CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 23848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2021, la Corte di Appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione ex art. 670 cod.proc.pen., rigettava integralmente l'incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello in data 10 dicembre 1998 per reati urbanistici con la quale era stata disposta la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'arti sexies della I. 431 del 1985. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 548 comma 3 cod.proc.pen, nella formulazione previgente alla modifica del 2014, in quanto la Corte di Appello di Salerno, investita dell'incidente di esecuzione, avrebbe dovuto dichiarare la non esecutività del titolo giudiziale, ex art. 670 cod. proc.pen., per omessa notifica all'imputata contumace dell'avviso di deposito con estratto della sentenza di condanna in appello n.13 del 1° dicembre 1998. La Corte territoriale si è limitata a constatare che sul frontespizio della sentenza compare l'annotazione di cancelleria attestante la notifica dell'estratto contumaciale all'imputata avvenuta in data 11 gennaio 1999, senza ritenere necessario effettuare ulteriori verifiche in merito alla correttezza e" dell'annotazione apposta sulla sentenza. Ritiene il ricorrente che l'eccepita omessa notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza possa essere superata esclusivamente con il rinvenimento, tratti originali contenuti nel fascicolo, della regolare notifica. Erra quindi il giudice dell'esecuzione quando deduce la conoscenza sostanziale della sentenza d'appello, dal fatto che avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia. E' irrilevante - a giudizio del ricorrente - il fatto che il giudizio di legittimità si sia concluso con sentenza di rigetto della Corte di cassazione, mentre sarebbe del tutto erroneo il riferimento, contenuto nella impugnata sentenza, ai rapporti tra difensore di fiducia e ricorrente nel giudizio di legittimità, che avrebbero garantito l'effettiva, sostanziale conoscenza del titolo esecutivo, non essendovi alcuna prova di nomina fiduciaria, emergendo anzi che Virnixitata nei giudizi di merito era difesa d'ufficio. Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha erroneamente confuso l'eccezione di nullità per omessa notifica all'imputata contumace, non sollevata in quella sede, con la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza per omessa notifica dell'avviso di deposito, oggetto del giudizio di incidente di esecuzione. Con requisitoria scritta del 9 marzo 2022, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria integrativa depositata in data 24 marzo 2022, la ricorrente ribadisce che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da nessun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali, nè può essere sostituita dal ricevimento da parte del difensore di fiducia della copia della sentenza; aggiunge che la mera attestazione di irrevocabilità apposta dalla cancelleria in calce alla sentenza non può superare l'eccezione difensiva, in quanto incombe sul giudice dell'esecuzione il compito di accertare la regolarità della trasmissione degli atti all'ufficio UNEP e l'avvenuto adempimento e perfezionamento delle notifiche. Si chiede pertanto &annullamento dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di non esecutività della sentenza contumaciale di condanna n. 13 emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 10 dicembre 1998. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Come è noto, alla stregua della consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'omessa notifica all'imputata contumace dell'estratto della sentenza d'appello dà luogo ad una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita con ricorso per Cassazione (Cass., Sez.2, n. 435 del 11/02/2022, Rv 8558; Sez.5, n.13803 del 17/02/2020). Ed infatti, il mancato decorso del termine per impugnare per l'imputato, conseguente alla mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza, non inficia la valida trattazione dell'impugnazione promossa dal difensore, anzi, una volta esperita, essa integra una sanatoria del predetto vizio ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett.b) cod. proc. pen., essendosi l'interessato avvalso delle facoltà cui era preordinato l'atto omesso o nullo (Cass., Sez.3, n.103 del 20/01/2022, Rv. 8559). Nel caso di specie, la sentenza di appello, che sarebbe, nella prospettazione difensiva, viziata per omessa notifica dell'estratto contumaciale, è stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio. Pertanto, l'omessa notifica all'imputata contumace dell'estratto della sentenza d'appello avrebbe dovuto essere eccepita con ricorso per Cassazione. Tuttavia, ciò non è mai avvenuto/o comunque il ricorrente non ha specificato nel ricorso se la questione sia stata sollevata nel giudizio di cognizione e, nell'affermativa, quale sia stata la relativa decisione sul punto. Né il ricorrente ha prodotto gli atti del giudizio di cognizione innanzi al giudice di legittimità, o specificato se ad impugnare sia stato il difensore o la parte. Sicchè, in forza del principio, costantemente enunciato da questa Corte per il quale le nullità, quantomeno quelle non assolute, verificatesi, nel corso del giudizio di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, non possono essere riproposte in sede esecutiva facendo valere la mancata formazione del titolo, né ostacolano la formazione del giudicato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., Sez.1, n.5880 del 11/12/2013, Rv.258765-01). In tal senso si ribadisce quanto anche da ultimo affermato da Sez. U., 15498 del 26/11/2020, Rv. 280931-01, Lovric secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod.proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Né è possibile riqualificare l'istanza proposta in executivis come richiesta di rescissione del giudicato, in considerazione del dictum di Sez. U., n. 15498 del 2020, Lovric, Rv. 280931-02 secondo cui la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata ai sensi dell'art. 568 comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi, né è possibile a questa Corte qualificare il ricorso per cassazione nel rimedio correttamente esperibile, non ravvisandosi le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Cass. Sez.6, n.2209, del 19/11/2020). 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 41kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa de