Filocamo nei dieci anni precedenti) ed aveva reiterata detta richiesta (cfr. pag. 61).

Pur tuttavia, la corte di merito non soltanto aveva disatteso tale richiesta ma incomprensibilmente gli aveva mosso il rilievo di non aver prodotto gli estratticonto relativi agli anni 1995-2005.

Deduce che la [OSCURATO:PERSONA] di Scuola media, proprietaria di casa e con un consistente patrimonio, certamente non aveva bisogno di avere alcun finanziamento , mentre il Filocamo, a prova dell'ammontare del prestito, non aveva prodotto né assegni, né bonifici, né ricevute o quietanze sottoscritte tra le parti.

In tale contesto, secondo il ricorrente incidentale, avrebbe dovuto essere considerata priva di pregio ai fini della decisione il fatto che lui non avrebbe provato come mai il Filocamo disponesse di un foglio firmato in bianco dalla propria sorella .

Sottolinea ancora che il Filocamo aveva sottratto l'originale del foglio, custodito in Cancelleria senza alcuna autorizzazione ed in modo del tutto occulto e successivamente aveva reiteratamente, rifiutato di adempiere all'ordine del giudice di produrla in atti, allorquando il Tribunale aveva dichiarato l'ammissibilità della querela , fornendo, inoltre, di volta in volta, versioni diverse sui soggetti e sulle modalità della sottrazione ; e deduce che tali circostanze non avevano consentito l’espletamento della c.t.u. da lui richiesta e avrebbero dovuto essere considerate sintomatiche della fondatezza della querela di falso, da lui proposta.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale denuncia vizio di motivazione della sentenza, laddove non ha statuito sulla contestazione dell'obbligazione asseritamente contratta tra le parti, e avendo quindi omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come previsto dall'art. 360 c.p.c. n. 5, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'inesistenza del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA].

Mancata ammissione dei mezzi istruttori .

Si duole che la corte territoriale ha omesso l'esame della domanda di inesistenza del credito, oggetto di causa, che era stata da lui proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi riproposta in sede di appello incidentale (p. 21 e ss.).

Osserva che il fatto de quo, non preso in considerazione dal giudice di secondo grado, è decisivo ai fini della decisione, atteso che, se preso in considerazione, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Inoltre, vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Si rileva, altresì, che sul punto né il primo giudice, né la Corte d'Appello ha ammesso i mezzi istruttori ritualmente richiesti .

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale denuncia: Violazione dell’art. 16 bis, comma 4°, D.L. del 18/10/2012 n. 179 ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d'Appello rigettato l'appello incidentale relativo all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo.

Violazione dell'art. 25 Cost. in relazione al principio del giudice naturale e incompetenza del giudice feriale a concedere il decreto ingiuntivo, mancando i motivi di urgenza nella parte in cui la corte territoriale ha affermato (p. 18): Il motivo d’appello incidentale con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo n. 264/2014 è infondato, in quanto non deduce alcun argomentazione idonea a confutare il percorso motivazionale e le plurime ragioni analiticamente esposte nella sentenza impugnata.

Infatti non viene addotto alcun idoneo argomento per smentire o superare l’assunto del Tribunale circa: a) l’irrilevanza del requisito dell’urgenza per l’adozione di un decreto ingiuntivo; b) la non configurabilità della nullità discendente dalla segnalazione dell’urgenza al Presidente del Tribunale e dal fatto che questa segnalazione sia stata proposta con modalità analogiche e non telematiche; c) la non configurabilità della nullità derivante dalla trattazione nel periodo feriale del ricorso per decreto ingiuntivo .

Sottolinea che lui negli atti di causa (sia nell'opposizione a decreto ingiuntivo (pagg. 4-6), che nella comparsa in appello (pagg. 2- 3), oltre che nelle memorie intermedie) aveva precisato che il Filocamo - dopo avere (in data 05.08.2014) depositato r icorso per decreto ingiuntivo per via telematica- aveva in pari data inoltrato un'istanza cartacea, sottoscritta manualmente, indirizzata al Presidente (feriale) del Tribunale di Locri, consistente in una “segnalazione presentazione ricorso per emissione urgente decreto ingiuntivo” e si duole che il Presidente feriale prima, ed il Giudice feriale poi, avevano errato a prendere in considerazione tale istanza di segnalazione di urgenza, attesa la sua irritualità ed illegittimità.

Osserva che nel caso di specie la circostanza stessa del deposito del ricorso per ingiunzione in pieno periodo estivo, in particolare in data 5 agosto 2014, e la segnalazione dell'urgenza a provvedere (nonostante detta urgenza non risultasse per tabulas, ed infatti priva di qualsiasi motivazione) è equivalsa ad operare una precisa scelta del giudice (persona fisica) che avrebbe dovuto decidere detto ricorso, considerando che, in periodo feriale, presso la sezione civile del Tribunale di Locri, nel 2014, operava un solo magistrato con turnazione settimanale (cfr. tabella prodotta nel fascicolo dell'opposizione in primo grado) .

Tanto più che il medesimo ricorso era stato depositato nel precedente mese di febbraio ed allora rigettato dal Presidente della sezione civile, atteso che il contenuto della scrittura “contrastava in modo clamoroso con il contenuto del testamento” (cfr. allegato nel fascicolo dell'opposizione in primo grado) .

Si duole che erroneamente non era stata considerata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, da lui sollevata in relazione alla concessione della provvisoria esecutività, sul presupposto che lui in data 23.04.2014 aveva revocato l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, dopo aver ricevuto da parte del Filocamo l'istanza spedita con raccomandata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (con la quale si segnalava la titolarità del credito indicato nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo), senza considerare che lui aveva ricevuto detta raccomandata soltanto il 13.05.2014 .

Quindi, nelmomento in cui lui aveva revocato l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario non era a conoscenza dell'esistenza dell'asserito credito del Filocamo, non avendo ancora ricevuto la relativa comunicazione.

Si duole ancora che il giudice dell'ingiunzione ha dato valore determinante ai fini della valutazione dell'urgenza, nonché della concessione della provvisoria esecuzione, all'avviso incompleto allegato al monitorio telematico.

Osserva che il fatto che la documentazione allegata è gravemente carente di elementi fondamentali e decisivi ai fini della decisione è un'ulteriore conferma della violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e dell'incompetenza del giudice feriale a decidere il procedimento monitorio ; e che la gravità di una decisione assunta senza valida documentazione e senza la sussistenza dei presupposti di legge, è stata ritenuta dalla Procura della Repubblica fondante gli estremi della fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio da parte del Dr. [OSCURATO:PERSONA]Agostino .

3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente incidentale denuncia: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all' art. 91 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha compensato per ¼ le spese processuali del secondo grado di giudizio, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] la restante parte senza nulla statuire sulle spese del sub procedimento n. r.g. 740-1/2019 .

Osserva che detto giudizio, introdotto dal Filocamo, era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale era stato espressamente previsto che le relative spese sarebbero state regolamentate all'esito del giudizio principale .

4. L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per violazione degli artt. 366 n. 5 e 369 n. 3 c.p.c., sollevata da parte resistente in sede di controricorso,non è fondata.

Risulta in attiche il Filocamo aveva conferito procura speciale a rappresentarlo nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, a tutti e tre i legali, Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (eleggendo domicilio presso lostudio di quest’ultima, sito in Roma).

Nessun rilievo ha il fatto che la sottoscrizione “per autentica” della firma del cliente sia avvenuta soltanto ad opera di un legale, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante, Cass. n. 25592/2014), nelcaso di procura disgiunta, ciascuno dei difensori nominati può autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente, senza che ne risultino in alcun modo sminuiti i poteri conferiti all’altro difensore, al quale siano stati attribuiti poteri di difesa anche in forma disgiunta .

D’altronde, quand’anche la procura fosse stata conferita al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA], non per questo il ricorso non risponderebbe ai requisiti di legge, in tema di procura alle liti per il giudizio di cassazione. 5.Ciò posto, il ricorso principale non è fondato .

5.1. Infondato è il primo motivo.

Premesso che in linea generale le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unitamente dal procuratore ad litem , costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lacorte territoriale nella sentenza impugnata ha motivato la ragione per la quale ha ritenuto che la dichiarazione contenuta nella comparsa del Filocamo consistesse nell’ammissione di aver applicato un tasso di interesse in misura ultralegale.

Invero- ad esito di una complessiva valutazione delle risultanze processuali e a fronte delle contestazioni spiegate dall’[OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in punto di consistenza del capitale originario, tasso di interesse applicato, decorrenza degli interessi, modalità di calcolo per la capitalizzazione degli interessi)- ha ritenuto che in sede di comparsa di costituzione e risposta del Filocamo era stata spiegatala derivazione della somma di euro 1.160.000, 000 (che nella scritturaprivata per cui è ricorso era indicata come comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione).

5.2. Inammissibile è il secondo motivo: sia perché il ricorrente soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado ha per la prima volta articolato la domanda di accertamento di donazione indiretta; sia perché il ricorrente non ha neppure riportato il passaggio specifico dell’atto nel quale avrebbe ritualmente richiesto accertarsi una donazione indiretta.5.3.

Infondato è il terzo motivo, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] in sede di appello incidentale, contestando nella sua totalità la pretesa azionata dal Filocamo con il ricorso monitorio, ha ribadito le contestazioniproposte fin dalla fase di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, proponendo uno specifico motivo sul quantum, ha contestato tutte le voci, anche accessorie (rivalutazione compresa).

5.4. Ilquarto motivo è inammissibile.

Invero, secondo un consolidato principio di diritto di questa Corte, la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo".

Tanto è stato affermato ad es. da Cass. n. 2626/2004 che, alla stregua del suddetto principio, ha dichiarato l'inammissibilità per genericità della censura del ricorrente inerente la determinazione dell'importo delle spese liquidate, risultando esposto in ricorso –come per l’appunto si verifica nel caso di specie - solo il risultato finale della liquidazione di dette spese, così rimanendo impedito alla Corte di legittimità di accertare la sussistenza o meno della denunciata violazione della legge relativa all'inderogabilità dei massimi previsti dalla tariffa professionale degli avvocati per onorari e diritti in vigore all'atto dell'esecuzione della prestazione professionale.

6. Anche il ricorso incidentale non può essere accolto.

6.1. In parte inammissibile e in parte infondato è il primo motivo.Secondo consolidato orientamento in punto di censura dell’ermeneutica contrattuale (cfr. tra le tante Cass. n. 14268/2017), l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazionese rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646/2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. nn. 26683, 18375 e 1754/2006).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che, quando di una clausola contrattuale o di un testo negoziale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466/2017; n. 8909/ 2013).

D’altronde, il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054/2014).

Orbene, nel caso di specie,la corte territoriale – dopo aver dato atto che il giudice di primo grado aveva la scrittura privata del 16 agosto 2011 in parte una ricognizione di debito, in parte una promessa di pagamento ed una dichiarazione confessoria in relazione alla distruzione di tutti gli scritti contenenti la prova del credito e che la qualificazione giuridica del rapporto e della scrittura non aveva costituito oggetto di specifica disputa tra le parti –ha qualificato detta scrittura al contempo: a) come contratto (nelle forme di cui all’art. 1333 c.c.) nella parte in cui prevedeva l’obbligo di estinguere il debito e di corrispondere l’interesse del 4% dalla data della scrittura privata fino al soddisfo; b) come negozio di accertamento, nella parte in cui si riferisce al debito preesistente, quantificandolo in euro 1.160.000; c) come confessione, nella parte in cui la Filocamo riconosce di aver ricevuto dal fratello negli anni che vanno dal 1985 al 2005 diverse somme di denaro .

A tale conclusione la corte di merito è pervenuta ad esito di articolatopercorso argomentativo, in quanto: a)circa la natura contrattuale di parte della scrittura privata 16 agosto 2011, ha rilevato che: a1) il documento è sottoscritto anche da [OSCURATO:PERSONA]; a2) nel documento si dà atto espressamente che quest’ultimo sottoscrive il presente atto per accettazione ; a3) la sottoscrizione per accettazione è riferita all’intero atto (e non al solo riconoscimento del debito preesistente; a4) nell’ultimo periodo della dichiarazione si fa presente che vengono distrutte tutte le precedenti dichiarazioni o ricevute Di comune accordo , circostanza che la corte di merito ha ritenuto indicativa della formazione bilaterale del documento; a5) secondo lo schema del contratto con obbligazioni del solo proponente, previsto dall’art. 1333 c.c., nel caso di specie con la scrittura 16 agosto 2011 è solo Rosalba ad assumere obbligazioni in favore del fratello; precisamente assume l’obbligazione di corrispondere al fratello interessi al tasso del 4% sulla somma indicata; b) circa la natura di negozio bilaterale di accertamento di parte della scrittura privata 16 agosto 2011, ha rilevato che le parti avevano inteso precisare definitivamente la sussistenza e il contenuto del preesistente rapporto e cioè che il debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello, alla data della scrittura privata, ammontava ad € 1.160.000,00; c) circa la natura di dichiarazione confessoria di parte della scrittura privata, ha ritenuto tale la parte in cui si afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato alla sorella Rosalba dal 1995 al 2005 diverse somme di denaro, che erano servite a quest’ultima per i bisogni della vita e per investimenti vari,tra cui l’acquisto di titoli depositati presso la banca Carime di Roccella

I. Trattasi di ricostruzione del contenuto della scrittura privata che, non essendo implausibile, sfugge dai limiti del sindacato riservato a questa Corte.

In particolare, non è implausibile la ricostruzione in termini contrattuali della suddetta parte della scrittura privata in esame, in quanto sottoscritta da entrambe le parti ed espressamente accettata dal Filocamo (destinatario e beneficiario della dichiarazione con la quale la sorella si obbligava ad estinguere il debito ed a corrispondergli gli interessinella misura del 4%) Donde l’inammissibilità del motivo in parte qua.

Il primo motivo è invece infondato nella parte in cui sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ricondotto la fattispecie in esame all’ipotesi di cui all’art. 1333 c.c.

Invero, la corte di merito tanto ha correttamente affermato, in considerazione del fatto chefonte di nuove obbligazioni era la sola dichiarazione con la quale [OSCURATO:PERSONA] si obbligava ad estinguere il debito nei confronti del fratello e di corrispondergli, a far data dal 16.8.2011 in poi, gli interessi al tasso del 4%

6.2. Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo.

Inammissibile, in quanto in esso il ricorrente, da un lato, eccepisce il vizio di cui all’art. 360 comma primo n. 4, ma non indica adeguatamente da che cosa deriverebbe la nullità della sentenza impugnata o del procedimento e, dall’altro, eccepisce il vizio di motivazione, senza tener conto dei limiti in cui tale sindacato è consentito dal vigente art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.

Il ricorrente si duole anche della violazione o falsa applicazione dell’art.222 c.p.c. (che concerne l’interpello della parte cheha prodotto un documento, in caso di proposizione della querela di falso), ma nella descrizione del motivo inammissibilmente non argomenta circa tale elemento istruttorio.

Infondato in quanto la corte territoriale ha argomentato sia in ordine alla sussistenza di un interesse in capo a [OSCURATO:PERSONA] nel continuare a disporre della provvista indicata nella scrittura privata del 16 agosto; sia in ordine alla non sussistenza di una fattispecie di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco. 6.3.

Inammissibile è il terzo motivo, in quanto –fermo restando che entrambi i giudici di merito ad esito di adeguato percorso argomentativo hanno ritenuto fondata la pretesa creditoria del Filocamo –le censure dell’[OSCURATO:PERSONA] sollecitano in sostanza una n uova rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

6.4. Infondato è il quarto motivo.

In disparte il rilievo che con esso l’[OSCURATO:PERSONA] chiede che si accerti la nullità di un decreto ingiuntivo che il Tribunale di Locri ha revocato con la sentenza n. 877/2019, la corte di merito ha adeguatamente motivato (argomentando nel senso che: la violazione tabellare costituisce una mera irregolarità, il vizio di costituzione del giudice è limitato ai casi, diversi da quello di specie, di soggetto estraneo all’ufficio; la segnalazione del Presidente del Tribunale al Giudice che ha emesso il provvedimento costituiva una mera comunicazione) le ragioni per cui non ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, mentre il ricorrente incidentale inammissibilmente si è limitato a riproporre tesi svolte nella fase di merito, senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni esposte in sentenza e senza argomentare sui presunti effetti della denunciata violazione delle tabelle di organizzazione interna del Tribunale diLocri.

6.5. Inammissibile è il quinto motivo.

Al riguardo si rileva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di ricorso incidentale ha esordito premettendo – ai fini di una migliore comprensione del fatto –che al procedimento (R.G. 1216/2014) sono riuniti altri due giudizi (R.G. 1216-1/2014 e R.G. 1768/2014), ed introdotti alcuni sub procedimenti instaurati nelle more a seguito di istanze presentate dalle parti (RR.GG. nn. 1216-2; 1216-3 e 285/2015).

Nessun riferimento si legge nel ricorso incidentale al sub procedimento n. r.g. 740-1/2019, donde l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.

7. Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10116/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , già elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliato per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i predetti legali; -ricorrentee resistente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliato per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi i predetti legali; -resistente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 666/2021 depositata il 26/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA] sottoscrissero un documento (sottoscritto da entrambi i fratelli e da due testimoni, nonché trascritto in ricorso ai fini dell’autosufficienza), intitolato “Atto di riconoscimento di debito” con il quale [OSCURATO:PERSONA]: …premesso che dopo la disavventura finanziaria da me subita a causa di investimenti sbagliati a persone di Gioiosa, a ciò indotta da falsi consiglieri, mio fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 3, assieme a sua moglie ed a suo figlio Fulvio, a me tanto caro, mi hanno assistito per farmi uscire da tale situazione consigliandomi per il meglio e prestandomi negli anni che vanno dal 1995 al 2005 diverse somme di denaro che mi sono servite per i bisogni della mia vita e per investimenti vari tra cui l’acquisto di titoli depositati presso la banca Carime di Roccella I.; che eseguiti i conteggi da un consulente di mia fiducia, condivisi dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Rag. [OSCURATO:PERSONA], che sottoscrivono la presente dichiarazione quali testi a conferma, e sommato quanto da me dovuto per sorte capitale, interessi e rivalutazione, il mio debito nei confronti di mio fratello ammonta, ad oggi, ad € unmilionecentosessantamila (€. 1.160.000,00); che allo stato non mi conviene vendere i titoli per soddisfare il debito perché in perdita. Quanto sopra premesso e ritenuto riconosco, in presenza dei testi sopra citati, che il mio debito nei confronti di mio fratello, che sottoscrive il presente atto per accettazione, ammonta, ad oggi, ad € 1.160.000,00 (€ unmilionecentosessantamila). Mi obbligo di estinguere tale debito non appena la borsa si riprenderà oppure entro due mesi dalla richiesta del creditore o subito dopo la mia morte dal mio erede. Da oggi alla data del soddisfo mi obbligo di corrispondere l’interesse del 4% senza rivalutazione.Di comune accordo, a scanso di equivoci, vengono distrutte tutte le precedenti dichiarazioni o ricevute . 2.Azionando il suddetto documento, nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Presidente del Tribunale di Locri di ingiungere a [OSCURATO:PERSONA], quale erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della suddetta somma. Emesso il decreto ingiuntivo n. 264/2014, provvisoriamente esecutivo, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione instaurando il giudizio a cognizione ordinaria recante n. RG 1216/2014, negando l’esistenza del rapporto fondamentale indicato nella scrittura del 16 agosto 2011 ed allegando una scrittura privata del 19 agosto 2011, con cui la Filocamo aveva dichiarato di essere stata costretta dal fratello a firmare la scrittura del 16 agosto 2011. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, contestando l’opposizione. In comparsa, in specificazione della scrittura del 16 agosto 2011, veniva allegato che la sorella, alla fine del 2005, aveva assunto l’obbligo di restituire il capitale di € 865.000,00 maggiorato di interessi al 4% e rivalutazione. In data 15 novembre 2014 veniva emessa ordinanza che subordinava la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo alla prestazione di una cauzione. In data 14 marzo 2016 l’opponente proponeva querela di falso avverso la scrittura del 16 agosto 2011, per abuso di foglio firmato in bianco, introducendo altro giudizio, recante numero di RG 1768/2014. Il Tribunale di Locri, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 877/2019, - rigettava la querela di falso proposta in via incidentale dall’ [OSCURATO:PERSONA]; -accoglieva l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in punto di ammontare degli interessi dovuti, che riduceva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; mentre rigettava le altre domande;-condannava l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 1.079.816,23, oltre interessi al tasso legale annuo, calcolati su € 967.935,00, dal 16 agosto 2011 sino al soddisfo; - dichiarava inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dall’ [OSCURATO:PERSONA]; -ordinava la cancellazione di alcune espressioni sconvenienti. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Filocamo, impugnando, nello specifico, le parti del provvedimento impugnato in cui il Tribunale: aveva ridotto l’importo degli interessi a lui dovuti, aveva disposto la compensazione delle spese e d aveva ordinatola cancellazione di frasi ritenute “sconvenienti”. Si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA], il quale, previa contestazione dell’ammissibilità dell’appello, proponeva appello incidentale volto all’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 264/2014, nonché all’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione (di cui al procedimento riunito n. 1768/2014) e della querela di falso avanzata in primo grado. Nel merito contestava l’esistenza del credito vantato dal Filocamo nei suoi confronti. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 666/2021: - in parziale modifica della sentenza impugnata, condannava l’[OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione in favore del Filocamo della minor somma di € 976.881,23, oltre interessi al tasso del 4% annuo sull’importo di € 865.000,00 dal 16 agosto 2011 sino a soddisfo; -rideterminava le spese processuali del primo grado; -compensava per ¼ le spese processuali del secondo grado di giudizio, ponendo a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] la parte restante; -poneva interamente a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] le spese processuali del secondo grado di giudizio relativo alla querela di falso dal medesimo proposta. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Filocamo (riferendo di aver presentato anche istanza di correzione di errore materiale per l’errata individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti dalla parte soccombente). Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], che ha proposto ricorso incidentale. Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso il Filocamo (che in detta sede ha fatto presente che la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 7.2, 2022 ha rigettato la sopra richiamata istanza per correzione di errore materiale). Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma i Difensoridi entrambe le parti hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Giova preliminarmente ripercorrere il contenuto delle sentenze dei due giudici di merito. 1.1. Per come si evince nella parte narrativa della sentenza impugnata, il Tribunale: - ha rigettato la querela di falso proposta in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], escludendo la sussistenza dell’abuso di foglio firmato in bianco; -in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Filocamo della somma di € 1.079.816,23, oltre interessi al tasso legale calcolati sulla sorte capitale rivalutata dal 16 agosto 2011 sino al soddisfo, sul presupposto che il tasso legale per l’anno 2005 era pari al 2,5% e per l’anno 2011 era dell’1,5% – e quindi era inferiore a quello risultante dalla scrittura del 16 agosto 2011 –e considerata la mancanza di forma scritta del patto relativo agli interessi in misura ultralegale, avendo le parti distrutto le precedenti dichiarazioni, ha disposto di sostituire agli interessi al tasso del 4% gli interessi al tasso legale dall’1 gennaio 2006 fino al 15 agosto 2011. Quindi, secondo il Tribunale, il credito dell’attore sostanziale era pari ad € 865.000,00, gli interessi legali pari ad € 111.881,23 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 15 agosto 2011, e la rivalutazione pari ad € 102.935,00; per il complessivo importo di € 1.079.816,23; - ha ritenuto sufficiente, in quanto non contraddetta dalle affermazioni e dagli elementi di prova forniti dall’opponente, l’allegazione di [OSCURATO:PERSONA], in specificazione della scrittura del 16 agosto 2011, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto, alla fine del 2005, un obbligo di restituire il capitale di € 865.000,00 maggiorato di interessi al 4% e rivalutazione; - ha escluso la possibilità di applicare interessi su quelli già scaduti al 15 agosto 2011, in quanto la clausola anatocistica deve essere redatta per iscritto, essendo diretta ad elevare il tasso legale degli interessi; ed ha pertanto applicato gli interessi al tasso legale annuo solo sulla sorte capitale rivalutata, dal 16 agosto 2011; - ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], dovendo essere i motivi di merito proposti nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed essendo inammissibile per carenza di interesse ad opporsi la doglianza riguardante la nullità del precetto per l’indicazione in compensazione di debiti non omogenei tra loro. 1.2. D’altra parte, la corte territoriale, nella impugnata sentenza, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello: –ha considerato la scrittura privata del 16 agosto 2011: in parte come contratto (nelle forme di cui all’art. 1333 c.c.), in parte come negozio di accertamentoe in parte come confessione ; -ha dato atto che il Tribunale aveva stabilito non potersi tener contodella scrittura privata del 19 agosto 2011 e che tale statuizione, non avendo formato oggetto di appello, era passata in giudicato;-ha confermato la sentenza di primo grado: a) nella parte in cui aveva rigettato la querela di falso presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] sulla scrittura privata dal 16 agosto 2011 e ritenuto non provato l’abuso di foglio firmato in bianco;b) nella parte in cui ha disposto la sostituzione degli interessi al tasso del 4% con quelli al tasso legale dal 1° gennaio 2006 fino al 15 agosto 2011 ed ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto dal Filocamo;c) nella parte in cui, in assenza di specifica domanda, aveva escluso la possibilità di applicare interessi su quelli già scaduti al 15 agosto 2011; d) nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA]: sia perché, in caso di titolo esecutivo giudiziale, i fatti anteriore alla formazione del titolo non possono essere dedotti con l'opposizione all'esecuzione; sia perché l’ordinanza di assegnazione non può essere oggetto di opposizione all’esecuzione; sia perché è inammissibile per carenza di interesse ad opporsi la doglianza riguardante la nullità del precetto per l’indicazione in compensazione di debiti non omogenei tra loro; sia perché, non essendovi prova della prestazione della cauzione, il decreto ingiuntivo aveva conservato la sua efficacia esecutiva; e) nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di nullità del procedimento monitorio; f) nella parte in cui aveva disposto la cancellazione di espressioni sconvenienti; g) nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese processuali nella misura di un quarto (anche se, in considerazione del parziale accoglimento dell’appello incidentale, ha applicato lo scaglione da euro 520 mila ad euro 1 milione ed ha diversamente quantificato dette spese), nonché la compensazione integrale delle spese processuali degli altri procedimenti (nn. 1216-1/2014, 1216-2/2014, 1216- 3/2014, e n. 285/2015) in ragione della loro strumentalità rispetto al procedimento principale (n. 1216/2014); - in riforma della sentenza di primo grado, a) per il periodo successivo al 16 agosto 2011 e sino al soddisfo, ha ritenuto sussistente la prova scritta ed ha riconosciuto al Filocamo gli interessi al tasso del 4%; b) ha ritenuto non dovuta la rivalutazione monetaria fino al 15 agosto 2011, quantificata dal Tribunale in euro 102.935,00 ed ha quantificato il credito maturato al 15 agosto 2011 in euro 976.881,23; c) ha ritenuto non dovuta la rivalutazione monetaria dal 16 agosto 2011, con conseguente applicazione degli interessi legali solo sulla sorte capitale; -ha provveduto sulla regolamentazione delle spese del secondo grado, compensandole nella misura di ¼ (ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] la restante parte), con esclusione di quelle riguardanti la querela di falso (poste interamente a carico del soccombente [OSCURATO:PERSONA]). 2.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 116, 228 e 229 c.p.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui la corte territoriale -attribuendo valore confessorio ad una dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione da lui presentata nel giudizio di primo grado (nella quale affermava che le parti avevano convenuto che al capitale consolidato al 31.12.2005, pari ad euro 865.000,00 si aggiungano gli interessi al 4% oltre alla rivalutazione) - ha dichiarato nulla la pattuizione degli interessi ad un tasso ultra-legale, in quanto priva della forma scritta e, quindi, ha escluso il suo diritto ad ottenere gli interessi in misura del 4%, riconoscendo allo stesso i soli interessi legali e conseguentemente (non già l’intera somma di euro 1.160.000, che sua sorella aveva promesso di pagare per il periodo 1.1.2006-15.8.2011, ma) detta somma diminuita dell’importo pari alla differenza tra il tasso di interesse convenzionalmente pattuito (4%) e quello legale medio applicato (2,5%).Sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni contenute in detto atto giudiziale (peraltro in un contesto motivazionale volto a dimostrare che il tasso del 4% era stato pattuito per iscritto con documenti che le parti avevano distrutto subito dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 16 agosto 2011), in quanto la comparsa non era stata da lui sottoscritta; Sottolinea che l’atto di ricognizione di debito, da lui azionato, non indica alcuna misura del tasso di interesse, ma individua soltanto l’ammontare del debito assunto nei suoi confronti dalla sorella in relazione al periodo 1.1.2006-15.8.2011; Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, non solo ha violato gli artt. 228 e 229 c.p.c., ma ha anche reso una motivazione contraddittoria, in quanto, da un lato, ha attribuito a tale dichiarazione valore di piena prova e, dall’altro, ha ignorato che detta dichiarazione, se valutata nel suo complesso, richiamava espressamente alcuni documenti nei quali era per l’appunto contenuta la pattuizione del tasso di interesse ultra-legale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente principale denuncia: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ovvero ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. con riferimento agli artt. 1362, 1363, 1364 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale avrebbe: a) violato i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. in tema di interpretazione del contratto; b) avrebbe omesso di pronunciarsi sulladomanda di accertamento di donazione indiretta (che, in tesi del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stipulato in suo favore). Sotto il primo profilo, si duole che la corte territoriale ha omesso a) di ricercare quale fosse stata la comune reale intenzione delle parti nel redigere la scrittura privata del 16/8/2011; b) di tener conto del comportamento suo e della sorella prima, contestualmente e dopo la stipulazione del predetto negozio; c) di interpretare le varie clausole contenute nella predetta scrittura privata in maniera sistematica; sostiene che con detta dichiarazione sua sorella aveva inteso beneficiarlo (tramite una liberalità indiretta, realizzata per mezzo di un riconoscimento di debito) di una somma di denaro ulteriore rispetto a quella che gli doveva essere restituita per capitale, interessi legali e rivalutazione; nella tesi del ricorrente, l’ammontare di tale ulteriore importo era stato convenzionalmente parametrato ad un tasso di interessi pari al 4%, al fine di far sì che la liberalità avesse ad oggetto la maggiore somma che si ricavava dalla differenza tra il tasso di interesse legale (2,5%) – cui chiaramente si alludeva nella predetta scrittura privata – e quello del 4% del quale il suo difensore aveva parlato in comparsa di costituzione (tasso che era stato poi espressamente formalizzato per il periodo successivo al 15.8.2011 nella citata scrittura privata). Sotto il secondo profilo, deduce che lui, in sede di precisazione delle conclusioni (e delle successive comparse conclusionali) di primo grado aveva chiesto, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertarsi la validità ed efficacia dell’atto di ricognizione di debito quale donazione indiretta; e che tanto aveva ribadito in sede di note scritte depositate in vista dell’udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello (e a pagina 7 della successiva comparsa conclusionale). 2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto costituite dagli artt. 112 e 329, comma 2, c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione del divieto di ultrapetizione nella parte in cui la corte territoriale, quantunque la impugnazione incidentale svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di appello non riguardava anche il tema della debenza della rivalutazione monetaria (trattato dal primo giudice ai punto 5.12.6 e 5.12.7), ha rideterminato il suo credito, deducendo la somma di €. 102.935,00 che il Tribunale di Locri aveva ritenuto dovuta, a titolo di rivalutazione monetaria, per il periodo anteriore alla scrittura del 16.8.2011. Osserva che sulla debenza della rivalutazione monetaria anche per il periodo anteriore al 16.8.2011 si è formato il giudicato per acquiescenza parziale alla sentenza del giudice di primo grado. 2.4. Con il quarto motivo, che articola in via subordinata rispetto al mancato accoglimento dell’istanza di correzione di errore materiale, il ricorrente principale denuncia: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. con riferimento agli artt. 10, 91 c.p.c. e artt. 1, 2, 5, 6, d.m. 44/2015, come modificato dal d.m. 37/2018 nella parte in cui la corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il valore della controversia ai fini dell’applicazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti dalla parte soccombente. Si duole che la corte territoriale ha individuato lo scaglione di riferimento considerando che il valore della causa fosse compreso tra €. 520.001 ed € 1.000.000, mentre era compreso nello scaglione superiore da €. 1.000.001 a €. 2.000.000. Osserva che, sommando il capitale riconosciuto come dovuto e gli interessi maturati al momento della domanda giudiziale (i.e. deposito del decreto ingiuntivo) e, dunque, sommando la somma di €. 976.881,23 (credito alla data del 15.8.2011) e la somma di €. 103.136,44 (interessi del 4% maturati dal 16.8.2011 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), il totale ammonta ad un totale di €. 1.080.017,67. 3. L’[OSCURATO:PERSONA] articola in sede di ricorso incidentale cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia: Violazione dell’art. 1988 c.c. e 1284 comma 3 c.c., nonché dell'art. 1333, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte incui (pagg. 6 - 7) la corte territoriale -nel ritenere la scrittura privata del 16 agosto 2011 in parte un contratto, in parte un negozio di accertamento ed in parte una confessione - ha attribuito natura contrattuale alla dichiarazione relativa all’obbligo di estinguere ildebito e di corrispondere l’interesse del 4% dalla data della scrittura privata sino al soddisfo. Rileva che lo stesso ricorrente principale (Filocamo) ha sempre insistito sulla qualificazione dell'atto come ricognizione di debito e promessa unilaterale e si duole che il secondo giudice ha voluto ravvisare un contratto (e, in particolare, un contratto a formazione unilaterale ex art. 133 c.c.) nella scrittura privata del 16 agosto 2011 (in relazione all'indicazione degli interessi convenzionali al 4%), pur non contenendo quest’ultima gli elementi costitutivi essenziali di un contratto (e, in particolare, quanto agli interessi convenzionali, i requisiti di forma imposti dall'art. 1284 c.c.). Osserva che, secondo la corte di merito (sentenza impugnata, punto 5, pag. 7) nella scrittura “si precisa definitivamente la sussistenza e il contenuto del preesistente rapporto”; e denunzia al contempo il vizio di motivazione e la violazione di legge atteso che, per ammissione del giudicante, la dichiarazione unilaterale de qua si inserisce in un preesistente programma negoziale, tale da escludere, secondo l'autorevole giurisprudenza di [OSCURATO:PERSONA]. ma Corte, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. . 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denuncia: violazione dell’art. 222 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui (pp. 9-10) la corte territoriale ha rigettato l’appello incidentale, da lui proposto in relazione alla querela di falso della scrittura privata del 16/8/2011. Si duole che entrambi i giudici di merito –nell’affermare che la de cuius aveva interesse a continuare a disporre della provvista indicata nella scrittura privata - non hanno considerato – con evidente vizio di motivazione, che risulta quantomai illogica - come il contenuto di detto documento fosse smentito dalle certificazioni rilasciate ad [OSCURATO:PERSONA] (quale erede), dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], documenti che costituivano inconfutabili elementi di prova, mai contestati da controparte . Sottolinea che [OSCURATO:PERSONA]: a) aveva disponibilità finanziarietali da continuare ad effettuare ulteriori ingenti investimenti anche a ridosso dell'asserita obbligazione assunta con il fratello; b) non soltanto non aveva necessità di contrarre debito con alcuno, ma soprattutto aveva già nel 2004 la disponibilità economica per estinguere l'asserito debito; c) ha effettuato investimenti in titoli a tassi del 2,5-3,0 %, nello stesso periodo in cui si presume avvenuta la sottoscrizione della scrittura con il fratello Felice. Osserva che detto contesto fattuale non può che avvalorare la correttezza della richiesta di querela di falso avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] in quanto, la [OSCURATO:PERSONA], esperta investitrice, mai avrebbe investito una somma quasi pari al presunto capitale dovuto al fratello ad un tasso più basso rispetto a quello presuntivamente concordato del 4% appena pochi giorni prima . Sottolinea che, contrariamente a quanto indicato nella impugnata sentenza, lui, in sede di appello incidentale (p. 45 e ss.), aveva contestato le argomentazioni svolte dal Tribunale, in ordine alla convenienza della Filocamo a mantenere le provviste; e checomunque lo stesso giudice di primo grado – nell’affermare (p. 40) che “chi dispone di un capitale pari a circa €.1.700.000,00 e li investe con l'obiettivo di ricavarne il 3%, ottiene in un anno la somma di €. 51,000,00, superiore –sia pure di poco - ris petto al tasso di interesse riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA]” – aveva ammesso candidamente l'assoluta sconvenienza all'operazione di prestito al fratello, atteso che comunque il guadagno dall'investimento diretto dei propri soldi sarebbe stato superiore .Sottolinea altresì che, in sede di appello incidentale, a sostegno dell'insussistenza del credito de quo – e dunque della non genuinità della scrittura contestata – aveva dedotto che il contenuto dell'atto di riconoscimento di debito del 16.11.2011 contrastava clamorosamente con il contenuto dei vari testamenti redatti negli anni dalla Filocamo (dai quali emergeva che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi fratelli, in particolare con il germano Felice, non erano affatto buoni) e rappresenta al riguardo un grave vizio di motivazione della sentenza impugnata , che di ciò non ha tenuto conto. Sempre sotto il profilo motivazionale, sottolineainfine che lui in appello aveva dedotto che il Tribunale aveva ignorato la sua richiesta istruttoria (di ordinare a [OSCURATO:PERSONA] di produrre in giudizio gli estratti conti relativi ai rapporti facenti capo alla Filocamo nei dieci anni precedenti) ed aveva reiterata detta richiesta (cfr. pag. 61). Pur tuttavia, la corte di merito non soltanto aveva disatteso tale richiesta ma incomprensibilmente gli aveva mosso il rilievo di non aver prodotto gli estratticonto relativi agli anni 1995-2005. Deduce che la [OSCURATO:PERSONA] di Scuola media, proprietaria di casa e con un consistente patrimonio, certamente non aveva bisogno di avere alcun finanziamento , mentre il Filocamo, a prova dell'ammontare del prestito, non aveva prodotto né assegni, né bonifici, né ricevute o quietanze sottoscritte tra le parti. In tale contesto, secondo il ricorrente incidentale, avrebbe dovuto essere considerata priva di pregio ai fini della decisione il fatto che lui non avrebbe provato come mai il Filocamo disponesse di un foglio firmato in bianco dalla propria sorella . Sottolinea ancora che il Filocamo aveva sottratto l'originale del foglio, custodito in Cancelleria senza alcuna autorizzazione ed in modo del tutto occulto e successivamente aveva reiteratamente, rifiutato di adempiere all'ordine del giudice di produrla in atti, allorquando il Tribunale aveva dichiarato l'ammissibilità della querela , fornendo, inoltre, di volta in volta, versioni diverse sui soggetti e sulle modalità della sottrazione ; e deduce che tali circostanze non avevano consentito l’espletamento della c.t.u. da lui richiesta e avrebbero dovuto essere considerate sintomatiche della fondatezza della querela di falso, da lui proposta. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale denuncia vizio di motivazione della sentenza, laddove non ha statuito sulla contestazione dell'obbligazione asseritamente contratta tra le parti, e avendo quindi omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come previsto dall'art. 360 c.p.c. n. 5, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'inesistenza del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA]. Mancata ammissione dei mezzi istruttori . Si duole che la corte territoriale ha omesso l'esame della domanda di inesistenza del credito, oggetto di causa, che era stata da lui proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi riproposta in sede di appello incidentale (p. 21 e ss.). Osserva che il fatto de quo, non preso in considerazione dal giudice di secondo grado, è decisivo ai fini della decisione, atteso che, se preso in considerazione, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Inoltre, vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Si rileva, altresì, che sul punto né il primo giudice, né la Corte d'Appello ha ammesso i mezzi istruttori ritualmente richiesti . 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale denuncia: Violazione dell’art. 16 bis, comma 4°, D.L. del 18/10/2012 n. 179 ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d'Appello rigettato l'appello incidentale relativo all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo. Violazione dell'art. 25 Cost. in relazione al principio del giudice naturale e incompetenza del giudice feriale a concedere il decreto ingiuntivo, mancando i motivi di urgenza nella parte in cui la corte territoriale ha affermato (p. 18): Il motivo d’appello incidentale con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo n. 264/2014 è infondato, in quanto non deduce alcun argomentazione idonea a confutare il percorso motivazionale e le plurime ragioni analiticamente esposte nella sentenza impugnata. Infatti non viene addotto alcun idoneo argomento per smentire o superare l’assunto del Tribunale circa: a) l’irrilevanza del requisito dell’urgenza per l’adozione di un decreto ingiuntivo; b) la non configurabilità della nullità discendente dalla segnalazione dell’urgenza al Presidente del Tribunale e dal fatto che questa segnalazione sia stata proposta con modalità analogiche e non telematiche; c) la non configurabilità della nullità derivante dalla trattazione nel periodo feriale del ricorso per decreto ingiuntivo . Sottolinea che lui negli atti di causa (sia nell'opposizione a decreto ingiuntivo (pagg. 4-6), che nella comparsa in appello (pagg. 2- 3), oltre che nelle memorie intermedie) aveva precisato che il Filocamo - dopo avere (in data 05.08.2014) depositato r icorso per decreto ingiuntivo per via telematica- aveva in pari data inoltrato un'istanza cartacea, sottoscritta manualmente, indirizzata al Presidente (feriale) del Tribunale di Locri, consistente in una “segnalazione presentazione ricorso per emissione urgente decreto ingiuntivo” e si duole che il Presidente feriale prima, ed il Giudice feriale poi, avevano errato a prendere in considerazione tale istanza di segnalazione di urgenza, attesa la sua irritualità ed illegittimità. Osserva che nel caso di specie la circostanza stessa del deposito del ricorso per ingiunzione in pieno periodo estivo, in particolare in data 5 agosto 2014, e la segnalazione dell'urgenza a provvedere (nonostante detta urgenza non risultasse per tabulas, ed infatti priva di qualsiasi motivazione) è equivalsa ad operare una precisa scelta del giudice (persona fisica) che avrebbe dovuto decidere detto ricorso, considerando che, in periodo feriale, presso la sezione civile del Tribunale di Locri, nel 2014, operava un solo magistrato con turnazione settimanale (cfr. tabella prodotta nel fascicolo dell'opposizione in primo grado) . Tanto più che il medesimo ricorso era stato depositato nel precedente mese di febbraio ed allora rigettato dal Presidente della sezione civile, atteso che il contenuto della scrittura “contrastava in modo clamoroso con il contenuto del testamento” (cfr. allegato nel fascicolo dell'opposizione in primo grado) . Si duole che erroneamente non era stata considerata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, da lui sollevata in relazione alla concessione della provvisoria esecutività, sul presupposto che lui in data 23.04.2014 aveva revocato l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, dopo aver ricevuto da parte del Filocamo l'istanza spedita con raccomandata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (con la quale si segnalava la titolarità del credito indicato nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo), senza considerare che lui aveva ricevuto detta raccomandata soltanto il 13.05.2014 . Quindi, nelmomento in cui lui aveva revocato l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario non era a conoscenza dell'esistenza dell'asserito credito del Filocamo, non avendo ancora ricevuto la relativa comunicazione. Si duole ancora che il giudice dell'ingiunzione ha dato valore determinante ai fini della valutazione dell'urgenza, nonché della concessione della provvisoria esecuzione, all'avviso incompleto allegato al monitorio telematico. Osserva che il fatto che la documentazione allegata è gravemente carente di elementi fondamentali e decisivi ai fini della decisione è un'ulteriore conferma della violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e dell'incompetenza del giudice feriale a decidere il procedimento monitorio ; e che la gravità di una decisione assunta senza valida documentazione e senza la sussistenza dei presupposti di legge, è stata ritenuta dalla Procura della Repubblica fondante gli estremi della fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio da parte del Dr. [OSCURATO:PERSONA]Agostino . 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente incidentale denuncia: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all' art. 91 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha compensato per ¼ le spese processuali del secondo grado di giudizio, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] la restante parte senza nulla statuire sulle spese del sub procedimento n. r.g. 740-1/2019 . Osserva che detto giudizio, introdotto dal Filocamo, era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale era stato espressamente previsto che le relative spese sarebbero state regolamentate all'esito del giudizio principale . 4. L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per violazione degli artt. 366 n. 5 e 369 n. 3 c.p.c., sollevata da parte resistente in sede di controricorso,non è fondata. Risulta in attiche il Filocamo aveva conferito procura speciale a rappresentarlo nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, a tutti e tre i legali, Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (eleggendo domicilio presso lostudio di quest’ultima, sito in Roma). Nessun rilievo ha il fatto che la sottoscrizione “per autentica” della firma del cliente sia avvenuta soltanto ad opera di un legale, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante, Cass. n. 25592/2014), nelcaso di procura disgiunta, ciascuno dei difensori nominati può autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente, senza che ne risultino in alcun modo sminuiti i poteri conferiti all’altro difensore, al quale siano stati attribuiti poteri di difesa anche in forma disgiunta . D’altronde, quand’anche la procura fosse stata conferita al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA], non per questo il ricorso non risponderebbe ai requisiti di legge, in tema di procura alle liti per il giudizio di cassazione. 5.Ciò posto, il ricorso principale non è fondato . 5.1. Infondato è il primo motivo. Premesso che in linea generale le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unitamente dal procuratore ad litem , costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lacorte territoriale nella sentenza impugnata ha motivato la ragione per la quale ha ritenuto che la dichiarazione contenuta nella comparsa del Filocamo consistesse nell’ammissione di aver applicato un tasso di interesse in misura ultralegale. Invero- ad esito di una complessiva valutazione delle risultanze processuali e a fronte delle contestazioni spiegate dall’[OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in punto di consistenza del capitale originario, tasso di interesse applicato, decorrenza degli interessi, modalità di calcolo per la capitalizzazione degli interessi)- ha ritenuto che in sede di comparsa di costituzione e risposta del Filocamo era stata spiegatala derivazione della somma di euro 1.160.000, 000 (che nella scritturaprivata per cui è ricorso era indicata come comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione). 5.2. Inammissibile è il secondo motivo: sia perché il ricorrente soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado ha per la prima volta articolato la domanda di accertamento di donazione indiretta; sia perché il ricorrente non ha neppure riportato il passaggio specifico dell’atto nel quale avrebbe ritualmente richiesto accertarsi una donazione indiretta.5.3. Infondato è il terzo motivo, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] in sede di appello incidentale, contestando nella sua totalità la pretesa azionata dal Filocamo con il ricorso monitorio, ha ribadito le contestazioniproposte fin dalla fase di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, proponendo uno specifico motivo sul quantum, ha contestato tutte le voci, anche accessorie (rivalutazione compresa). 5.4. Ilquarto motivo è inammissibile. Invero, secondo un consolidato principio di diritto di questa Corte, la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo". Tanto è stato affermato ad es. da Cass. n. 2626/2004 che, alla stregua del suddetto principio, ha dichiarato l'inammissibilità per genericità della censura del ricorrente inerente la determinazione dell'importo delle spese liquidate, risultando esposto in ricorso –come per l’appunto si verifica nel caso di specie - solo il risultato finale della liquidazione di dette spese, così rimanendo impedito alla Corte di legittimità di accertare la sussistenza o meno della denunciata violazione della legge relativa all'inderogabilità dei massimi previsti dalla tariffa professionale degli avvocati per onorari e diritti in vigore all'atto dell'esecuzione della prestazione professionale. 6. Anche il ricorso incidentale non può essere accolto. 6.1. In parte inammissibile e in parte infondato è il primo motivo.Secondo consolidato orientamento in punto di censura dell’ermeneutica contrattuale (cfr. tra le tante Cass. n. 14268/2017), l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazionese rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646/2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. nn. 26683, 18375 e 1754/2006). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che, quando di una clausola contrattuale o di un testo negoziale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466/2017; n. 8909/ 2013). D’altronde, il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054/2014). Orbene, nel caso di specie,la corte territoriale – dopo aver dato atto che il giudice di primo grado aveva la scrittura privata del 16 agosto 2011 in parte una ricognizione di debito, in parte una promessa di pagamento ed una dichiarazione confessoria in relazione alla distruzione di tutti gli scritti contenenti la prova del credito e che la qualificazione giuridica del rapporto e della scrittura non aveva costituito oggetto di specifica disputa tra le parti –ha qualificato detta scrittura al contempo: a) come contratto (nelle forme di cui all’art. 1333 c.c.) nella parte in cui prevedeva l’obbligo di estinguere il debito e di corrispondere l’interesse del 4% dalla data della scrittura privata fino al soddisfo; b) come negozio di accertamento, nella parte in cui si riferisce al debito preesistente, quantificandolo in euro 1.160.000; c) come confessione, nella parte in cui la Filocamo riconosce di aver ricevuto dal fratello negli anni che vanno dal 1985 al 2005 diverse somme di denaro . A tale conclusione la corte di merito è pervenuta ad esito di articolatopercorso argomentativo, in quanto: a)circa la natura contrattuale di parte della scrittura privata 16 agosto 2011, ha rilevato che: a1) il documento è sottoscritto anche da [OSCURATO:PERSONA]; a2) nel documento si dà atto espressamente che quest’ultimo sottoscrive il presente atto per accettazione ; a3) la sottoscrizione per accettazione è riferita all’intero atto (e non al solo riconoscimento del debito preesistente; a4) nell’ultimo periodo della dichiarazione si fa presente che vengono distrutte tutte le precedenti dichiarazioni o ricevute Di comune accordo , circostanza che la corte di merito ha ritenuto indicativa della formazione bilaterale del documento; a5) secondo lo schema del contratto con obbligazioni del solo proponente, previsto dall’art. 1333 c.c., nel caso di specie con la scrittura 16 agosto 2011 è solo Rosalba ad assumere obbligazioni in favore del fratello; precisamente assume l’obbligazione di corrispondere al fratello interessi al tasso del 4% sulla somma indicata; b) circa la natura di negozio bilaterale di accertamento di parte della scrittura privata 16 agosto 2011, ha rilevato che le parti avevano inteso precisare definitivamente la sussistenza e il contenuto del preesistente rapporto e cioè che il debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello, alla data della scrittura privata, ammontava ad € 1.160.000,00; c) circa la natura di dichiarazione confessoria di parte della scrittura privata, ha ritenuto tale la parte in cui si afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato alla sorella Rosalba dal 1995 al 2005 diverse somme di denaro, che erano servite a quest’ultima per i bisogni della vita e per investimenti vari,tra cui l’acquisto di titoli depositati presso la banca Carime di Roccella I. Trattasi di ricostruzione del contenuto della scrittura privata che, non essendo implausibile, sfugge dai limiti del sindacato riservato a questa Corte. In particolare, non è implausibile la ricostruzione in termini contrattuali della suddetta parte della scrittura privata in esame, in quanto sottoscritta da entrambe le parti ed espressamente accettata dal Filocamo (destinatario e beneficiario della dichiarazione con la quale la sorella si obbligava ad estinguere il debito ed a corrispondergli gli interessinella misura del 4%) Donde l’inammissibilità del motivo in parte qua. Il primo motivo è invece infondato nella parte in cui sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ricondotto la fattispecie in esame all’ipotesi di cui all’art. 1333 c.c. Invero, la corte di merito tanto ha correttamente affermato, in considerazione del fatto chefonte di nuove obbligazioni era la sola dichiarazione con la quale [OSCURATO:PERSONA] si obbligava ad estinguere il debito nei confronti del fratello e di corrispondergli, a far data dal 16.8.2011 in poi, gli interessi al tasso del 4% 6.2. Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo. Inammissibile, in quanto in esso il ricorrente, da un lato, eccepisce il vizio di cui all’art. 360 comma primo n. 4, ma non indica adeguatamente da che cosa deriverebbe la nullità della sentenza impugnata o del procedimento e, dall’altro, eccepisce il vizio di motivazione, senza tener conto dei limiti in cui tale sindacato è consentito dal vigente art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. Il ricorrente si duole anche della violazione o falsa applicazione dell’art.222 c.p.c. (che concerne l’interpello della parte cheha prodotto un documento, in caso di proposizione della querela di falso), ma nella descrizione del motivo inammissibilmente non argomenta circa tale elemento istruttorio. Infondato in quanto la corte territoriale ha argomentato sia in ordine alla sussistenza di un interesse in capo a [OSCURATO:PERSONA] nel continuare a disporre della provvista indicata nella scrittura privata del 16 agosto; sia in ordine alla non sussistenza di una fattispecie di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco. 6.3. Inammissibile è il terzo motivo, in quanto –fermo restando che entrambi i giudici di merito ad esito di adeguato percorso argomentativo hanno ritenuto fondata la pretesa creditoria del Filocamo –le censure dell’[OSCURATO:PERSONA] sollecitano in sostanza una n uova rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 6.4. Infondato è il quarto motivo. In disparte il rilievo che con esso l’[OSCURATO:PERSONA] chiede che si accerti la nullità di un decreto ingiuntivo che il Tribunale di Locri ha revocato con la sentenza n. 877/2019, la corte di merito ha adeguatamente motivato (argomentando nel senso che: la violazione tabellare costituisce una mera irregolarità, il vizio di costituzione del giudice è limitato ai casi, diversi da quello di specie, di soggetto estraneo all’ufficio; la segnalazione del Presidente del Tribunale al Giudice che ha emesso il provvedimento costituiva una mera comunicazione) le ragioni per cui non ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, mentre il ricorrente incidentale inammissibilmente si è limitato a riproporre tesi svolte nella fase di merito, senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni esposte in sentenza e senza argomentare sui presunti effetti della denunciata violazione delle tabelle di organizzazione interna del Tribunale diLocri. 6.5. Inammissibile è il quinto motivo. Al riguardo si rileva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di ricorso incidentale ha esordito premettendo – ai fini di una migliore comprensione del fatto –che al procedimento (R.G. 1216/2014) sono riuniti altri due giudizi (R.G. 1216-1/2014 e R.G. 1768/2014), ed introdotti alcuni sub procedimenti instaurati nelle more a seguito di istanze presentate dalle parti (RR.GG. nn. 1216-2; 1216-3 e 285/2015). Nessun riferimento si legge nel ricorso incidentale al sub procedimento n. r.g. 740-1/2019, donde l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza. 7. Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dov
Sentenza Cassazione n. 05076/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris