CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 01624/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nel primo motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che, evidenziando che il condannato era già stato raggiunto da una precedente segnalazione per la commissione di un fatto costituente reato (una truffa) e che in quell'occasione il magistrato di sorveglianza si era limitato a modificare il regime prescrittivo in senso sfavorevole senza però revocare la misura, e che l'ulteriore segnalazione pervenuta a suo carico di un ulteriore fatto astrattamente costituente reato (una ricettazione ed un falso) rivela la mancanza di serietà del condannato nell'affrontare il percorso della misura alternativa, la sua attuale pericolosità e la sua incapacità di rispettare le prescrizioni, l'ordinanza impugnata non si è limitata a constatare la esistenza della violazione, ma ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova - dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell'affidamento - che la difesa del ricorrente ha chiesto con l'odierno ricorso; né emerge la manifesta illogicità della motivazione asserita in ricorso dalla circostanza che non sia stata valutata la possibilità di una misura più gradata, perchéslalla motivazione dell'ordinanza femerge che la misura più gradata era stata scelta in occasione della precedente segnalazione ma la stessa non ha sortito l'effetto desiderato, talchè non è illogica la conclusione del Tribunale sulla necessità di un periodo di osservazione intramuraria che faccia acquisire al condannato una maggiore consapevolezza del comportamento da tenere in espiazione pena; - gli argomenti dedotti nel secondo motivo di ricorso, in cui si censura la retrodatazione della revoca alla data dell'Il giugno 2024, in cui è avvenuto il fatto che ha determinato la revoca, neanche riescono ad individuare una manifesta illogicità della motivazione sul punto, atteso che, se, per stabilire la decorrenza della revoca, occorre tener conto della "condotta durante il periodo trascorso in affidamento" (Sez. U, Sentenza n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878), la data in cui è stata commessa una violazione delle prescrizioni della misura alternativa è - una volta effettuato il giudizio sul complessivo comportamento del condannato e sulla inutiltà della prosecuzione della prova - un riferimento oggettivo del momento a partire dal quale il percorso della prova non può ritenersi più utilmente compiuto e la data in esame può essere assunta come quella in cui il percorso di prova ha smesso di dare esito positivo (Sez. 1, n. 29576 del 14/06/2024, Barbieri, n.m.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere esten