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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06070/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato le istanze proposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere l’emissione di un provvedimento esecutivo unitario con applicazione del cumulo giuridico ex art. 78 cod. pen., l’anticipazione della decorrenza della pena, nonché il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di plurime sentenze di condanna. 2.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati in conformità al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente, in riferimento al proc. n. 69/2023, ha eccepito la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento o riunione in un unico cumulo giuridico delle sentenze di condanna, pronunciate tra il 1999 e il 2014 per reati commessi tra il 1992 e il 2008, raggruppate in tre cumuli.

Secondo la difesa, la Corte di appello, tenuto conto del criterio moderatore di cui all’art.78 cod. pen., avrebbe dovuto determinare la decorrenza della pena da espiare, pari ad anni trenta, alla data del 20 giugno 2003 e non invece alla data del 2 dicembre 2008, avendo, inoltre, errato nel ritenere, con riferimento al cumulo C), che il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso tra aprile 2007 e dicembre 2008, non potesse essere riportato in altro cumulo.

Ciò in quanto, nel ricorso si rileva che il [OSCURATO:PERSONA] si trova in espiazione di pena in regime di detenzione carceraria ininterrotta dal 20 giugno 2003; la data di commissione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., indicato al cumulo C) è da collocarsi nel periodo 2007 – 2008 e, dunque, in un periodo coincidente con la detenzione per l’espiazione della pena; che alla data del 17 settembre 2019, momento in cui è stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai numeri 4, 6 e 7 del provvedimento di cui al cumulo B), il ricorrente aveva già espiato sedici anni di detenzione a far data dal 2003.

Inoltre, la Corte avrebbe dovuto individuare il momento costitutivo del cumulo giuridico alla data dell’8 maggio 2018, data di passaggio in giudicato della sentenza di cui al punto 4 del cumulo A), con conseguente applicazione del principio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.

Il ricorrente deduce, inoltre, che nel provvedimento impugnato non si è considerato che in data 17 settembre 2019 è intervenuto il provvedimento con il quale è stata rideterminata la pena per le sentenze n. 4 e 6 del cumulo A) e n. 7) del cumulo B), in anni 13 e mesi 10 a fronte dei 18 anni originariamente inflitti, sicché il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ricalcolare la pena riducendo di anni 4 e mesi 2 (ovvero la pena prevista per i reati in continuazione) la pena di anni 30 di reclusione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, in relazione al proc. n. 70/2023 R.G. giud. esec., ha dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. la violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in ordine alla disciplina della continuazione.

In particolare, ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non avrebbe fornito le ragioni del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, non considerando, pur riconoscendone l’apporto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle quali risulterebbe invece che il [OSCURATO:PERSONA] è intraneo alla cosca operante nel territorio seminarese sin dagli anni ’90, come confermato dalle sentenze cd.

Artemisie e Ponente e come risultante dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che il ricorrente sin dal 1992 ha iniziato a operare nel settore criminale delle estorsioni.

Inoltre, a sostegno della sussistenza di un medesimo disegno criminoso il ricorrente richiama anche l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 17 settembre 2019 emessa nell’ambito del proc. n. 320 del 2018, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione per una serie di reati in materia di armi, estorsioni e associazione per delinquere dal 1994 in poi.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, è fondato limitatamente al primo motivo; è invece inammissibile con riferimento al secondo motivo di ricorso.

Le doglianze difensive si sostanziano nella confutazione delle argomentazioni della Corte di appello che con l’ordinanza impugnata ha respinto due distinti incidenti di esecuzione, finalizzati, rispettivamente, all’emissione di un unico provvedimento di cumulo che, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., unifichi tutte le pene inflitte, con applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. proc. pen., e identifichi la decorrenza dalla pena da espiare alla data del 20 giugno 2003; e al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di plurime sentenze di condanna irrevocabili.

2. Tanto precisato, con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata non ha adeguatamente argomentato in ordine ai motivi del diniego dell’istanza difensiva volta ad ottenere l’unificazione dei cumuli, in relazione ai quali peraltro non vengono indicate le date dei provvedimenti interessati, né ha indicato le ragioni per le quali la decorrenza della pena da espiare è stata individuata nella data del 2 dicembre 2008, e non in quella del 20 giugno 2003, a partire dalla quale il ricorrente si trova detenuto ininterrottamente.

Consegue da ciò che la decisione sulle questioni relative al cumulo delle pene applicate al ricorrente deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.

3. Le doglianze avverso il diniego di applicazione della disciplina della continuazione sono, invece, inammissibili.

L’impianto motivazionale espresso nell’ordinanza impugnata non è superato dalle deduzioni difensive.

Va rilevato che la Corte di appello, dopo aver dato conto delle ragioni dedotte dal ricorrente, con motivazione adeguata, ha fondato il diniego della disciplina di favore sulla natura eterogenea delle condotte realizzate dal [OSCURATO:PERSONA], sulle differenti modalità esecutive e temporali delle stesse, non attribuendo significativo rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori ritenute ininfluenti, in punto di sussistenza del medesimo disegno criminoso, in ragione della loro portata meramente indicativa della continuità dell’inserimento del ricorrente nel contesto criminale.

Si tratta di una motivazione succinta, ma esaustivamente dimostrativa della ritenuta insussistenza di una originaria e unitaria programmazione criminosa, estesa a reati commessi in un rilevante arco temporale (tra gli anni ’90 e il 2008), avendo altresì l’ordinanza correttamente evidenziato che la partecipazione a una associazione di tipo mafioso non implica automaticamente la sussistenza del disegno criminoso unitario.

Pertanto, secondo un argomentare privo di criticità, l’ordinanza censurata ha ritenuto, conformemente ai principi enunciati da questa Corte in tema di configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, non rilevando la sussistenza di elementi da cui poter trarre l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 – 01).

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla decisione sulle questioni relative al cumulo delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato le istanze proposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere l’emissione di un provvedimento esecutivo unitario con applicazione del cumulo giuridico ex art. 78 cod. pen., l’anticipazione della decorrenza della pena, nonché il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di plurime sentenze di condanna. 2.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati in conformità al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente, in riferimento al proc. n. 69/2023, ha eccepito la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento o riunione in un unico cumulo giuridico delle sentenze di condanna, pronunciate tra il 1999 e il 2014 per reati commessi tra il 1992 e il 2008, raggruppate in tre cumuli. Secondo la difesa, la Corte di appello, tenuto conto del criterio moderatore di cui all’art.78 cod. pen., avrebbe dovuto determinare la decorrenza della pena da espiare, pari ad anni trenta, alla data del 20 giugno 2003 e non invece alla data del 2 dicembre 2008, avendo, inoltre, errato nel ritenere, con riferimento al cumulo C), che il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso tra aprile 2007 e dicembre 2008, non potesse essere riportato in altro cumulo. Ciò in quanto, nel ricorso si rileva che il [OSCURATO:PERSONA] si trova in espiazione di pena in regime di detenzione carceraria ininterrotta dal 20 giugno 2003; la data di commissione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., indicato al cumulo C) è da collocarsi nel periodo 2007 – 2008 e, dunque, in un periodo coincidente con la detenzione per l’espiazione della pena; che alla data del 17 settembre 2019, momento in cui è stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai numeri 4, 6 e 7 del provvedimento di cui al cumulo B), il ricorrente aveva già espiato sedici anni di detenzione a far data dal 2003. Inoltre, la Corte avrebbe dovuto individuare il momento costitutivo del cumulo giuridico alla data dell’8 maggio 2018, data di passaggio in giudicato della sentenza di cui al punto 4 del cumulo A), con conseguente applicazione del principio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. Il ricorrente deduce, inoltre, che nel provvedimento impugnato non si è considerato che in data 17 settembre 2019 è intervenuto il provvedimento con il quale è stata rideterminata la pena per le sentenze n. 4 e 6 del cumulo A) e n. 7) del cumulo B), in anni 13 e mesi 10 a fronte dei 18 anni originariamente inflitti, sicché il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ricalcolare la pena riducendo di anni 4 e mesi 2 (ovvero la pena prevista per i reati in continuazione) la pena di anni 30 di reclusione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, in relazione al proc. n. 70/2023 R.G. giud. esec., ha dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. la violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà e la illogicità della motivazione in ordine alla disciplina della continuazione. In particolare, ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non avrebbe fornito le ragioni del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, non considerando, pur riconoscendone l’apporto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle quali risulterebbe invece che il [OSCURATO:PERSONA] è intraneo alla cosca operante nel territorio seminarese sin dagli anni ’90, come confermato dalle sentenze cd. Artemisie e Ponente e come risultante dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che il ricorrente sin dal 1992 ha iniziato a operare nel settore criminale delle estorsioni. Inoltre, a sostegno della sussistenza di un medesimo disegno criminoso il ricorrente richiama anche l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 17 settembre 2019 emessa nell’ambito del proc. n. 320 del 2018, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione per una serie di reati in materia di armi, estorsioni e associazione per delinquere dal 1994 in poi. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, è fondato limitatamente al primo motivo; è invece inammissibile con riferimento al secondo motivo di ricorso. Le doglianze difensive si sostanziano nella confutazione delle argomentazioni della Corte di appello che con l’ordinanza impugnata ha respinto due distinti incidenti di esecuzione, finalizzati, rispettivamente, all’emissione di un unico provvedimento di cumulo che, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., unifichi tutte le pene inflitte, con applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. proc. pen., e identifichi la decorrenza dalla pena da espiare alla data del 20 giugno 2003; e al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di plurime sentenze di condanna irrevocabili. 2. Tanto precisato, con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata non ha adeguatamente argomentato in ordine ai motivi del diniego dell’istanza difensiva volta ad ottenere l’unificazione dei cumuli, in relazione ai quali peraltro non vengono indicate le date dei provvedimenti interessati, né ha indicato le ragioni per le quali la decorrenza della pena da espiare è stata individuata nella data del 2 dicembre 2008, e non in quella del 20 giugno 2003, a partire dalla quale il ricorrente si trova detenuto ininterrottamente. Consegue da ciò che la decisione sulle questioni relative al cumulo delle pene applicate al ricorrente deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio. 3. Le doglianze avverso il diniego di applicazione della disciplina della continuazione sono, invece, inammissibili. L’impianto motivazionale espresso nell’ordinanza impugnata non è superato dalle deduzioni difensive. Va rilevato che la Corte di appello, dopo aver dato conto delle ragioni dedotte dal ricorrente, con motivazione adeguata, ha fondato il diniego della disciplina di favore sulla natura eterogenea delle condotte realizzate dal [OSCURATO:PERSONA], sulle differenti modalità esecutive e temporali delle stesse, non attribuendo significativo rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori ritenute ininfluenti, in punto di sussistenza del medesimo disegno criminoso, in ragione della loro portata meramente indicativa della continuità dell’inserimento del ricorrente nel contesto criminale. Si tratta di una motivazione succinta, ma esaustivamente dimostrativa della ritenuta insussistenza di una originaria e unitaria programmazione criminosa, estesa a reati commessi in un rilevante arco temporale (tra gli anni ’90 e il 2008), avendo altresì l’ordinanza correttamente evidenziato che la partecipazione a una associazione di tipo mafioso non implica automaticamente la sussistenza del disegno criminoso unitario. Pertanto, secondo un argomentare privo di criticità, l’ordinanza censurata ha ritenuto, conformemente ai principi enunciati da questa Corte in tema di configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, non rilevando la sussistenza di elementi da cui poter trarre l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 – 01). P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla decisione sulle questioni relative al cumulo delle
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