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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 25702/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

1. Premesso che, a seguito della presentazione dell'istanza, data 3 aprile 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell'errore materiale delle sentenze emesse dalla quinta sezione penale di questa Corte, in data 18 maggio 2023 e 27 settembre 2023, rispettivamente nei procedimenti n. 9669/2023 e n. 13260/2023 R.G.

Corte di cassazione, sono stati iscritti due diversi procedimenti (il n. 12747/2024 ed il n. 15651/2024).

2. Premesso, a causa dell'evidente errore nella fascicolazione, i due citati procedimenti, chiamati nella medesima udienza del 6 giugno dinanzi alla settima sezione penale, sono stati riuniti "trattandosi dello stesso atto di impugnazione avverso le medesime sentenze".

3. Rilevato che il ricorso - qualificato per correzione errore materiale ma volto, nella sostanza, ad ottenere l'emenda delle due sentenze citate in premessa per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. - è stato redatto personalmente dall'imputato.

4. Ritenuto che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che tutti gli atti di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi relativi al procedimento davanti alla Corte di cassazione debbano essere sempre sottoscritti da un difensore iscritto all'"albo speciale della Corte di cassazione".

3. Rilevato che è prevalso l'orientamento ermeneutico in forza del quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 — 01, che in motivazione ha 'precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. _ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. 1. Premesso che, a seguito della presentazione dell'istanza, data 3 aprile 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell'errore materiale delle sentenze emesse dalla quinta sezione penale di questa Corte, in data 18 maggio 2023 e 27 settembre 2023, rispettivamente nei procedimenti n. 9669/2023 e n. 13260/2023 R.G. Corte di cassazione, sono stati iscritti due diversi procedimenti (il n. 12747/2024 ed il n. 15651/2024). 2. Premesso, a causa dell'evidente errore nella fascicolazione, i due citati procedimenti, chiamati nella medesima udienza del 6 giugno dinanzi alla settima sezione penale, sono stati riuniti "trattandosi dello stesso atto di impugnazione avverso le medesime sentenze". 3. Rilevato che il ricorso - qualificato per correzione errore materiale ma volto, nella sostanza, ad ottenere l'emenda delle due sentenze citate in premessa per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. - è stato redatto personalmente dall'imputato. 4. Ritenuto che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che tutti gli atti di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi relativi al procedimento davanti alla Corte di cassazione debbano essere sempre sottoscritti da un difensore iscritto all'"albo speciale della Corte di cassazione". 3. Rilevato che è prevalso l'orientamento ermeneutico in forza del quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 — 01, che in motivazione ha 'precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. _ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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