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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 15956/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9786/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – controricorrente – avverso il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, n. 1741/2020, depositato in data 1° giugno 2020.

F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna il decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, nel decidere il ricorso ex art. 5-ter, L. 89/2001 proposto dallo stesso ricorrente, ha confermato il decreto assunto dal Consigliere designato, compensando integralmente le spese di giudizio.

2. La pretesa del ricorrente trae origine da un procedimento civile per risarcimento danni iniziato nel 1991 innanzi al Tribunale di Castrovillari, in relazione al quale è stata pronunciata dapprima una sentenza parziale depositata in cancelleria in data 10.12.2003 -con la quale è stata disposta l'estromissione dal giudizio della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ed il rigetto della domanda attorea nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia"- e poi sentenza definitiva, depositata in cancelleria il 10.10.2005, con condanna di uno degli originari convenuti al risarcimento dei danni.

In relazione alle statuizioni contenute nella sentenza parziale [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto dapprima appello e poi -a seguito del quasi integrale rigetto del gravame- ricorso per cassazione.

Il ricorso innanzi a questa Corte era stato rigettato con sentenza depositata in cancelleria in data 24.3.2015. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi impugnato la decisione di questa Corte con ricorso ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. ma anche tale gravame era stato rigettato con depositata in cancelleria in data 27.3.2019.

3. Depositato in data 26.09.2019 ricorso per il riconoscimento dell’equa riparazione, il Consigliere designato, con decreto in data R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 2 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 08.10.2019 dichiarava inammissibile la domanda relativamente al giudizio ordinario per decorso del termine di decadenza di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione che lo aveva definito, mentre -ritenuta la tempestività del ricorso- accoglieva la domanda relativamente al giudizio straordinario di revocazione, ingiungendo al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA di pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 1.200,00.

3. La Corte d’Appello di Catanzaro, nel respingere l’opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001, ha disatteso la tesi di [OSCURATO:PERSONA] -il quale argomentava nel senso della unitarietà dell’intera vicenda processuale, concludendo che il giudizio presupposto poteva ritenersi definito solo all’esito della decisione di questa Corte sul ricorso per revocazione- ed ha invece ritenuto che la sentenza di questa Corte depositata in data 24.3.2015 avesse definito il giudizio, comportando la decorrenza del termine di cui all’art. 4, L. 89/2001.

Ha rilevato la Corte territoriale che: − non erano condivisibili le argomentazioni del ricorrente in ordine alla necessità di applicare la formulazione dell'art. 391-bis, quarto comma, c.p.c. come modificata dal D.L. 168/2016 in quanto doveva ritenersi che la sentenza di questa Corte in data 24.3.2015 fosse già passata in giudicato al momento della modifica normativa in questione; − parimenti non condivisibili erano le argomentazioni del ricorrente volte ad operare -ai fini dell’applicazione dell’art. 4, L. 89/2001- una distinzione tra il concetto di “definitività” e quello di “passaggio in giudicato”, dovendosi per contro ribadire che la persistente possibilità di proporre impugnazione per revocazione R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 3 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 non valeva ad impedire il passaggio in giudicato della decisione, e quindi la “definitività” della stessa.

4. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria nonché, in data 11 marzo 2022, istanza di fissazione di pubblica udienza disattesa con provvedimento in data 15 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., la “omessa motivazione sull’intero thema decidendum”, lamentandosi una inadeguata valutazione della ratio della L. 89/2001 ed una non adeguata distinzione tra il concetto di “definitività” e quello di “passaggio in giudicato”.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 391bis c.p.c. (revocazione), equiparato, quanto meno ai fini dell'applicazione della Legge Pinto, agli altri casi di revocazione ex art. 395 c.p.c. e art. 391ter c.p.c.”.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non abbia tenuto in adeguata considerazione la differenza tra la revocazione contemplata dall’art. 395 c.p.c. e la revocazione di cui all’art. 391-bis c.p.c., argomentando nel senso della sostanziale unitarietà procedurale tra la sentenza impugnata ex art. 391-bis c.p.c. e la decisione sull’impugnazione medesima.

R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 4 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 89/2001. ll ricorso lamenta che la Corte territoriale abbia sovrapposto al carattere di definitività, cui fa riferimento l’art. 4 L. 89/2001, il distinto carattere di “passaggio in giudicato”.

Deduce, in particolare, che, nel caso in esame, la decisione “definitiva” deve essere individuata in quella che ha respinto il ricorso per revocazione, e non la precedente decisione poi impugnata con tale ultimo mezzo, sostenendo la necessità di tenere distinto il profilo del passaggio in giudicato dal profilo della definizione del giudizio.

1.4. Con il quarto motivo si deduce la “erronea interpretazione dei precedenti emessi da codesta Suprema Corte, che si traduce vuoi in violazione di legge, pretesamente ben interpretata e, invece, violata, sia nella forma (interpretazione del testo positivo), sia nella sostanza (interpretazione contro la "ratio" della legge), vuoi in violazione del principio di uguaglianza (artt. 2-3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.), tutelati, come è pacifico, a livello costituzionale”.

Evidenzia il ricorso come sulla valutazione della vicenda non possano influire i precedenti di questa Corte richiamati nel provvedimento impugnato, in quanto detti precedenti sarebbero tutti riferiti a vicende processuali anteriori alla modifica dell’art. 391-bis c.p.c.

1.5. Il ricorrente, infine, deduce in via subordinata la incostituzionalità degli artt. 391-bis c.p.c. e 4 l. 89/2001, nell’interpretazione seguita nel provvedimento impugnato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come ritualmente eccepito dalla difesa del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 5 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Come chiarito da questa Corte il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016 - Rv. 641078 - 01).

Sul punto le contestazioni ricorrente a pag. 7 della memoria (ove si afferma che la data del 1° giugno 2020 sarebbe quella di deposito e non quella di pubblicazione) risultano direttamente smentite dall’esame della copia del decreto, il quale è, quindi, è venuto giuridicamente in esistenza in data 1° giugno 2020 (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012 - Rv. 623301 – 01; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022 (Rv. 663925 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8216 del 04/04/2013 - Rv. 625830 - 01), risultando in tal modo conoscibile agli interessati, compreso il ricorrente.

Dalla data di pubblicazione del provvedimento ha iniziato a decorrere il termine di cui all’art. 327 c.p.c., rammentandosi -per completezza- che l'impugnazione per cassazione contro il provvedimento emesso dalla corte d'appello sulla domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 6 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, invece, la comunicazione costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 3372 del 03/02/2022 - Rv. 664012 - 01), ma non può valere a posticipare la decorrenza del termine per proporre impugnazione, avendo questa Corte chiarito che ai sensi dell'art. 327 c.p.c., la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, si verifica "indipendentemente dalla notificazione", e pertanto anche nel caso in cui -effettuata la notificazione della sentenza- il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 6187 del 30/03/2016 - Rv. 639330 – 01 nonché -con riferimento proprio al procedimento equa riparazione- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26272 del 02/12/2005 - Rv. 585027 - 01).

Trovando applicazione, quindi, il termine di cui all’art. 327 c.p.c., si deve constatare che la notifica del ricorso in data 6 aprile 2021 risulta ampiamente tardiva rispetto alla scadenza del termine semestrale, da ciò derivando l’inammissibilità dell’impugnazione.

R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 7 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Dall’esito del giudizio discende la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, operando la massima decurtazione in ragione della ridotta complessità delle questioni.

4. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione.

Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in € 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 8 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9786/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – controricorrente – avverso il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, n. 1741/2020, depositato in data 1° giugno 2020. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna il decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, nel decidere il ricorso ex art. 5-ter, L. 89/2001 proposto dallo stesso ricorrente, ha confermato il decreto assunto dal Consigliere designato, compensando integralmente le spese di giudizio. 2. La pretesa del ricorrente trae origine da un procedimento civile per risarcimento danni iniziato nel 1991 innanzi al Tribunale di Castrovillari, in relazione al quale è stata pronunciata dapprima una sentenza parziale depositata in cancelleria in data 10.12.2003 -con la quale è stata disposta l'estromissione dal giudizio della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ed il rigetto della domanda attorea nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia"- e poi sentenza definitiva, depositata in cancelleria il 10.10.2005, con condanna di uno degli originari convenuti al risarcimento dei danni. In relazione alle statuizioni contenute nella sentenza parziale [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto dapprima appello e poi -a seguito del quasi integrale rigetto del gravame- ricorso per cassazione. Il ricorso innanzi a questa Corte era stato rigettato con sentenza depositata in cancelleria in data 24.3.2015. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi impugnato la decisione di questa Corte con ricorso ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. ma anche tale gravame era stato rigettato con depositata in cancelleria in data 27.3.2019. 3. Depositato in data 26.09.2019 ricorso per il riconoscimento dell’equa riparazione, il Consigliere designato, con decreto in data R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 2 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 08.10.2019 dichiarava inammissibile la domanda relativamente al giudizio ordinario per decorso del termine di decadenza di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione che lo aveva definito, mentre -ritenuta la tempestività del ricorso- accoglieva la domanda relativamente al giudizio straordinario di revocazione, ingiungendo al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA di pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 1.200,00. 3. La Corte d’Appello di Catanzaro, nel respingere l’opposizione ex art. 5-ter, L. 89/2001, ha disatteso la tesi di [OSCURATO:PERSONA] -il quale argomentava nel senso della unitarietà dell’intera vicenda processuale, concludendo che il giudizio presupposto poteva ritenersi definito solo all’esito della decisione di questa Corte sul ricorso per revocazione- ed ha invece ritenuto che la sentenza di questa Corte depositata in data 24.3.2015 avesse definito il giudizio, comportando la decorrenza del termine di cui all’art. 4, L. 89/2001. Ha rilevato la Corte territoriale che: − non erano condivisibili le argomentazioni del ricorrente in ordine alla necessità di applicare la formulazione dell'art. 391-bis, quarto comma, c.p.c. come modificata dal D.L. 168/2016 in quanto doveva ritenersi che la sentenza di questa Corte in data 24.3.2015 fosse già passata in giudicato al momento della modifica normativa in questione; − parimenti non condivisibili erano le argomentazioni del ricorrente volte ad operare -ai fini dell’applicazione dell’art. 4, L. 89/2001- una distinzione tra il concetto di “definitività” e quello di “passaggio in giudicato”, dovendosi per contro ribadire che la persistente possibilità di proporre impugnazione per revocazione R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 3 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 non valeva ad impedire il passaggio in giudicato della decisione, e quindi la “definitività” della stessa. 4. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria nonché, in data 11 marzo 2022, istanza di fissazione di pubblica udienza disattesa con provvedimento in data 15 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., la “omessa motivazione sull’intero thema decidendum”, lamentandosi una inadeguata valutazione della ratio della L. 89/2001 ed una non adeguata distinzione tra il concetto di “definitività” e quello di “passaggio in giudicato”. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 391bis c.p.c. (revocazione), equiparato, quanto meno ai fini dell'applicazione della Legge Pinto, agli altri casi di revocazione ex art. 395 c.p.c. e art. 391ter c.p.c.”. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non abbia tenuto in adeguata considerazione la differenza tra la revocazione contemplata dall’art. 395 c.p.c. e la revocazione di cui all’art. 391-bis c.p.c., argomentando nel senso della sostanziale unitarietà procedurale tra la sentenza impugnata ex art. 391-bis c.p.c. e la decisione sull’impugnazione medesima. R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 4 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 89/2001. ll ricorso lamenta che la Corte territoriale abbia sovrapposto al carattere di definitività, cui fa riferimento l’art. 4 L. 89/2001, il distinto carattere di “passaggio in giudicato”. Deduce, in particolare, che, nel caso in esame, la decisione “definitiva” deve essere individuata in quella che ha respinto il ricorso per revocazione, e non la precedente decisione poi impugnata con tale ultimo mezzo, sostenendo la necessità di tenere distinto il profilo del passaggio in giudicato dal profilo della definizione del giudizio. 1.4. Con il quarto motivo si deduce la “erronea interpretazione dei precedenti emessi da codesta Suprema Corte, che si traduce vuoi in violazione di legge, pretesamente ben interpretata e, invece, violata, sia nella forma (interpretazione del testo positivo), sia nella sostanza (interpretazione contro la "ratio" della legge), vuoi in violazione del principio di uguaglianza (artt. 2-3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.), tutelati, come è pacifico, a livello costituzionale”. Evidenzia il ricorso come sulla valutazione della vicenda non possano influire i precedenti di questa Corte richiamati nel provvedimento impugnato, in quanto detti precedenti sarebbero tutti riferiti a vicende processuali anteriori alla modifica dell’art. 391-bis c.p.c. 1.5. Il ricorrente, infine, deduce in via subordinata la incostituzionalità degli artt. 391-bis c.p.c. e 4 l. 89/2001, nell’interpretazione seguita nel provvedimento impugnato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come ritualmente eccepito dalla difesa del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 5 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro qui impugnato è stato pubblicato in data 1° giugno 2020, come peraltro ben evidenziato dalla riproduzione -su ciascuna pagina del provvedimento- dei dati di pubblicazione (compreso il numero di cronologico), in virtù della natura di atto telematico del provvedimento. Come chiarito da questa Corte il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016 - Rv. 641078 - 01). Sul punto le contestazioni ricorrente a pag. 7 della memoria (ove si afferma che la data del 1° giugno 2020 sarebbe quella di deposito e non quella di pubblicazione) risultano direttamente smentite dall’esame della copia del decreto, il quale è, quindi, è venuto giuridicamente in esistenza in data 1° giugno 2020 (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012 - Rv. 623301 – 01; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022 (Rv. 663925 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8216 del 04/04/2013 - Rv. 625830 - 01), risultando in tal modo conoscibile agli interessati, compreso il ricorrente. Dalla data di pubblicazione del provvedimento ha iniziato a decorrere il termine di cui all’art. 327 c.p.c., rammentandosi -per completezza- che l'impugnazione per cassazione contro il provvedimento emesso dalla corte d'appello sulla domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 6 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 n. 69, ancorché con riguardo a procedimento presupposto iniziato precedentemente, ha natura di ricorso ordinario, sicché comporta l'applicazione della decadenza per il decorso del termine semestrale dalla pubblicazione della decisione, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione vigente, in quanto il procedimento previsto dall'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è la prosecuzione del giudizio presupposto, ma costituisce, rispetto ad esso, giudizio autonomo, da proporre mediante deposito della domanda presso la cancelleria della corte d'appello (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22726 del 24/10/2014 - Rv. 633743 - 01). Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, invece, la comunicazione costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 3372 del 03/02/2022 - Rv. 664012 - 01), ma non può valere a posticipare la decorrenza del termine per proporre impugnazione, avendo questa Corte chiarito che ai sensi dell'art. 327 c.p.c., la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, si verifica "indipendentemente dalla notificazione", e pertanto anche nel caso in cui -effettuata la notificazione della sentenza- il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 6187 del 30/03/2016 - Rv. 639330 – 01 nonché -con riferimento proprio al procedimento equa riparazione- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26272 del 02/12/2005 - Rv. 585027 - 01). Trovando applicazione, quindi, il termine di cui all’art. 327 c.p.c., si deve constatare che la notifica del ricorso in data 6 aprile 2021 risulta ampiamente tardiva rispetto alla scadenza del termine semestrale, da ciò derivando l’inammissibilità dell’impugnazione. R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 7 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9786/2021 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15956/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 3. Dall’esito del giudizio discende la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, operando la massima decurtazione in ragione della ridotta complessità delle questioni. 4. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione in favore del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in € 1.000,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 9786/2021 - Pagina nr. 8 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2
Decreto Cassazione n. 15956/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris