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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47116/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Simone PERELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata nell'interesse di Francesco SPINA in relazione ai reati giudicati con tre sentenze di applicazione della pena (1.

Tribunale di Cosenza in data 7 ottobre 2021;

2. Tribunale di Cosenza in data 12 ottobre 2021;

3. Tribunale di Cosenza in data 16 dicembre 2021), ritenendo che la proposta formulata dall'interessato, con parere parzialmente contrario del pubblico ministero, non fosse rispettosa dell'incremento minimo di pena pari a un terzo da determinare per ciascun reato satellite, avuto riguardo alla riconosciuta recidiva reiterata.

2. [OSCURATO:PERSONA] SPINA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge poiché il limite minimo della porzione di pena da attribuire ai reati satellite, in caso di recidiva reiterata, è quello di un terzo, ma è da rapportare alla pena complessiva e non alla misura di ciascun aumento determinato per ogni singolo reato unificato in continuazione.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale «il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo» (ex multis, Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850).

Il giudice dell'esecuzione ha, invece, erroneamente ritenuto che detto limite di incremento minimo sia da riferire al singolo reato, così omettendo di valutare nel merito la richiesta della parte con la quale si proponeva la pena complessiva di un anno e un mese di reclusione, tenuto conto della più grave pena di otto mesi di reclusione applicata al condannato.

3.2. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa persona fisica, nella piena libertà delle valutazioni di merito, si attenga al richiamato principio di diritto e proceda a nuovo esame della proposta formulata nell'interesse del condannato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Simone PERELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata nell'interesse di Francesco SPINA in relazione ai reati giudicati con tre sentenze di applicazione della pena (1. Tribunale di Cosenza in data 7 ottobre 2021; 2. Tribunale di Cosenza in data 12 ottobre 2021; 3. Tribunale di Cosenza in data 16 dicembre 2021), ritenendo che la proposta formulata dall'interessato, con parere parzialmente contrario del pubblico ministero, non fosse rispettosa dell'incremento minimo di pena pari a un terzo da determinare per ciascun reato satellite, avuto riguardo alla riconosciuta recidiva reiterata. 2. [OSCURATO:PERSONA] SPINA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge poiché il limite minimo della porzione di pena da attribuire ai reati satellite, in caso di recidiva reiterata, è quello di un terzo, ma è da rapportare alla pena complessiva e non alla misura di ciascun aumento determinato per ogni singolo reato unificato in continuazione. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale «il limite minimo di aumento della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo» (ex multis, Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850). Il giudice dell'esecuzione ha, invece, erroneamente ritenuto che detto limite di incremento minimo sia da riferire al singolo reato, così omettendo di valutare nel merito la richiesta della parte con la quale si proponeva la pena complessiva di un anno e un mese di reclusione, tenuto conto della più grave pena di otto mesi di reclusione applicata al condannato. 3.2. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa persona fisica, nella piena libertà delle valutazioni di merito, si attenga al richiamato principio di diritto e proceda a nuovo esame della proposta formulata nell'interesse del condannato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza. Così
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