CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2000
Cassazione n. 28668/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/06/2000 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 cod. pen commesso in Roma 1'11 novembre 2021 Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza di elementi atti a fondare la affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto meramente ripetitivo della stessa doglianza già formulata in sede di appello e volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti di prova. La Corte di Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, con una motivazione logica e immune da censure, ha richiamato le risultanze del verbale di arresto (nel quale si dava atto che la polizia giudiziaria aveva visto l'acquirente della droga consegnare al ricorrente alcune banconote e il ricorrente nell'atto di consegnare, a sua volta, quanto aveva nella mano); le dichiarazioni collimanti dell'acquirente; il rinvenimento Alla disponibilità del ricorrente di altre dosi di sostanza stupefacente. Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice del merito con il richiamo alla abitualità della condotta desunta dalle dichiarazioni dell'acquirente. Il richiamo, peraltro, è coerente con il principio per cui l'accertamento della commissione di altri reati della stessa indole può essere effettuato dal giudice procedente anche in via incidentale (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347). Rilevato che il terzo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, avendo la Corte dato conto della determinazione della pena con motivazione coerente con i dati di fatto (spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, reiterato nel tempo, pur in difetto di contestazione delle pregresse cessioni). Va ricordato, a tal fine, che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro a, il 17 maggio 2023