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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 20591/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sulla motivazione della sentenza sono manifestamente infondate oltre che del tutto generiche; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza della recidiva è generico non risultando dal testo della sentenza la devoluzione della questione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il P idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ogg, MAG if272 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sulla motivazione della sentenza sono manifestamente infondate oltre che del tutto generiche; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza della recidiva è generico non risultando dal testo della sentenza la devoluzione della questione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il P idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ogg, MAG if272 I
Sentenza Cassazione n. 20591/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris