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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 21800/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 25 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina aggravata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata riconosciuta all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente osservato dalla corte di appello, la prospettazione difensiva si pone in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., che sancisce il divieto di prevalenza di qualunque attenuante sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., senza che ciò, diversamente dai casi oggetto di declaratoria di incostituzionalità, peraltro richiamati nel ricorso, vìoli il dettato costituzionale (sul punto, Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 25 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina aggravata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata riconosciuta all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente osservato dalla corte di appello, la prospettazione difensiva si pone in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., che sancisce il divieto di prevalenza di qualunque attenuante sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., senza che ciò, diversamente dai casi oggetto di declaratoria di incostituzionalità, peraltro richiamati nel ricorso, vìoli il dettato costituzionale (sul punto, Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21800/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris