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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40734/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GESU' MASSIMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11462/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: il Baroni con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e alla con- seguente mancata declaratoria di improcedibilità per prescrizione e con un se- condo motivo violazione di legge e vizio motivazionale quanto al trattamento san- zionatorio; il Gesù con un primo motivo violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di responsabilità, trattandosi di un caso di c.d.

"droga parlata" e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale avuto riguardo alla mancata applicazione dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

E' stata successivamente depositata memoria integrativa a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Baroni che insiste per l'accoglimento del ricorso ulterior- mente argomentando in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili.

I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti, ed in particolare hanno dato conto, con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte af- fermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non ricondu- cibili alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (primo motivo del Baroni e secondo motivo del Gesù -cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), sia con riferimento alle modalità dell'azione in quanto i quantitativi trattati non erano certamente modici, come si rileva dalle conversazioni richiamate in sentenza e dalla circostanza che l'attività illecita, quanto meno del Baroni, si svolgeva con la protezione dell'agente corrotto Ciccarelli.

La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto N. 11462/2022 R.G. di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno de-gli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

Manifestamente infondato è anche il primo motivo proposto nell'interesse del Gesù in punto di responsabilità, aspetto su cui a pay. 5 della sentenza impugnata si dà motivatamente conto con particolare riferimento al contenuto inequivoco delle intercettazioni, in particolare laddove l'imputato in modo chiaro parla di droga occultata nel bar dove lavora.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

In ultimo, manifestamente infondato è il secondo motivo proposto nell'inte- resse del Baroni, in punto di dosimetria della pena.

La Corte territoriale, concesse ad entrambi gli imputati le circostanze atte- nuanti generiche negate dal giudice di primo grado determina una pena base che stima equo computare partendo dal minimo edittale per entrambi gli imputati.

Né l'uno può dolersi, come fa il Baroni, rispetto al trattamento sanzionatorio riservato al correo.N. 11462/2022 R.G.

L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GESU' MASSIMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11462/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: il Baroni con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e alla con- seguente mancata declaratoria di improcedibilità per prescrizione e con un se- condo motivo violazione di legge e vizio motivazionale quanto al trattamento san- zionatorio; il Gesù con un primo motivo violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di responsabilità, trattandosi di un caso di c.d. "droga parlata" e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale avuto riguardo alla mancata applicazione dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. E' stata successivamente depositata memoria integrativa a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Baroni che insiste per l'accoglimento del ricorso ulterior- mente argomentando in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili. I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti, ed in particolare hanno dato conto, con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte af- fermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non ricondu- cibili alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (primo motivo del Baroni e secondo motivo del Gesù -cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), sia con riferimento alle modalità dell'azione in quanto i quantitativi trattati non erano certamente modici, come si rileva dalle conversazioni richiamate in sentenza e dalla circostanza che l'attività illecita, quanto meno del Baroni, si svolgeva con la protezione dell'agente corrotto Ciccarelli. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto N. 11462/2022 R.G. di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno de-gli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). Manifestamente infondato è anche il primo motivo proposto nell'interesse del Gesù in punto di responsabilità, aspetto su cui a pay. 5 della sentenza impugnata si dà motivatamente conto con particolare riferimento al contenuto inequivoco delle intercettazioni, in particolare laddove l'imputato in modo chiaro parla di droga occultata nel bar dove lavora. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. In ultimo, manifestamente infondato è il secondo motivo proposto nell'inte- resse del Baroni, in punto di dosimetria della pena. La Corte territoriale, concesse ad entrambi gli imputati le circostanze atte- nuanti generiche negate dal giudice di primo grado determina una pena base che stima equo computare partendo dal minimo edittale per entrambi gli imputati. Né l'uno può dolersi, come fa il Baroni, rispetto al trattamento sanzionatorio riservato al correo.N. 11462/2022 R.G. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am-
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