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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2023

Cassazione n. 25925/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9!Ì- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 8 maggio 2023 trasmessa dalla difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste nei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 393-bis cod. pen. facendo presente come rientrasse nei poteri degli agenti di polizia municipale ritirare il permesso scaduto, non appartenente all'autovettura su cui era apposto e non riconducibile al ricorrente; che la Corte di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato ad escludere anche in via putativa l'esimente in questione alla luce della palesata legittimità della condotta a cui è stata opposta azione sproporzionata rispetto a semplice ritiro di un permesso estraneo all'auto, al conducente e scaduto, evenienza che rende irrilevante il fatto che il controllo non fosse stato effettuato in "ZTL", dato che non fa venir meno la possibilità per i pubblici ufficiali di ritirare detto permesso; osservato che la Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non sentire il teste appartenente ai Carabinieri, tenuto conto della sua assenza al momento della contestata condotta, avendo invece provveduto ad esaminare il teste - non esaminato dal Tribunale - direttamente coinvolto nella condotta del ricorrente che ha invece confermato la ricostruzione dei fatti che la difesa, anche attraverso il diretto ma precluso riferimento alle risultanze processuali, vorrebbe diversamente ricostruire onde avvalorare l'ipotizzata reazione legittima adeguatamente smentita dai Giudici di merito. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9!Ì- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 8 maggio 2023 trasmessa dalla difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste nei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 393-bis cod. pen. facendo presente come rientrasse nei poteri degli agenti di polizia municipale ritirare il permesso scaduto, non appartenente all'autovettura su cui era apposto e non riconducibile al ricorrente; che la Corte di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato ad escludere anche in via putativa l'esimente in questione alla luce della palesata legittimità della condotta a cui è stata opposta azione sproporzionata rispetto a semplice ritiro di un permesso estraneo all'auto, al conducente e scaduto, evenienza che rende irrilevante il fatto che il controllo non fosse stato effettuato in "ZTL", dato che non fa venir meno la possibilità per i pubblici ufficiali di ritirare detto permesso; osservato che la Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non sentire il teste appartenente ai Carabinieri, tenuto conto della sua assenza al momento della contestata condotta, avendo invece provveduto ad esaminare il teste - non esaminato dal Tribunale - direttamente coinvolto nella condotta del ricorrente che ha invece confermato la ricostruzione dei fatti che la difesa, anche attraverso il diretto ma precluso riferimento alle risultanze processuali, vorrebbe diversamente ricostruire onde avvalorare l'ipotizzata reazione legittima adeguatamente smentita dai Giudici di merito. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 25925/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris