Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30274/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 6 di arresto, per il reato di cui all'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006, per aver, nella qualità di amministratrice della società felice Conserve s.r.I., effettuato deposito incontrollato di una pluralità di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, presso un'area adiacente al sito produttivo nell'AIA della società.

La ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.

La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, RG. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893).

Nel caso di specie, il giudice ha valorizzato sia il dato oggettivo rappresentato dall'ubicazione dei rifiuti in un'area non ricompresa nell'AIA, sia la mancata osservanza delle condizioni logistiche ( i rifiuti erano accatastati in un'area esterna all'azienda, e non presso il luogo di produzione, area che non era idonea neppure al deposito temporaneo, non essendo pavimentata), sia la mancata separazione di rifiuti per categorie omogenee in funzione del successivo recupero o smaltimento, che la mancanza della documentazione richiesta per la qualificazione dell'accumulo di rifiuti come un regolare deposito temporaneo.

Ha inoltre precisato che la tempestiva registrazione dei rifiuti nel registro non è idonea a sanare l'assenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla disciplina di settore, non potendosi ritenere che il mero adempimento degli obblighi documentali sia sufficiente ad escludere la responsabilità penale, in assenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge per il deposito temporaneo.

Pertanto, la mancata verifica del rispetto dei presupposti oggettivi del deposito temporaneo, unitamente alla presenza di rifiuti accantonati in condizioni incompatibili con una gestione conforme, priva di rilievo il solo aggiornamento formale del registro.

In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché ì criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato la varietà e la quantità dei rifiuti, le modalità del loro stoccaggio e l'estensione, tutt'altro che trascurabile, dell'area interessata dal 1deposito disordinato, pari a circa 10.000 m 2 .

Tali elementi sono stati ritenuti indicativi della gravità del fatto e delle conseguenze lesive della condotta sull'ambiente, tenendo conto non soltanto del quantitativo dei rifiuti depositati, ma anche dell'effettivo pericolo di danno ambientale ovvero della concreta connpromissione dell'ambiente derivante dalla specifica condotta.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MAlk [OSCURATO:PERSONA] Sezione vi/ 10 AGO • 2026 [L FUN7V31¦IA9. ?v".7-7T prn 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 6 di arresto, per il reato di cui all'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006, per aver, nella qualità di amministratrice della società felice Conserve s.r.I., effettuato deposito incontrollato di una pluralità di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, presso un'area adiacente al sito produttivo nell'AIA della società. La ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, RG. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Nel caso di specie, il giudice ha valorizzato sia il dato oggettivo rappresentato dall'ubicazione dei rifiuti in un'area non ricompresa nell'AIA, sia la mancata osservanza delle condizioni logistiche ( i rifiuti erano accatastati in un'area esterna all'azienda, e non presso il luogo di produzione, area che non era idonea neppure al deposito temporaneo, non essendo pavimentata), sia la mancata separazione di rifiuti per categorie omogenee in funzione del successivo recupero o smaltimento, che la mancanza della documentazione richiesta per la qualificazione dell'accumulo di rifiuti come un regolare deposito temporaneo. Ha inoltre precisato che la tempestiva registrazione dei rifiuti nel registro non è idonea a sanare l'assenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla disciplina di settore, non potendosi ritenere che il mero adempimento degli obblighi documentali sia sufficiente ad escludere la responsabilità penale, in assenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge per il deposito temporaneo. Pertanto, la mancata verifica del rispetto dei presupposti oggettivi del deposito temporaneo, unitamente alla presenza di rifiuti accantonati in condizioni incompatibili con una gestione conforme, priva di rilievo il solo aggiornamento formale del registro. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché ì criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato la varietà e la quantità dei rifiuti, le modalità del loro stoccaggio e l'estensione, tutt'altro che trascurabile, dell'area interessata dal 1deposito disordinato, pari a circa 10.000 m 2 . Tali elementi sono stati ritenuti indicativi della gravità del fatto e delle conseguenze lesive della condotta sull'ambiente, tenendo conto non soltanto del quantitativo dei rifiuti depositati, ma anche dell'effettivo pericolo di danno ambientale ovvero della concreta connpromissione dell'ambiente derivante dalla specifica condotta. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MAlk [OSCURATO:PERSONA] Sezione vi/ 10 AGO • 2026 [L FUN7V31¦IA9. ?v".7-7T prn 2
Sentenza Cassazione n. 30274/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris