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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 23788/2026

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del 11/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso, e letta la nota di replica trasmessa nell'interesse delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2025 il Tribunale disorveglianza di L'Aquila, accogliendo il reclamo proposto dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di L'Aquila, ha revocato il permesso premioconcesso a [OSCURATO:PERSONA] dal magistrato di sorveglianza di L'Aquila.Secondo il Tribunale, l'[OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di reati ostativi, ha inprecedenza beneficiato di due permessi premio orari per essere stati ritenutiassenti elementi da cui dedurre l'attuale esistenza di contatti con il clan diappartenenza, mentre dalle indagini svolte a carico di vari suoi familiari,sottoposti a custodia cautelare quali indiziati del delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., è emerso che questi ultimi sono a conoscenza delle sue vicende carcerarie,auspicano la sua scarcerazione, e fanno riferimento a messaggi che giungono dalcarcere.

Ha ritenuto, perciò, di dover valutare diversamente il requisitodell'assenza di collegamenti con l'associazione criminosa, alla luce delle nuoveinformazioni, in precedenza ignote, ed ha altresì rilevato che il detenuto non haadempiuto neppure ad altri oneri stabiliti dall'art. 4-bis Ord. pen., in particolarel'obbligo di adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie, e l'onere diallegare elementi dimostrativi delle condizioni legittimanti la concessione delbeneficio.

In particolare, ha evidenziato come sia venuto meno il requisito concui era motivata la concessione dei precedenti permessi, cioè l'assenza delpericolo di un ripristino dei contatti con il clan di appartenenza, pericolo che haritenuto sussistente, alla luce del contenuto dell'ordinanza cautelare a carico deifamiliari del detenuto, dalla quale emerge che egli, nonostante la lungadetenzione, è ancora percepito come simbolo nel territorio della cosca già da luicapeggiata, e oggi guidata da suo fratello proprio in virtù del prestigio del suofamiliare.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi.2.1.

Con un primo, generico motivo deduce la abnormità dell'ordinanza, laviolazione di legge, la mancanza e apparenza della motivazione, l'omessavalutazione dei documenti difensivi, la violazione dei limiti devolutivi del reclamo.Il reclamo presentato dal Procuratore della Repubblica consiste in un moduloprestampato, già utilizzato in relazione a provvedimenti emessi in favore di altridetenuti, a cui egli ha solo modificato il nome del soggetto, e che impugna ilpermesso premio proponendo solo generiche doglianze che lamentanol'inosservanza della nota della DDA del 03/03/2025 circa la pericolosità delricorrente e l'ordinanza cautelare emessa in data 29 maggio 2024, da cui sievincerebbe il ruolo ancora attuale di questi all'interno della cosca.Nel reclamo, però, non vi sono riferimenti all'inadempimento degli obblighirisarcitori o delle spese di giustizia.

L'ordinanza impugnata, invece, esaminaanche questi ultimi aspetti, già valutati in termini positivi da precedentiprovvedimenti, così fuoriuscendo dal thema decidendum stabilito dal reclamostesso, violando il principio del rispetto del devoluto.

L'ordinanza, poi, èabnorme perché utilizza il reclamo per compiere una revisione integrale eregressiva delle valutazioni già effettuate nei provvedimenti precedenti, cheavevano trovato avallo anche nella Corte di cassazione, che con la sentenza n.1833/2025 aveva confermato la insussistenza del rischio di una ripresa deicollegamenti con l'associazione criminale.2.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agliartt. 30-ter e 4-bis Ord. pen.La diversa applicazione dei principi stabiliti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord.pen., in contrasto con la sentenza della Corte di cassazione n. 1833/2025, non èsorretta da alcuna motivazione, mentre tale sentenza ha fissato i principi daosservare nell'ambito del medesimo rapporto, quali la regolarità della condottaintramuraria, l'assenza di elementi che dimostrino l'attualità dei rapporti con lacosca, l'assenza di un rischio del loro ripristino nel caso di concessione di unpermesso con le medesime caratteristiche di quelli già goduti.

L'ordinanza nonindica neppure quali fatti nuovi giustificherebbero tale diversa applicazione.2.3.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione circa la pericolositàdel ricorrente.La motivazione dell'ordinanza impugnata è, sul punto, meramenteapparente, perché richiama valutazioni contenute nella nota della DDA senzaindicare quali fatti dimostrerebbero che gli associati continuano a mostraredeferenza verso il ricorrente, e quali condotte o indicazioni di quest'ultimosarebbero state veicolate verso costoro, dimenticando che la stessa DDA, nellasua nota, evidenzia che non sono emerse circostanze idonee a dimostrare lapermanenza del vincolo associativo del medesimo.

Il diniego si fonda suintercettazioni poco chiare e sulle condotte dei fratelli del ricorrente, ancora dadimostrare, elementi che, benché non definitivamente accertati, vengono ritenutisufficienti per una valutazione negativa, a fronte del positivo svolgimento dei duepermessi premio precedentemente goduti.2.4.

Con il quarto motivo del ricorso deduce il travisamento della prova.L'ordinanza contiene molti riferimenti ed interpretazioni palesemente errati.Si parla di un “cognato Trapani”, che sarebbe stato destinatario dell'ordinanzacautelare emessa in data 29 maggio 2024, figura inesistente, e del ruolo che ilfratello del ricorrente, Pietro, avrebbe avuto nel mantenere i rapporti tra ilcongiunto e la cosca, richiamando conversazioni del 2021 ed omettendo divalutare il certificato medico depositato, attestante che questi è oggi affetto dademenza senile.

I cognati Modafferi sono deceduti, ma l'ordinanza parla dicostoro come interlocutori ancora operanti, e in generale non valorizza il dato,emergente da tale ordinanza custodiale, del non avere il ricorrente mai avutocolloqui con i fratelli e i cugini raggiunti dalla stessa.2.5.

Con il quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge processualeper la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, e il vizio dimotivazione.La difesa ha esercitato approfonditamente i propri diritti, depositandoun'ampia memoria per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui chiedeva anchel'acquisizione delle videoregistrazioni dei colloqui avuti dal ricorrente condifensori e familiari nel periodo Covid, onde dimostrare il mancato invio dimessaggi all'esterno del carcere, registrazioni che il carcere di Sulmona haaffermato essere inesistenti, ma l'ordinanza non ha valutato la richiesta né talerisposta, né ha spiegato perché quelle registrazioni sarebbero comunqueirrilevanti, e non trae alcuna considerazione dal fatto che è comunque provatal'assenza di colloqui con i soggetti coinvolti nell'ordinanza custodiale più voltemenzionata.2.6.

Con il sesto motivo di ricorso, infine, deduce la violazione dei criteri perla concessione e la revoca dei permessi premio.Il sistema dei permessi premio si fonda sul principio di gradualità deltrattamento e il ricorrente ha dimostrato, nello svolgimento dei primi duepermessi a lui concessi, di meritare il beneficio stesso.

L'ordinanza non tieneconto di tale condotta, che dimostra un progresso nel percorso rieducativo, edeffettua la nuova valutazione di meritevolezza del beneficio come se tale provanon fosse stata fornita, così di fatto disapplicando il principio di gradualità, pur inassenza di condotte negative ascrivibili al ricorrente.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.4.

In data 27/04/2026 il ricorrente ha depositato una nota di replica allarequisitoria, in cui ribadisce le considerazioni esposte nei motivi di ricorso, inmerito alla insussistenza di elementi oggettivi e concreti di un ripristino deicollegamenti con l'associazione di appartenenza, e all'omessa applicazione deiprincipi dettati dalla sentenza n. 1833/2025 della Corte di cassazione, relativaalla concessione del secondo permesso premio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato.Il ricorrente lamenta il mancato rispetto delle valutazioni espresse neiprovvedimenti concessori di precedenti permessi premio, ma l'ordinanza affermacon chiarezza che la sua diversa decisione è fondata su elementi nuovi, nonconosciuti all'epoca di concessione di tali permessi, e legittimamente valuta lasussiste, peraltro, alcun vincolo di giudicato in tema di concessione dei permessipremio, dovendo la concedibilità del beneficio essere sempre valutata sulla basedella situazione attuale, oltre che sull'esito dei permessi eventualmente giàgoduti e dell'effettiva progressione trattamentale riscontrata, per cui lasussistenza degli elementi valutativi indicati dall'art. 30-ter Ord. pen. e dall'art.4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., applicabile essendo il ricorrente in espiazione direati ostativi, deve essere apprezzata positivamente in relazione ad ogni singolarichiesta.

Questa Corte ha, infatti, esplicitamente affermato che «in tema diprocedimento di sorveglianza, il divieto di un secondo procedimento davanti allostesso giudice non opera con riguardo ai presupposti di ammissibilità dei beneficipenitenziari, cosicché precedenti decisioni favorevoli al condannato nonimpediscono, in un successivo procedimento, il rilievo di una causa diinammissibilità» (Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Rv. 276827).2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.L'ordinanza risulta motivata in modo approfondito e logico, ed è fondata suipareri contrari della DDA di [OSCURATO:PERSONA], trasmesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], edella DNAA, trasmesso in data 10/06/2025, che richiamano l'ordinanza cautelareemessa dal giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio2024, dalla quale emergono gli elementi, prima ignoti, che il Tribunale disorveglianza ha ritenuto dimostrativi dell'attualità del rischio di ripresa deicollegamenti del ricorrente con la cosca [OSCURATO:PERSONA].

Non sussiste, pertanto, alcunaabnormità del provvedimento impugnato, che legittimamente ha valutato laconcedibilità di un nuovo permesso premio sulla base della situazione oggiconosciuta.

Anche il richiamo del ricorrente alla sentenza di questa Corte n.1833/2025, recte n. 30018 del 23/05/2025, è irrilevante, in quanto quelladecisione si basava sui pareri della DDA e della DNAA forniti in precedenza e nonsugli elementi contenuti nell'ordinanza cautelare sopra menzionata, al punto cheil ricorso del pubblico ministero venne respinto perché fondato sul contenuto diuna nota della DDA del 03/03/2025 relativa all'ordinanza cautelare emessa indata 29 maggio 2024, successiva alla emissione del provvedimento alloraimpugnato e perciò non valutata dal Tribunale di sorveglianza, e che nemmeno laCorte di cassazione poteva prendere in considerazione, dovendo l'error iniudicando essere rapportato alla motivazione del provvedimento impugnato.Non sussiste, infine, alcuna violazione del principio devolutivo, essendo ladecisione di diniego del permesso premio motivata sul pericolo di ripristino deicollegamenti con la cosca già capeggiata dal ricorrente, thema decidendumintrodotto dal pubblico ministero impugnante, ed essendo la valutazione circal'insussistenza di altri requisiti richiesti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. -comunque rientrante nel perimetro di valutazione del giudice e sulla quale inogni caso il ricorrente ha avuto la possibilità di difendersi attraverso il ricorso percassazione - meramente incidentale.3.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e perciòinammissibile.Non è fondata l'affermazione del ricorrente di una carenza di motivazione inmerito alla insussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 30-ter Ord. pen. e 4-bis,comma 1-bis, Ord. pen., dal momento che l'ordinanza è ampiamente motivatacirca la sussistenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalitàorganizzata, indicando nell'ordinanza cautelare del 29 maggio 2024 la fonte delconvincimento del Tribunale di sorveglianza in merito alla sussistenza di talepericolo, e riportando anche, in maniera dettagliata, una conversazione ritenutaparticolarmente significativa circa il ruolo di rilievo mantenuto dal ricorrenteall'interno della cosca da lui in passato capeggiata.Anche in questo motivo di ricorso la «sentenza di codesta Corte n.1833/2025», recte n. 30018/2025, viene citata erroneamente quale pronunciache avrebbe stabilito i principi da applicare per la concessione al ricorrente deipermessi premio, e che sarebbe stata ribaltata «senza una riga di spiegazione»:tale sentenza, infatti, esplicitamente si è limitata a valutare la correttezza deldiverso provvedimento sottoposto alla sua verifica, verifica condotta, tra l'altro,solo sulla base delle informazioni note al momento della emissione di quelprovvedimento.

L'ordinanza qui impugnata, inoltre, non ha ribaltato i principistabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, bensì ha applicato il principio, stabilitodall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., della concedibilità di un beneficio aldetenuto per reati ostativi solo purché egli alleghi «elementi specifici … checonsentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata… nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti».4.

Il terzo e il quarto motivo del ricorso sono infondati, e devono essererigettati.Il ricorrente contesta l'interpretazione dell'ordinanza di custodia cautelaredel 29 maggio 2024 e delle intercettazioni in essa riportate, da parte della DDA eda parte del Tribunale di sorveglianza, lamentando anche un travisamento disingoli elementi.Al giudice di legittimità, però, è preclusa una rilettura degli elementi di fattosu cui si basa il provvedimento impugnato, e una loro diversa valutazione.

Ilgiudice di legittimità può solo valutare la logicità e non contraddittorietà di taleprovvedimento, e può rilevare un travisamento di una prova solo quando essosia assolutamente manifesto.

Deve richiamarsi, sul punto, il consolidato principiosecondo cui «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni dicui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte dicassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diuna diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali» (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944)L'ordinanza impugnata non mostra alcuna evidente illogicità o travisamentonella valutazione degli elementi ritenuti dimostrativi del ruolo che il ricorrenteancora mantiene all'interno della sua cosca di appartenenza, e del conseguentepericolo di ripristino dei collegamenti con essa.

Gli errori interpretativi evalutativi segnalati dal ricorrente, infatti, appaiono relativi ad elementi secondarie non decisivi, quali l'insussistenza di un rapporto di parentela con uno specificosoggetto, l'insussistenza di rapporti diretti con i propri familiari coinvoltinell'ordinanza cautelare più volte citata, la mancanza di messaggi dal carcereinviati con certezza dal ricorrente: il ricorrente dimentica, nonostante il punto siastato sottolineato dal provvedimento impugnato, che l'art. 4-bis, comma 1-bis,Ord. pen. richiede, per la concessione del beneficio, che sia escluso non solo ilcollegamento attuale con l'associazione criminosa, ma anche il mero pericolo delripristino di tale collegamento, che l'ordinanza impugnata ha dedotto dal ruolo dirilevo che il Tribunale ha razionalmente ritenuto essere ancora oggi attribuito alricorrente da parte dei suoi sodali e dei suoi familiari tuttora intranei alla coscastessa.5.

Il quinto motivo del ricorso è manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio perché le richieste avanzate con una memoria difensivasarebbero state disattese senza una motivazione, ma l'ordinanza riporta in mododettagliato il contenuto di tale memoria, anche quanto alla prospettazione di unainterpretazione alternativa a quella della DDA dei dialoghi riportati nell'ordinanzacautelare del 29 maggio 2024 e poi, motivando ampiamente sulla fondatezzadella valutazione di tali colloqui come dimostrativi del pericolo del ripristino deicollegamenti tra il ricorrente e la cosca [OSCURATO:PERSONA], risponde adeguatamente alleistanze difensive, ritenute di fatto non convincenti anche perché dirette adimostrare l'insussistenza di condotte positive del ricorrente che lo renderebberoimmeritevole del beneficio, e non a dimostrare l'insussistenza di elementioggettivi e di comportamenti di terzi, tali da creare l'indicato pericolo delripristino di quei collegamenti.Del tutto irrilevante è, poi, l'omessa motivazione sulla richiesta diacquisizione delle videoregistrazioni dei colloqui avuti dal ricorrente con difensorie familiari nel carcere di Sulmona, avendo lo stesso ricorrente posto a base dellacritica un presupposto congetturale, senza fornire alcun elemento idoneo asmentire la nota della Casa circondariale secondo cui esse sarebbero inesistenti.6.

È infondato, infine, il sesto motivo del ricorso, in cui il ricorrente lamentala violazione del principio di gradualità e il diniego di concessione di un ulteriorepermesso premio nonostante il regolare svolgimento di quelli già concessi, el'assenza di condotte negative ascrivibili al detenuto istante.Il ricorrente richiama un principio non operante nel caso di specie, in cui nonsi è proceduto alla revoca o al diniego di un beneficio a causa di una condottatenuta dallo stesso ricorrente, ma si è valutata la ulteriore concedibilità di talebeneficio sulla base di nuove informazioni, prima non pervenute, che hannoindotto il tribunale di sorveglianza a ritenere sussistente una condizione ostativaalla concessione, quale il pericolo del ripristino di collegamenti del detenuto conla criminalità organizzata.

La doglianza relativa all'omessa applicazione di taleprincipio è, perciò, del tutto infondata, essendo il diniego motivato sullainsussistenza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.,valutata alla luce di elementi nuovi, che rendono irrilevante il precedente,contrario giudizio.7.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 11/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso, e letta la nota di replica trasmessa nell'interesse delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2025 il Tribunale disorveglianza di L'Aquila, accogliendo il reclamo proposto dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di L'Aquila, ha revocato il permesso premioconcesso a [OSCURATO:PERSONA] dal magistrato di sorveglianza di L'Aquila.Secondo il Tribunale, l'[OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di reati ostativi, ha inprecedenza beneficiato di due permessi premio orari per essere stati ritenutiassenti elementi da cui dedurre l'attuale esistenza di contatti con il clan diappartenenza, mentre dalle indagini svolte a carico di vari suoi familiari,sottoposti a custodia cautelare quali indiziati del delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., è emerso che questi ultimi sono a conoscenza delle sue vicende carcerarie,auspicano la sua scarcerazione, e fanno riferimento a messaggi che giungono dalcarcere. Ha ritenuto, perciò, di dover valutare diversamente il requisitodell'assenza di collegamenti con l'associazione criminosa, alla luce delle nuoveinformazioni, in precedenza ignote, ed ha altresì rilevato che il detenuto non haadempiuto neppure ad altri oneri stabiliti dall'art. 4-bis Ord. pen., in particolarel'obbligo di adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie, e l'onere diallegare elementi dimostrativi delle condizioni legittimanti la concessione delbeneficio. In particolare, ha evidenziato come sia venuto meno il requisito concui era motivata la concessione dei precedenti permessi, cioè l'assenza delpericolo di un ripristino dei contatti con il clan di appartenenza, pericolo che haritenuto sussistente, alla luce del contenuto dell'ordinanza cautelare a carico deifamiliari del detenuto, dalla quale emerge che egli, nonostante la lungadetenzione, è ancora percepito come simbolo nel territorio della cosca già da luicapeggiata, e oggi guidata da suo fratello proprio in virtù del prestigio del suofamiliare.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi.2.1. Con un primo, generico motivo deduce la abnormità dell'ordinanza, laviolazione di legge, la mancanza e apparenza della motivazione, l'omessavalutazione dei documenti difensivi, la violazione dei limiti devolutivi del reclamo.Il reclamo presentato dal Procuratore della Repubblica consiste in un moduloprestampato, già utilizzato in relazione a provvedimenti emessi in favore di altridetenuti, a cui egli ha solo modificato il nome del soggetto, e che impugna ilpermesso premio proponendo solo generiche doglianze che lamentanol'inosservanza della nota della DDA del 03/03/2025 circa la pericolosità delricorrente e l'ordinanza cautelare emessa in data 29 maggio 2024, da cui sievincerebbe il ruolo ancora attuale di questi all'interno della cosca.Nel reclamo, però, non vi sono riferimenti all'inadempimento degli obblighirisarcitori o delle spese di giustizia. L'ordinanza impugnata, invece, esaminaanche questi ultimi aspetti, già valutati in termini positivi da precedentiprovvedimenti, così fuoriuscendo dal thema decidendum stabilito dal reclamostesso, violando il principio del rispetto del devoluto. L'ordinanza, poi, èabnorme perché utilizza il reclamo per compiere una revisione integrale eregressiva delle valutazioni già effettuate nei provvedimenti precedenti, cheavevano trovato avallo anche nella Corte di cassazione, che con la sentenza n.1833/2025 aveva confermato la insussistenza del rischio di una ripresa deicollegamenti con l'associazione criminale.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agliartt. 30-ter e 4-bis Ord. pen.La diversa applicazione dei principi stabiliti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord.pen., in contrasto con la sentenza della Corte di cassazione n. 1833/2025, non èsorretta da alcuna motivazione, mentre tale sentenza ha fissato i principi daosservare nell'ambito del medesimo rapporto, quali la regolarità della condottaintramuraria, l'assenza di elementi che dimostrino l'attualità dei rapporti con lacosca, l'assenza di un rischio del loro ripristino nel caso di concessione di unpermesso con le medesime caratteristiche di quelli già goduti. L'ordinanza nonindica neppure quali fatti nuovi giustificherebbero tale diversa applicazione.2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione circa la pericolositàdel ricorrente.La motivazione dell'ordinanza impugnata è, sul punto, meramenteapparente, perché richiama valutazioni contenute nella nota della DDA senzaindicare quali fatti dimostrerebbero che gli associati continuano a mostraredeferenza verso il ricorrente, e quali condotte o indicazioni di quest'ultimosarebbero state veicolate verso costoro, dimenticando che la stessa DDA, nellasua nota, evidenzia che non sono emerse circostanze idonee a dimostrare lapermanenza del vincolo associativo del medesimo. Il diniego si fonda suintercettazioni poco chiare e sulle condotte dei fratelli del ricorrente, ancora dadimostrare, elementi che, benché non definitivamente accertati, vengono ritenutisufficienti per una valutazione negativa, a fronte del positivo svolgimento dei duepermessi premio precedentemente goduti.2.4. Con il quarto motivo del ricorso deduce il travisamento della prova.L'ordinanza contiene molti riferimenti ed interpretazioni palesemente errati.Si parla di un “cognato Trapani”, che sarebbe stato destinatario dell'ordinanzacautelare emessa in data 29 maggio 2024, figura inesistente, e del ruolo che ilfratello del ricorrente, Pietro, avrebbe avuto nel mantenere i rapporti tra ilcongiunto e la cosca, richiamando conversazioni del 2021 ed omettendo divalutare il certificato medico depositato, attestante che questi è oggi affetto dademenza senile. I cognati Modafferi sono deceduti, ma l'ordinanza parla dicostoro come interlocutori ancora operanti, e in generale non valorizza il dato,emergente da tale ordinanza custodiale, del non avere il ricorrente mai avutocolloqui con i fratelli e i cugini raggiunti dalla stessa.2.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge processualeper la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, e il vizio dimotivazione.La difesa ha esercitato approfonditamente i propri diritti, depositandoun'ampia memoria per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui chiedeva anchel'acquisizione delle videoregistrazioni dei colloqui avuti dal ricorrente condifensori e familiari nel periodo Covid, onde dimostrare il mancato invio dimessaggi all'esterno del carcere, registrazioni che il carcere di Sulmona haaffermato essere inesistenti, ma l'ordinanza non ha valutato la richiesta né talerisposta, né ha spiegato perché quelle registrazioni sarebbero comunqueirrilevanti, e non trae alcuna considerazione dal fatto che è comunque provatal'assenza di colloqui con i soggetti coinvolti nell'ordinanza custodiale più voltemenzionata.2.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, deduce la violazione dei criteri perla concessione e la revoca dei permessi premio.Il sistema dei permessi premio si fonda sul principio di gradualità deltrattamento e il ricorrente ha dimostrato, nello svolgimento dei primi duepermessi a lui concessi, di meritare il beneficio stesso. L'ordinanza non tieneconto di tale condotta, che dimostra un progresso nel percorso rieducativo, edeffettua la nuova valutazione di meritevolezza del beneficio come se tale provanon fosse stata fornita, così di fatto disapplicando il principio di gradualità, pur inassenza di condotte negative ascrivibili al ricorrente.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.4. In data 27/04/2026 il ricorrente ha depositato una nota di replica allarequisitoria, in cui ribadisce le considerazioni esposte nei motivi di ricorso, inmerito alla insussistenza di elementi oggettivi e concreti di un ripristino deicollegamenti con l'associazione di appartenenza, e all'omessa applicazione deiprincipi dettati dalla sentenza n. 1833/2025 della Corte di cassazione, relativaalla concessione del secondo permesso premio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato.Il ricorrente lamenta il mancato rispetto delle valutazioni espresse neiprovvedimenti concessori di precedenti permessi premio, ma l'ordinanza affermacon chiarezza che la sua diversa decisione è fondata su elementi nuovi, nonconosciuti all'epoca di concessione di tali permessi, e legittimamente valuta lasussiste, peraltro, alcun vincolo di giudicato in tema di concessione dei permessipremio, dovendo la concedibilità del beneficio essere sempre valutata sulla basedella situazione attuale, oltre che sull'esito dei permessi eventualmente giàgoduti e dell'effettiva progressione trattamentale riscontrata, per cui lasussistenza degli elementi valutativi indicati dall'art. 30-ter Ord. pen. e dall'art.4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., applicabile essendo il ricorrente in espiazione direati ostativi, deve essere apprezzata positivamente in relazione ad ogni singolarichiesta. Questa Corte ha, infatti, esplicitamente affermato che «in tema diprocedimento di sorveglianza, il divieto di un secondo procedimento davanti allostesso giudice non opera con riguardo ai presupposti di ammissibilità dei beneficipenitenziari, cosicché precedenti decisioni favorevoli al condannato nonimpediscono, in un successivo procedimento, il rilievo di una causa diinammissibilità» (Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Rv. 276827).2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.L'ordinanza risulta motivata in modo approfondito e logico, ed è fondata suipareri contrari della DDA di [OSCURATO:PERSONA], trasmesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], edella DNAA, trasmesso in data 10/06/2025, che richiamano l'ordinanza cautelareemessa dal giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio2024, dalla quale emergono gli elementi, prima ignoti, che il Tribunale disorveglianza ha ritenuto dimostrativi dell'attualità del rischio di ripresa deicollegamenti del ricorrente con la cosca [OSCURATO:PERSONA]. Non sussiste, pertanto, alcunaabnormità del provvedimento impugnato, che legittimamente ha valutato laconcedibilità di un nuovo permesso premio sulla base della situazione oggiconosciuta. Anche il richiamo del ricorrente alla sentenza di questa Corte n.1833/2025, recte n. 30018 del 23/05/2025, è irrilevante, in quanto quelladecisione si basava sui pareri della DDA e della DNAA forniti in precedenza e nonsugli elementi contenuti nell'ordinanza cautelare sopra menzionata, al punto cheil ricorso del pubblico ministero venne respinto perché fondato sul contenuto diuna nota della DDA del 03/03/2025 relativa all'ordinanza cautelare emessa indata 29 maggio 2024, successiva alla emissione del provvedimento alloraimpugnato e perciò non valutata dal Tribunale di sorveglianza, e che nemmeno laCorte di cassazione poteva prendere in considerazione, dovendo l'error iniudicando essere rapportato alla motivazione del provvedimento impugnato.Non sussiste, infine, alcuna violazione del principio devolutivo, essendo ladecisione di diniego del permesso premio motivata sul pericolo di ripristino deicollegamenti con la cosca già capeggiata dal ricorrente, thema decidendumintrodotto dal pubblico ministero impugnante, ed essendo la valutazione circal'insussistenza di altri requisiti richiesti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. -comunque rientrante nel perimetro di valutazione del giudice e sulla quale inogni caso il ricorrente ha avuto la possibilità di difendersi attraverso il ricorso percassazione - meramente incidentale.3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e perciòinammissibile.Non è fondata l'affermazione del ricorrente di una carenza di motivazione inmerito alla insussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 30-ter Ord. pen. e 4-bis,comma 1-bis, Ord. pen., dal momento che l'ordinanza è ampiamente motivatacirca la sussistenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalitàorganizzata, indicando nell'ordinanza cautelare del 29 maggio 2024 la fonte delconvincimento del Tribunale di sorveglianza in merito alla sussistenza di talepericolo, e riportando anche, in maniera dettagliata, una conversazione ritenutaparticolarmente significativa circa il ruolo di rilievo mantenuto dal ricorrenteall'interno della cosca da lui in passato capeggiata.Anche in questo motivo di ricorso la «sentenza di codesta Corte n.1833/2025», recte n. 30018/2025, viene citata erroneamente quale pronunciache avrebbe stabilito i principi da applicare per la concessione al ricorrente deipermessi premio, e che sarebbe stata ribaltata «senza una riga di spiegazione»:tale sentenza, infatti, esplicitamente si è limitata a valutare la correttezza deldiverso provvedimento sottoposto alla sua verifica, verifica condotta, tra l'altro,solo sulla base delle informazioni note al momento della emissione di quelprovvedimento. L'ordinanza qui impugnata, inoltre, non ha ribaltato i principistabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, bensì ha applicato il principio, stabilitodall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., della concedibilità di un beneficio aldetenuto per reati ostativi solo purché egli alleghi «elementi specifici … checonsentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata… nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti».4. Il terzo e il quarto motivo del ricorso sono infondati, e devono essererigettati.Il ricorrente contesta l'interpretazione dell'ordinanza di custodia cautelaredel 29 maggio 2024 e delle intercettazioni in essa riportate, da parte della DDA eda parte del Tribunale di sorveglianza, lamentando anche un travisamento disingoli elementi.Al giudice di legittimità, però, è preclusa una rilettura degli elementi di fattosu cui si basa il provvedimento impugnato, e una loro diversa valutazione. Ilgiudice di legittimità può solo valutare la logicità e non contraddittorietà di taleprovvedimento, e può rilevare un travisamento di una prova solo quando essosia assolutamente manifesto. Deve richiamarsi, sul punto, il consolidato principiosecondo cui «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni dicui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte dicassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diuna diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944)L'ordinanza impugnata non mostra alcuna evidente illogicità o travisamentonella valutazione degli elementi ritenuti dimostrativi del ruolo che il ricorrenteancora mantiene all'interno della sua cosca di appartenenza, e del conseguentepericolo di ripristino dei collegamenti con essa. Gli errori interpretativi evalutativi segnalati dal ricorrente, infatti, appaiono relativi ad elementi secondarie non decisivi, quali l'insussistenza di un rapporto di parentela con uno specificosoggetto, l'insussistenza di rapporti diretti con i propri familiari coinvoltinell'ordinanza cautelare più volte citata, la mancanza di messaggi dal carcereinviati con certezza dal ricorrente: il ricorrente dimentica, nonostante il punto siastato sottolineato dal provvedimento impugnato, che l'art. 4-bis, comma 1-bis,Ord. pen. richiede, per la concessione del beneficio, che sia escluso non solo ilcollegamento attuale con l'associazione criminosa, ma anche il mero pericolo delripristino di tale collegamento, che l'ordinanza impugnata ha dedotto dal ruolo dirilevo che il Tribunale ha razionalmente ritenuto essere ancora oggi attribuito alricorrente da parte dei suoi sodali e dei suoi familiari tuttora intranei alla coscastessa.5. Il quinto motivo del ricorso è manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio perché le richieste avanzate con una memoria difensivasarebbero state disattese senza una motivazione, ma l'ordinanza riporta in mododettagliato il contenuto di tale memoria, anche quanto alla prospettazione di unainterpretazione alternativa a quella della DDA dei dialoghi riportati nell'ordinanzacautelare del 29 maggio 2024 e poi, motivando ampiamente sulla fondatezzadella valutazione di tali colloqui come dimostrativi del pericolo del ripristino deicollegamenti tra il ricorrente e la cosca [OSCURATO:PERSONA], risponde adeguatamente alleistanze difensive, ritenute di fatto non convincenti anche perché dirette adimostrare l'insussistenza di condotte positive del ricorrente che lo renderebberoimmeritevole del beneficio, e non a dimostrare l'insussistenza di elementioggettivi e di comportamenti di terzi, tali da creare l'indicato pericolo delripristino di quei collegamenti.Del tutto irrilevante è, poi, l'omessa motivazione sulla richiesta diacquisizione delle videoregistrazioni dei colloqui avuti dal ricorrente con difensorie familiari nel carcere di Sulmona, avendo lo stesso ricorrente posto a base dellacritica un presupposto congetturale, senza fornire alcun elemento idoneo asmentire la nota della Casa circondariale secondo cui esse sarebbero inesistenti.6. È infondato, infine, il sesto motivo del ricorso, in cui il ricorrente lamentala violazione del principio di gradualità e il diniego di concessione di un ulteriorepermesso premio nonostante il regolare svolgimento di quelli già concessi, el'assenza di condotte negative ascrivibili al detenuto istante.Il ricorrente richiama un principio non operante nel caso di specie, in cui nonsi è proceduto alla revoca o al diniego di un beneficio a causa di una condottatenuta dallo stesso ricorrente, ma si è valutata la ulteriore concedibilità di talebeneficio sulla base di nuove informazioni, prima non pervenute, che hannoindotto il tribunale di sorveglianza a ritenere sussistente una condizione ostativaalla concessione, quale il pericolo del ripristino di collegamenti del detenuto conla criminalità organizzata. La doglianza relativa all'omessa applicazione di taleprincipio è, perciò, del tutto infondata, essendo il diniego motivato sullainsussistenza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.,valutata alla luce di elementi nuovi, che rendono irrilevante il precedente,contrario giudizio.7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23788/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris