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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04457/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e, pertanto, non specifici; Considerato che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art.591 comma 1, lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentata dalla decisioni e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato è manifestamente infondato posto che il termine di prescrizione pari ad anni dieci non risulta con evidenza decorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 Il ,Consigliere Estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i primi due motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e, pertanto, non specifici; Considerato che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art.591 comma 1, lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentata dalla decisioni e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato è manifestamente infondato posto che il termine di prescrizione pari ad anni dieci non risulta con evidenza decorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 Il ,Consigliere Estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04457/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris