CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 1987
Cassazione n. 19271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di rimettere la questione alle Sezioni Unite o per annullamento con rinvio al giudice civile limitatamente alla determinazione delle spese di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena ritenuta di giustizia, disponendo la condanna al pagamento delle spese in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., liqui- date in euro 660,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]- meri deducendo il vizio di violazione di legge in relazione alla disposta condanna alle spese in favore della parte civile costituita in mancanza di domanda dell'inte- ressato, atteso che la parte civile non ha provveduto a formulare alcuna richiesta né, tanto meno, a depositare conclusioni scritte e nota spese. In secondo luogo, denuncia il vizio assoluto di motivazione in merito ai criteri adottati in sede di liquidazione, essendo illegittima una determinazione globale delle somme. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va innanzitutto osservato preliminarmente che la possibilità di proporre ri- corso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. è stata riconosciuta con riguardo alle statuizioni sulle spese per quanto at- tiene alla legalità della liquidazione ed alla esistenza di una corretta motivazione sul punto. Inoltre, trattandosi di una statuizione non compresa nell'accordo posto a base della sentenza di patteggiamento, si deve ritenere ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 3756 del 12/12/2019, Rv. 278286). Sulla specifica questione dedotta dal ricorrente si deve ribadire che per le statuizioni sulla condanna alle spese in favore della parte civile vale il principio della domanda anche nel caso di sentenza di patteggiamento, sicchè la relativa statuizione è nulla solo se disposta di ufficio dal giudice, mentre si ritiene non preclusiva la mancanza di presentazione della nota spese. 2. Il contrasto registrato sul punto nella giurisprudenza di legittimità può ri- tenersi superato dalla sentenza della Sez. 4 n. 2311 del 05/12/2018, Grasso, Rv. 274957, che ha condivisibilmente rilevato che la questione era stata già af- frontata dalla sentenza Fraccari n. 20 del 1999 delle Sez. U, Rv. 214641, rispetto alla quale l'orientamento contrario non si confronta adeguatamente. Si deve tenere, infatti, distinta l'omessa presentazione della nota spese - ri- tenuta non preclusiva della liquidazione sulla base delle tariffe vigenti - dalla man- canza di domanda di condanna alle spese che preclude la possibilità di una liqui- dazione di ufficio, anche perché nella sentenza di patteggiamento non vi è una soccombenza sostanziale dell'imputato da cui derivi, "ex lege", il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo. Vero è che la legge ha previsto espressamente, proprio per il patteggia mento, la condanna alle spese della parte civile con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 in conformità alla sentenza della Corte Cost. 12 ottobre 1990, n. 443 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo pe- riodo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Tuttavia, la modifica normativa sopravvenuta alla citata decisione del 1999 delle Sez. U, ma già previgente per effetto della dichiarazione di illegittimità pro- nunciata nel 1990 con la citata sentenza n. 443 Corte Cost., non può avere inteso prescindere dal principio della domanda allorchè vi sia istanza di patteggiamento, nel senso cioè di ritenere che la costituzione della parte civile dovrebbe comportare sempre ex lege la condanna alle spese salvo che il giudice non ritenga compen- sarle, mancando nel patteggiamento un accertamento della responsabilità e quindi la verifica della soccombenza (in tal senso, vedi Sez. 5, n. 48731 del 13/10/2014, Palombo, Rv. 261230). Al contrario, non vi è ragione di discostarsi dal principio affermato dalla sen- tenza n. 20 delle Sez. U. del 1999, secondo cui anche nel patteggiamento non può prescindersi dal principio della domanda che non consente la condanna alle spese senza una richiesta esplicita della parte civile costituita, che non può ritenersi im- plicita nell'atto di costituzione non revocato dopo la presentazione dell'istanza di patteggia mento. 3. Nel caso di specie risulta che nell'atto di costituzione la parte civile aveva espressamente richiesto la condanna alle spese, essendo carente solo l'indicazione dell'importo e la nota spese. In tal caso, per l'assenza di una nota spese che possa ritenersi implicitamente recepita, il giudice avrebbe dovuto fornire una indicazione dei criteri seguiti per la liquidazione atteso che l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota. In tal caso la liquidazione in favore della parte civile deve avvenire sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di ade- guata documentazione probatoria (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Rv. 214641).Cionondinneno, deve rilevarsi che trattandosi di importi prossimi ai minimi ta- riffari - essendo stato liquidato complessivamente un importo di euro 660, consi- derato che per la fase studio e la fase introduttiva secondo le tariffe forensi l'im- porto minimo è di euro 495 e quello medio di 990 - doveva essere il ricorrente a specificare le ragioni dell'eccessività della liquidazione, trattandosi di somme risul- tate di poco superiori al minimo tariffario ed inferiori ai valori medi. Su tale punto il ricorso è aspecifico, perché deduce solo che manca la indica- zione dei criteri seguiti ma non lamenta una eccessività della liquidazione, per cui non si spiega quale sia il pregiudizio che sarebbe derivato all'imputato dalla man- cata esplicitazione delle ragioni della determinazione. 4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen