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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 05343/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11826 2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] MUSTO, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - resistente - CC 6 dicembre 2022 r.g.n. 11286/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avverso l'ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di Milano, depositata il 18 marzo 2022 (NRG 34919/2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla CONSIGLIERA RELATRICE dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE dr. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso.

Ritenuto che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MUSTO al fine di far dichiarare che questi è suo debitore per l'importo di Euro 4.608,05 quali oneri accessori oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod. civ. ovvero la diversa somma che sarà accertata e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma accertata e alle spese di lite; il resistente costituendosi ha contestato la domanda e ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del giudice di pace; il Tribunale di Milano ha dichiarato l'incompetenza per valore in favore del Giudice di pace della stessa città;

2. avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza fondato su due motivi; Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] MUSTO con controricorso'1 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del regolamento e entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente lamenta la "Incompleta ed errata valutazione delle circostanze di fatto - i criteri di individuazione del giudice competente ex artt. 21 e 447 bis c.p.c." ed in particolare ritiene che l'art. 7 c.p.c. non sia stato correttamente applicato, essendo il Tribunale di Milano competente per materia, atteso che la domanda 2 CC 6 dicembre 2022 r.g.n. 11286/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ha ad oggetto la richiesta di condanna per il pagamento di somme a titolo di oneri accessori ossia somme anticipate da [OSCURATO:PERSONA] per il godimento di servizi e utenze usufruite dal controricorrente nel periodo in cui occupava senza titolo l'immobile di proprietà esclusiva della stessa locatrice; nella specie, attenendo la causa petendi alla domanda di rimborsi degli oneri accessori corrisposti dal conduttore, rientra nelle materie in cui il Tribunale è competente ai sensi degli artt. 21 e 447 bis c.p.c., a prescindere dal valore; richiama sul punto anche giurisprudenza di legittimità in proposito;

2. con il secondo motivo pretende un regolamento delle spese diverso da quello statuito dal giudice di prime cure;

3. il primo motivo del ricorso va disatteso.

La decisione impugnata ha correttamente dichiarato la propria incompetenza per valore, non rientrando l'oggetto della controversia in esame nella competenza del tribunale; in particolare, ha ritenuto che «nessuna disposizione del codice di rito (art. 7 e ss. c.p.c.) attribuisce al tribunale la competenza per materia sulle spese condominiali, tanto è vero che il ricorrente non ne ha invocata alcuna» e ha osservato che nel caso in esame, appartenendo lo stabile interamente a [OSCURATO:PERSONA] non si pone questione né di condominio né di spese condominiali (pag. 4 della ordinanza impugnata); peraltro la competenza, anche per materia, si determina, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (dettato per la competenza per valore ma esprimente un principio generale e, come tale, applicabile anche in riferimento agli altri tipi di competenza), con criterio "a priori", secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda (Cass.

Ordinanza n. 1122 del 18/01/2007) e nella specie, va condivisa la decisione del giudice a quo, non risultando, peraltro, elementi alternativi che possano indurre a ritenere sussistente, nella specie, la competenza del Tribunale per essere la causa relativa a controversia locatizia, sicché va confermato il principio - cui si è sostanzialmente attenuto il Tribunale di Milano -, secondo cui è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un 3 CC 6 dicembre 2022 r.g.n. 11286/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato (Cass., sez. un., ord., n. 21582 del 19/10/2011 e Cass. Sez. 6 - 3, ord., n. 16012 del 28/07/2020); dal rigetto del primo motivo di ricorso consegue l'assorbimento del secondo in tema di spese; 4.4n conclusione, il ricorso per regolamento di competenza va rigettato e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Milano, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; le spese si liquidano in dispositivo secondo il principio di soccombenza e se ne dispone l'attribuzione in favore del difensore antistatario del resistente.

Per questi motivi rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di pace di Milano, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore anticipatario del resistente.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, se dovuto (cfr. Cass.11331/14) Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11826 2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] MUSTO, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - resistente - CC 6 dicembre 2022 r.g.n. 11286/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso l'ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di Milano, depositata il 18 marzo 2022 (NRG 34919/2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla CONSIGLIERA RELATRICE dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE dr. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. Ritenuto che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MUSTO al fine di far dichiarare che questi è suo debitore per l'importo di Euro 4.608,05 quali oneri accessori oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod. civ. ovvero la diversa somma che sarà accertata e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma accertata e alle spese di lite; il resistente costituendosi ha contestato la domanda e ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del giudice di pace; il Tribunale di Milano ha dichiarato l'incompetenza per valore in favore del Giudice di pace della stessa città; 2. avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza fondato su due motivi; Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] MUSTO con controricorso'1 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del regolamento e entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente lamenta la "Incompleta ed errata valutazione delle circostanze di fatto - i criteri di individuazione del giudice competente ex artt. 21 e 447 bis c.p.c." ed in particolare ritiene che l'art. 7 c.p.c. non sia stato correttamente applicato, essendo il Tribunale di Milano competente per materia, atteso che la domanda 2 CC 6 dicembre 2022 r.g.n. 11286/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ha ad oggetto la richiesta di condanna per il pagamento di somme a titolo di oneri accessori ossia somme anticipate da [OSCURATO:PERSONA] per il godimento di servizi e utenze usufruite dal controricorrente nel periodo in cui occupava senza titolo l'immobile di proprietà esclusiva della stessa locatrice; nella specie, attenendo la causa petendi alla domanda di rimborsi degli oneri accessori corrisposti dal conduttore, rientra nelle materie in cui il Tribunale è competente ai sensi degli artt. 21 e 447 bis c.p.c., a prescindere dal valore; richiama sul punto anche giurisprudenza di legittimità in proposito; 2. con il secondo motivo pretende un regolamento delle spese diverso da quello statuito dal giudice di prime cure; 3. il primo motivo del ricorso va disatteso. La decisione impugnata ha correttamente dichiarato la propria incompetenza per valore, non rientrando l'oggetto della controversia in esame nella competenza del tribunale; in particolare, ha ritenuto che «nessuna disposizione del codice di rito (art. 7 e ss. c.p.c.) attribuisce al tribunale la competenza per materia sulle spese condominiali, tanto è vero che il ricorrente non ne ha invocata alcuna» e ha osservato che nel caso in esame, appartenendo lo stabile interamente a [OSCURATO:PERSONA] non si pone questione né di condominio né di spese condominiali (pag. 4 della ordinanza impugnata); peraltro la competenza, anche per materia, si determina, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (dettato per la competenza per valore ma esprimente un principio generale e, come tale, applicabile anche in riferimento agli altri tipi di competenza), con criterio "a priori", secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda (Cass. Ordinanza n. 1122 del 18/01/2007) e nella specie, va condivisa la decisione del giudice a quo, non risultando, peraltro, elementi alternativi che possano indurre a ritenere sussistente, nella specie, la competenza del Tribunale per essere la causa relativa a controversia locatizia, sicché va confermato il principio - cui si è sostanzialmente attenuto il Tribunale di Milano -, secondo cui è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un 3 CC 6 dicembre 2022 r.g.n. 11286/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato (Cass., sez. un., ord., n. 21582 del 19/10/2011 e Cass. Sez. 6 - 3, ord., n. 16012 del 28/07/2020); dal rigetto del primo motivo di ricorso consegue l'assorbimento del secondo in tema di spese; 4.4n conclusione, il ricorso per regolamento di competenza va rigettato e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Milano, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; le spese si liquidano in dispositivo secondo il principio di soccombenza e se ne dispone l'attribuzione in favore del difensore antistatario del resistente. Per questi motivi rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di pace di Milano, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore anticipatario del resistente. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, se dovuto (cfr. Cass.11331/14) Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezio
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