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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 25321/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Trevi, via [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 febbraio 2022 il Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di convalida di sequestro del 3 febbraio 2022 del pubblico ministero presso il Tribunale di Spoleto, disposto a fini di prova in relazione al reato di cui agli artt.56 e 515 cod. pen. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., su 160 sacchi di pellet confezionato recanti l'indicazione qualitativa difforme e ingannevole, su 9 bobine di plastica destinate al confezionamento dei pellet recanti le indicazioni irregolari e sulla materia prima destinata alla produzione dei pellet di legno, del peso di circa 200 tonnellate, oltre che su pellet sfuso del peso di circa 18 tonnellate.

Il Tribunale ha ritenuto l'imputato privo di interesse all'impugnazione, non essendo lo stesso titolare del diritto alla restituzione dei beni sequestrati ed essendo di conseguenza privo di interesse a domandarne il dissequestro e la restituzione, per effetto della rimozione del vincolo a fine di prova disposto sugli stessi, evidenziando che i beni sequestrati appartengono alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei cui confronti era stato eseguito il sequestro, e che il ricorrente aveva presentato la richiesta di riesame in proprio, senza mai spendere il nome della società di cui è amministratore, ma anzi chiedendo espressamente la restituzione dei beni in proprio favore.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di agire in proprio e anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando l'errata applicazione dell'art. 322 cod. proc. pen., con riferimento al rilievo della carenza di legittimazione alla presentazione della richiesta di riesame.

Ha censurato il rilievo della carenza di interesse all'impugnazione in capo all'amministratore della società, in quanto questi era indagato per il reato per il quale era stato disposto il vincolo cautelare sui beni della società di cui è legale rappresentante, con la conseguenza che proprio in considerazione di tale veste egli doveva essere ritenuto portatore di un interesse alla impugnazione, giacché dalla carica sociale ricoperta derivava l'interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni sequestrati (si richiama la sentenza n. 32587 del 2020).

Sarebbe, quindi, errata l'interpretazione dell'art. 322 cod. proc. pen. seguita dal Tribunale di Perugia.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la correttezza della decisione adottata dal Tribunale di Perugia, non essendo stato prospettato né allegato l'effetto di restituzione dei beni sequestrati come un interesse concreto facente capo direttamente al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Costituisce orientamento univoco e consolidato di questa Corte quello secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo (ma si tratta di principio di carattere generale applicabile a tutti i provvedimenti con cui sia stato apposto un vincolo reale, dunque anche al sequestro probatorio), astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; conf.

Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713, nella quale è stato condivisibilmente precisato che il principio trova fondamento non solo nelle norme settoriali che disciplinano le impugnazioni cautelari reali, e cioè gli artt. 322 e 322 bis cod. proc. pen., ma anche in quelle generali sull'interesse all'impugnazione, e cioè gli artt. 538, comma quarto, e 591, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.).

Nel caso in esame correttamente il Tribunale di Perugia ha rilevato la carenza di interesse ad impugnare del ricorrente, che aveva espressamente dichiarato di agire in proprio e non nell'interesse della società di cui è amministratore, proprietaria dei beni sequestrati e come tale avente diritto alla loro restituzione, dunque, per tale motivo, unica interessata alla presentazione della richiesta di riesame.

Né nella richiesta di riesame né nel ricorso per cassazione il Mancini ha, infatti, indicato un interesse proprio alla presentazione della richiesta di riesame e al conseguimento dell'effetto tipico di tale richiesta, e cioè la restituzione dei beni, facendolo discendere, in modo improprio, dalla sola veste di amministratore, che gli consente di agire in nome e per conto della società, munendosi della necessaria procura speciale, ma non determina anche un suo interesse personale alla restituzione dei beni e, quindi, alla presentazione della richiesta di riesame.

La prospettazione contenuta nel ricorso, secondo cui la veste di amministratore legittimerebbe sempre questi ad agire per la società anche senza spenderne il nome, non tiene conto della personalità giuridica attribuita all'ente, che costituisce soggetto autonomo dal suo rappresentante, il quale, per poter agire in nome e per conto dell'ente che amministra, deve necessariamente dichiararlo, oltre che essere munito della necessaria procura speciale.Ciò, d'altra parte, si ricava anche dallo stesso verbale di sequestro, allegato al ricorso per cassazione, redatto nei confronti del Mancini ma nella sua veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria dei beni sottoposti a sequestro, cosicché il ricorrente, per poter utilmente dolersi della convalida del provvedimento appositivo del vincolo a fini probatori, avrebbe dovuto dichiarare di agire in nome e per conto di detta società, anziché in proprio e senza allegare un proprio interesse personale alla proposizione della richiesta e alla restituzione dei beni.

Deve, in definitiva, concludersi per la manifesta infondatezza dei rilievi posti a fondamento del ricorso.

3. Il ricorrente ha dichiarato di proporre ricorso per cassazione anche nell'interesse della società di cui è amministratore.

Tale ricorso risulta, però, inammissibile, sia perché al ricorso non è stata allegata la procura speciale, necessaria, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., per la proposizione del ricorso da parte di un soggetto terzo, in quanto il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo del vincolo per conto della persona giuridica qualora, come nel caso in esame, il proprio assistito non abbia all'uopo preventivamente conferito procura speciale (Sez. 5, Sentenza n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257; Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Piccoli, Rv. 263085; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep. 2012, Piccoli, Rv. 251997); sia perché detta società non aveva, come esposto, partecipato al giudizio di riesame, è quindi non può, secondo i principi generali in tema di impugnazioni, essere considerata legittimata a proporre ricorso per cassazione nei confronti di un provvedimento adottato all'esito di un giudizio (quello di riesame) al quale non ha preso parte (come evidenziato dal Tribunale di Perugia).

4. Sia il ricorso proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], sia quello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo amministratore, devono, quindi, essere dichiarati inammissibili per le ragioni anzidette.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, così come congiuntamente proposto, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascuna delle due parti ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Trevi, via [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 febbraio 2022 il Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di convalida di sequestro del 3 febbraio 2022 del pubblico ministero presso il Tribunale di Spoleto, disposto a fini di prova in relazione al reato di cui agli artt.56 e 515 cod. pen. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., su 160 sacchi di pellet confezionato recanti l'indicazione qualitativa difforme e ingannevole, su 9 bobine di plastica destinate al confezionamento dei pellet recanti le indicazioni irregolari e sulla materia prima destinata alla produzione dei pellet di legno, del peso di circa 200 tonnellate, oltre che su pellet sfuso del peso di circa 18 tonnellate. Il Tribunale ha ritenuto l'imputato privo di interesse all'impugnazione, non essendo lo stesso titolare del diritto alla restituzione dei beni sequestrati ed essendo di conseguenza privo di interesse a domandarne il dissequestro e la restituzione, per effetto della rimozione del vincolo a fine di prova disposto sugli stessi, evidenziando che i beni sequestrati appartengono alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei cui confronti era stato eseguito il sequestro, e che il ricorrente aveva presentato la richiesta di riesame in proprio, senza mai spendere il nome della società di cui è amministratore, ma anzi chiedendo espressamente la restituzione dei beni in proprio favore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di agire in proprio e anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando l'errata applicazione dell'art. 322 cod. proc. pen., con riferimento al rilievo della carenza di legittimazione alla presentazione della richiesta di riesame. Ha censurato il rilievo della carenza di interesse all'impugnazione in capo all'amministratore della società, in quanto questi era indagato per il reato per il quale era stato disposto il vincolo cautelare sui beni della società di cui è legale rappresentante, con la conseguenza che proprio in considerazione di tale veste egli doveva essere ritenuto portatore di un interesse alla impugnazione, giacché dalla carica sociale ricoperta derivava l'interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni sequestrati (si richiama la sentenza n. 32587 del 2020). Sarebbe, quindi, errata l'interpretazione dell'art. 322 cod. proc. pen. seguita dal Tribunale di Perugia. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la correttezza della decisione adottata dal Tribunale di Perugia, non essendo stato prospettato né allegato l'effetto di restituzione dei beni sequestrati come un interesse concreto facente capo direttamente al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Costituisce orientamento univoco e consolidato di questa Corte quello secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo (ma si tratta di principio di carattere generale applicabile a tutti i provvedimenti con cui sia stato apposto un vincolo reale, dunque anche al sequestro probatorio), astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; conf. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713, nella quale è stato condivisibilmente precisato che il principio trova fondamento non solo nelle norme settoriali che disciplinano le impugnazioni cautelari reali, e cioè gli artt. 322 e 322 bis cod. proc. pen., ma anche in quelle generali sull'interesse all'impugnazione, e cioè gli artt. 538, comma quarto, e 591, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.). Nel caso in esame correttamente il Tribunale di Perugia ha rilevato la carenza di interesse ad impugnare del ricorrente, che aveva espressamente dichiarato di agire in proprio e non nell'interesse della società di cui è amministratore, proprietaria dei beni sequestrati e come tale avente diritto alla loro restituzione, dunque, per tale motivo, unica interessata alla presentazione della richiesta di riesame. Né nella richiesta di riesame né nel ricorso per cassazione il Mancini ha, infatti, indicato un interesse proprio alla presentazione della richiesta di riesame e al conseguimento dell'effetto tipico di tale richiesta, e cioè la restituzione dei beni, facendolo discendere, in modo improprio, dalla sola veste di amministratore, che gli consente di agire in nome e per conto della società, munendosi della necessaria procura speciale, ma non determina anche un suo interesse personale alla restituzione dei beni e, quindi, alla presentazione della richiesta di riesame. La prospettazione contenuta nel ricorso, secondo cui la veste di amministratore legittimerebbe sempre questi ad agire per la società anche senza spenderne il nome, non tiene conto della personalità giuridica attribuita all'ente, che costituisce soggetto autonomo dal suo rappresentante, il quale, per poter agire in nome e per conto dell'ente che amministra, deve necessariamente dichiararlo, oltre che essere munito della necessaria procura speciale.Ciò, d'altra parte, si ricava anche dallo stesso verbale di sequestro, allegato al ricorso per cassazione, redatto nei confronti del Mancini ma nella sua veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria dei beni sottoposti a sequestro, cosicché il ricorrente, per poter utilmente dolersi della convalida del provvedimento appositivo del vincolo a fini probatori, avrebbe dovuto dichiarare di agire in nome e per conto di detta società, anziché in proprio e senza allegare un proprio interesse personale alla proposizione della richiesta e alla restituzione dei beni. Deve, in definitiva, concludersi per la manifesta infondatezza dei rilievi posti a fondamento del ricorso. 3. Il ricorrente ha dichiarato di proporre ricorso per cassazione anche nell'interesse della società di cui è amministratore. Tale ricorso risulta, però, inammissibile, sia perché al ricorso non è stata allegata la procura speciale, necessaria, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., per la proposizione del ricorso da parte di un soggetto terzo, in quanto il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo del vincolo per conto della persona giuridica qualora, come nel caso in esame, il proprio assistito non abbia all'uopo preventivamente conferito procura speciale (Sez. 5, Sentenza n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257; Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Piccoli, Rv. 263085; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep. 2012, Piccoli, Rv. 251997); sia perché detta società non aveva, come esposto, partecipato al giudizio di riesame, è quindi non può, secondo i principi generali in tema di impugnazioni, essere considerata legittimata a proporre ricorso per cassazione nei confronti di un provvedimento adottato all'esito di un giudizio (quello di riesame) al quale non ha preso parte (come evidenziato dal Tribunale di Perugia). 4. Sia il ricorso proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], sia quello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo amministratore, devono, quindi, essere dichiarati inammissibili per le ragioni anzidette. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, così come congiuntamente proposto, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascuna delle due parti ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p
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