CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 37717/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3368-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato 2073 [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1462/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad avviare causa avanti il Tribunale di Agrigento avverso la srl [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ex art 2932 cod. civ. il trasferimento del diritto di proprietà relativamente al magazzino oggetto di contratto preliminare non adempiuto dalla società, previo completamento dei lavori promessi, subordinatamente al pagamento da parte sua del residuo prezzo, nella misura effettivamente dovuta. Resistette la società convenuta - che anche avviò separata causa -, contestando la domanda avversaria e chiedendo la risoluzione del patto preliminare per inadempimento della promissaria acquirente. Il Tribunale acragantino ebbe ad accogliere la domanda dell'attrice e la [OSCURATO:SOCIETA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Palermo, che, resistendo la Montalbano, ebbe a rigettare l'impugnazione sull'osservazione che l'effetto risolutivo dell'intimazione ex art 1454 cod. civ. - pacificamente inoltrata dalla società e non osservata dalla Montalbano - era stato superato dalla successiva inequivoca condotta della stessa società, lumeggiante la volontà di mantenere in vita il rapporto contrattuale. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte panormita, articolando unica ragione di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione, anche illustrato con nota difensiva. Ragioni della decisione Il ricorso articolato dalla srl [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile. Con l'unico mezzo d'impugnazione la società ricorrente deduce violazione delle norme portate dagli artt. 1453 e 1454 cod. civ. nonché difetto di motivazione su questione rilevante, posto che la Corte panormita ritenne di seguire indirizzo l giurisprudenziale superato da specifico arresto di questa Corte a sezioni Unite - Cass. n° 553/09 -. Difatti i Giudici territoriali avevano ritenuto che l'effetto risolutorio, conseguente alla diffida ex art 1454 cod. civ. inosservata dalla controparte, poteva esser superato dalla rinunzia ad avvalersene, espressa anche mediante comportamento concludente, dalla parte intimante, mentre un tanto era escluso dall'insegnamento di legittimità citato. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato l'inammissibilità del proposto ricorso per cassazione posto che la società, il legale rappresentante della quale ha rilasciato la procura speciale per questo giudizio di legittimità, risulta già cancellata dal Registro delle Imprese sin dal luglio 2013. L'eccezione sollevata dalla resistente appare fondata, con conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso, perché il mandato speciale al difensore rilasciato da soggetto non abilitato. Difatti con la cancellazione dal Registro delle Imprese la società s'estingue e viene in essere il previsto meccanismo di successione - Cass. SU n° 6070/13 - con individuazione del nuovo soggetto titolare della legittimazione. Di conseguenza, stante che per il giudizio di legittimità il difensore abbisogna d'apposita procura speciale, sicché non può esser utilizzata quella rilasciata in relazione ai gradi di merito, il legale rappresentante della società oramai estinta, in quanto privo di ogni potere di rappresentanza del soggetto venuto meno, non può rilasciare valida procura al difensore - Cass. sez. 5 n° 17360/21, Cass. sez. 2 n° 23563/17 -. Il difetto di valida procura al difensore comporta l'inammissibilità del ricorso a sensi dell'ad 366 n° 5 cod. proc. civ. All'inammissibilità del ricorso segue, ex art 385 cod. proc. civ., la condanna del soggetto che ha rilasciato la procura invalida al difensore - nella specie il sig. [OSCURATO:PERSONA] - alla rifusione verso la Montalbano delle spese di lite di questo giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense siccome indicato in dispositivo. Difatti - Cass. sez. L n° 1392/20 - è tenuto alle spese, in caso di ricorso per cassazione proposto da soggetto societario oramai estinto, l'asserito legale rappresentante che ha rilasciato la procura speciale invalida al difensore, in difetto, come nella specie, di elemento alcuno per poter affermare che il difensore conosceva l'intervenuta estinzione del soggetto falsamente rappresentato - Cass. sez. 5 n° 17360/21 -. [OSCURATO:PERSONA] dovrà anche versare nuovamente il contributo unificato, concorrendone i requisiti di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondare alla Montalbano le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in C 5.200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'ad 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso in Roma nell'adunanza di ca