Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1985
ECLI:EU:C:1985:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61981C0131(01)
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
del 17 gennaio 1985 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
1.
Il 7 aprile 1971 [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, subiva un infortunio mentre si trovava in una colonia di vacanze organizzata per i figli dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee (in seguito, la [OSCURATO:PERSONA]).
Con sentenza 7 ottobre 1972, voi avete
—
dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] doveva risarcire il danno subito dalla vittima,
—
invitato le parti a pervenire ad un accordo entro il termine di 6 mesi, al cui scadere la Corte avrebbe eventualmente statuito sull'ammontare del risarcimento pecuniario.
2.
Il 24 marzo 1983 il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] stipulavano un accordo in base al quale ciascuna delle parti designava un medico perito. Nella relazione peritale 10 gennaio 1984 i due periti dichiaravano che al sig. [OSCURATO:PERSONA] dovevano considerarsi spettare, in seguito all'infortunio, le seguenti somme:
—
125000 BFR per il collocamento di una protesi e la sostituzione della stessa per quattro volte,
—
3000 BFR per le spese di estrazione di un canino con radiografia,
—
3000 BFR per la modifica della protesi provvisoria,
—
1000 BFR per aggiustamenti tecnici dopo il collocamento della protesi,
per un totale di 132000 BFR.
L'importo veniva accettato dalle parti. I periti consideravano inoltre che l'infortunio aveva prodotto
—
un'incapacità permanente parziale (IPP) dell'I%, dovuta alla perdita di quattro incisivi e di un canino,
—
un' danno estetico di carattere leggero, con rapporto 2/7, a causa di una cicatrice al labbro inferiore.
3.
Questa stima non è stata contestata dalle parti, che sono tuttavia in contrasto tra loro sull'ammontare del risarcimento del danno che ne deriva.
Con lettera 29 marzo 1984 indirizzata al ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha offerto come risarcimento la somma complessiva di 120000 BFR, così suddivisa:
—
60000 BFR per l'incapacità permanente parziale,
—
60000 BFR per il danno estetico,
con gli interessi a partire dal giorno della pronuncia della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] chiede che voi dichiariate adeguata detta offerta.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA]
—
accetta la somma di 60000 BFR offerta per il danno estetico,
—
chiede la somma di 200000 BFR per 1'IPP,
—
chiede l'attribuzione di interessi compensativi a partire dalla data dell'infortunio e di interessi di mora al 12% a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza.
4.
Per
l'incapacità permanente parziale
il sig. [OSCURATO:PERSONA] esige la somma di 200000 BFR dal momento che il massimale della garanzia contemplata nella polizza assicurativa stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] per i rischi inerenti alle colonie di vacanze è di 20000000 di BFR. Egli considera che questo importo massimo è contemplato per una IPP del 100% e che occorre pertanto concedergli l'l% dell'indennità massima stabilita.
Tale domanda, basata su di una confusione tra la valutazione del danno e l'ammontare della garanzia, non può essere accolta. Indipendentemente dalla garanzia, si tratta di risarcire tutto il danno e nient'altro che il danno del sig. [OSCURATO:PERSONA]. A mio parere, l'offerta di 60000 BFR fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] per una IPP così minima va ritenuta adeguata.
5.
Sugli interessi
La domanda di interessi compensativi, ammesso che sia ricevibile, benché non sia stata formulata al momento della proposizione del ricorso, non mi sembra fondata. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente osservato che le somme da lei offerte per l'IPP e per il danno estetico sono state calcolate con generosità, con riferimento alla giurisprudenza nazionale, per tener conto « ex aequo et bono » del deprezzamento della moneta e della perdita di interessi.
Per quanto concerne gli interessi di mora, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la fondatezza della domanda.
6.
Vi propongo pertanto
—
di dare atto alle parti di tutti i punti del loro accordo, anche per quanto riguarda il risarcimento del danno estetico,
—
di dichiarare adeguata l'offerta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l'incapacità permanente parziale,
—
di dichiarare che sulle somme attribuite per il danno estetico (60000 BFR) e per 1'IPP (60000 BFR) sono dovuti gli interessi del 12 °/o a decorrere dalla data della vostra sentenza,
—
di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese di causa
(
1
) Traduzione dal francese.