CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] C. DeMatteis, domiciliazione telematica legale-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Prato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematicalegale-controricorrente-Numero registro generale 11227/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 9162/2026Data pubblicazione 11/04/2026controBanca [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 350/2023 depositatail 12/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano ingiudizio la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendo che:- erano, rispettivamente, moglie e figlio di [OSCURATO:PERSONA],deceduto il 22 agosto 1995, e suoi eredi legittimi;- [OSCURATO:PERSONA] risultava avere sottoscritto il 26 luglio 1995presso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Otranto, cui erasucceduta la [OSCURATO:PERSONA], una richiesta di acquisto diBOT (codice titolo 36255) con scadenza al 30 ottobre 1995 delvalore nominale di £100.000.000 cointestati allo stesso Vicecontee ad [OSCURATO:PERSONA];- lo stesso giorno della morte del [OSCURATO:PERSONA], la Greco risultava aversottoscritto un ordine di vendita del titolo e il ricavato dellavendita era stato riscosso per cassa;- [OSCURATO:PERSONA] era tenuta, quindi, alla restituzione del 50% diquanto riscosso dalla cessione del detto BOT, in quanto sommaricadente nell'asse ereditario;- [OSCURATO:PERSONA] risultava aver firmato il 18 agosto 1995 unadisposizione di vendita di altro BOT (codice titolo 36229), ancheNumero registro generale 11227/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 9162/2026Data pubblicazione 11/04/2026questo del valore nominale di £100.000.000, con scadenza al 15settembre 1995;- sempre il 18 agosto 1995 risultava emesso, sul conto correntedel de cuius, presso la banca convenuta, a firma di Anna MariaViceconte, sorella del de cuius e delegata con idonei poteri, infavore di [OSCURATO:PERSONA], marito della predetta, un assegnodell'importo di £100.000.000;- [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto impartire l’ordine di venditadel detto BOT, in quanto alla data del 18 agosto 1995 si trovavaricoverato in Roma in stato di coma;- l'operazione sì era perfezionata, quindi, per dolo o colpa gravedell'istituto di credito, ed aveva avuto l'effetto di sottrarre all'asseereditario la somma corrispondente al valore del titolo;- [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto percepire il denaro, edera, quindi, tenuta a restituirlo, quanto meno a titolo di indebitoarricchimento;concludevano pertanto chiedendo la condanna della Banca, di AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento di 51.645,69euro, nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di 25.822,84euro;il Tribunale, davanti al quale resistevano la banca, Anna MariaGreco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la domanda,ritenendo, con riferimento alle vicende relative al titolo 36229 ossia leuniche rilevanti ancora in questa sede, che [OSCURATO:PERSONA], conl'emissione dell'assegno in favore di Leo, avesse sottratto denaro dalconto corrente e, conseguentemente, dall'asse ereditario, tanto più che ilbeneficiario Leo non aveva fornito alcuna prova di essere creditore dellamoglie o del de cuius; del pari, la Banca non avrebbe dovuto procederealla negoziazione dell'assegno, considerato che vi era prova, in specietestimoniale, che fosse a conoscenza della morte del correntista;Numero registro generale 11227/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 9162/2026Data pubblicazione 11/04/2026la Corte di secondo grado riformava la decisione con pronunciacassata da questa Corte con ordinanza n. 27585 del 2019, in ragione dellamancata notifica dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] agliappellati contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];la Corte di appello quale giudice del rinvio riformava nuovamente ladecisione osservando che:- la disposizione di vendita del BOT n. 36229 era avvenuta,secondo quanto risultato, alcuni giorni prima della partenza diPietro [OSCURATO:PERSONA] per Roma, per farsi ricoverare a causa dei suoigravi problemi di salute;- la suddetta disposizione era datata 18 agosto 1995 poiché eraprassi dell’istituto bancario apporre la data al momentodell’esecuzione della stessa, avvenuta nel momento dellaricezione del modulo da parte dell’intermediario;- la discrasia tra momento dell’ordine e sua esecuzione era stataallegata solo nel giudizio di appello, deducendo la compilazionedel primo contra pacta, senza però indicare alcun elemento asupporto di quest’ultima, fermo che la mancanza della data inparola non invalidava la disposizione effettuata prima del decessocon sottoscrizione la cui autenticità non era stata revocata indubbio da alcuno, sicché la banca era tenuta a dar séguito adessa;- [OSCURATO:PERSONA], sorella di Pietro, era titolare di un’ampiadelega ad operare traendo assegni anche all’ordine proprio oltreche di terzi, sul conto corrente, sicché l’emissione dell’assegno infavore del marito era legittima, oltre a non manifestare alcunulteriore collegamento con la vendita del BOT;- la banca aveva correttamente pagato l’assegno in questionequando posto all’incasso, poiché la morte del traente,Numero registro generale 11227/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 9162/2026Data pubblicazione 11/04/2026presupposta dagli appellanti come conosciuta dall’istituto,successiva all’emissione, lasciava inalterati gli effetti del titolo;- la banca aveva in particolare la facoltà di pagare l’assegnopresentato dopo il termine di cui all’art. 32, legge assegni, e aisensi del successivo art. 35, risultando che il correntista avevatratto il titolo quando ancora in vita;- l’azione svolta nei confronti della banca era contrattuale e quellanei confronti degli altri convenuti era d’indebito arricchimentosicché l’eccepita prescrizione era decennale e non decorsa;avverso questa decisione ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] DePropris e [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi;resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Anna MariaViceconte e la [OSCURATO:PERSONA];le parti hanno depositato memorie.Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2722, 1175, 1176, 1357, 1358, 1375, 1710, 2697, cod. civ.,115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato inparticolare obliterando quanto complessivamente emerso dall’istruttoriaovvero che:- la disposizione di vendita del BOT era rimasta senza data;- non erano stati indicati i tempi e modi di trasmissione del modulonecessario all’intermediario;- la conseguente discrasia sulla datazione, indicata come coerentecon la prassi bancaria, era stata smentita dalla vendita dell’altroBOT n. 36255, in cui disposizione, esecuzione e accredito eranostati contestuali;- vi era stato quindi successivo e abusivo riempimento della datadella disposizione di vendita da parte della banca, che non avevaNumero registro generale 11227/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 9162/2026Data pubblicazione 11/04/2026dimostrato di aver avuto indicazioni su tale apposizione da partedel cliente agendo d’accordo con lo stesso;- la datazione abusivamente apposta corrispondeva a un giorno icui [OSCURATO:PERSONA] era ricoverato a Roma in stato di coma e nonpoteva impartire ordini di sorta;- la banca si era quindi resa inadempiente rispetto al mandato adscribendum;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 360, n. 5, 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe conclusivamente obliterato, senza spiegazioni, il riempimentopostumo di data della disposizione di vendita, e dunque l’inadempimentodel mandato ad scribendum;con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1704, 1710, 1176, 1375, 1394, 1395, 350, n. 5, cod. proc. civ.,poiché la Corte di appello avrebbe errato in particolare mancandoimmotivatamente di considerare che vi era stata infedele esecuzione delmandato da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell’emettere a favore delmarito l’assegno coperto dalla provvista della vendita del BOT, in apertoconflitto d’interessi poiché senza alcuna concreta giustificazione chesupportasse un interesse anche del mandante rappresentato, in quelmomento in stato di coma;con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1396, 1398, 1722, n. 4, 1728, 1175, 1176, 32 e 35 r.d. n. 1736del 1933, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato mancando di considerare che:- l’atto gestorio della mandataria, ossia l’emissione dell’assegno,era stato posto in essere quando il correntista era vivo anche sein stato di coma, ma era stato pagato dopo 11 giorni quando eramorto come la banca sapeva anche tenuto conto che presso lafiliale lavorava la sorella del de cuius, [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11227/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 9162/2026Data pubblicazione 11/04/2026- trascorso il termine di otto giorni – che durante il quale la leggeassegni prevede che l’ordine di non pagare non abbia effetto senon spirato quel tempo di presentazione del titolo, indicando chein mancanza di tale ordine il trattario può pagare anche dopo iltermine stesso – la banca poteva e avrebbe dovutodiligentemente rifiutare il pagamento avendo saputo della mortee, dunque, dell’evento estintivo della procura della traente.Considerato cheil primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per lastretta connessione, sono inammissibili;le censure mirano innanzi tutto a una rilettura istruttoria estraneaalla presente sede di sola legittimità, e nemmeno si misuranocompiutamente con le complessive ragioni decisorie del Collegio disecondo grado, prospettando inoltre fatti nuovi che non si dimostraquando specificatamente allegati e discussi nei gradi di merito;la Corte di appello ha considerato che la disposizione di vendita erarimasta senza data, ma ha rimarcato che questo profilo non invalidava lastessa, e tale ratio non è puntualmente censurata, anzi prospettandosi chevi sarebbe stato un inadempimento di un mandato ad scribendum di cuinon si dimostra l’allegazione, implicante accertamenti di fatto, davanti aigiudici di merito;infatti, la Corte territoriale non ha affermato la sussistenza di un talee diverso mandato, ma ha ritenuto in parte implicitamente ma nelcomplesso del tutto univocamente – in fatto, ferma la sopra detta validitàdella disposizione di vendita – che l’ordine in parola era immediatamenteoperativo a prescindere dalla successiva datazione corrispondente alla suaconcreta esecuzione, i cui tempi avrebbero potuto in tesi ritenersiintegrare un diverso ritardo mai venuto in discussione e affattoprospettato: in altri termini, senza alcun mandato a individuare successiviNumero registro generale 11227/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 9162/2026Data pubblicazione 11/04/2026tempi di esecuzione dell’ordine di vendita, fatto diverso e nell’anticipatosenso nuovo, e inammissibilmente indicato in questa sede;anzi, la censura neppure si misura con l’ulteriore osservazione dellaCorte distrettuale per cui la stessa discrasia tra momento dell’ordine e suaesecuzione risultava allegato «solo» (pag. 8) in secondo grado, e dunque,nella logica del rilievo, tardivamente;in questo quadro, la “prassi” ovvero “condotta” bancaria – la primacompiutamente esistente o meno, fattuale e non normativa – non halogicamente alcuna incidenza, ed è stata richiamata dalla Cortedistrettuale solo per spiegare la ragione concreta, in quella contingenza,dei fatti come storicamente avvenuti;nella descritta ricostruzione fattuale non vi è stato quindi alcunabusivo riempimento “postumo” – locuzione (pag. 15 del ricorso) cheulteriormente allude, in tesi, a forme di estinzione del supposto mandato,per l’assunto di sopravvenuta capacità d’intendere e volere connessa allostato di coma, mandato ad scribendum di cui, come detto, non è statadimostrata la tempestiva allegazione in sede di merito nei termini quiesposti – ma semplicemente un’esecuzione differita rispetto al giorno dellacompiuta disposizione validamente manifestata: le censure, in questosenso, eludono la ragione decisoria fattuale per rileggere diversamente gliaccadimenti;non vi pertanto alcun omesso esame, alcuna radicale carenzamotivazionale, alcuna violazione del regime legale delle prove e delladistribuzione dei relativi oneri, ma solo l’inammissibile proposta di unriesame di merito;varrà in particolare ribadire che secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte (cfr. la nomofilachia esemplificabile conCass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass.,18/02/2021, n. 4304, Cass., 22/09/2023, n. 27100), in tema divalutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto aNumero registro generale 11227/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 9162/2026Data pubblicazione 11/04/2026fondamento degli invocati artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul pianodell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché,in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole daparte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsaapplicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, censurabilecircoscritto quadro, qui non venuto idoneamente in rilievo, dell’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940);ciò posto, la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ., è idonea peraltro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio (dellalibera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) in assenzadi una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valutisecondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoriasoggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell’art. 115, cod.proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio denunciando che ilgiudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regolacontenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove nonintrodotte dalle parti, in ipotesi disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli, e dunque, logicamente, non anche che ilmedesimo, come nella fattispecie, nel valutare le prove proposte dalleparti, ha finito per attribuire un significato logico-fattuale, tra quelliplausibilmente possibili, diverso da quello atteso dalle parti stesse, omaggior forza di convincimento ad alcuni elementi di prova piuttosto chead altri (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n.16598, pag. 33);ancora, la violazione dell’art. 2697, cod. civ., si configura solamentese il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere dellaprova in modo erroneo, attribuendo cioè, come non accaduto nellafattispecie, l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne eraNumero registro generale 11227/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 9162/2026Data pubblicazione 11/04/2026onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n.16598, pag. 35);il terzo motivo è inammissibile;la censura non si misura con la ragione decisoria poggiata, in fatto,sulla “delega” ad emettere assegni anche in “proprio” – ovvero a propriofavore senza il limite di una debenza del de cuius nei confronti dellasorella – con cui il delegante aveva affidato, quindi, alla delegata, lapossibilità di agire al pari di sé quale titolare del conto, rispondendoproprio questo all’interesse gestorio dello stesso;il prospettato conflitto d’interessi è risultato così escluso, e la tesisecondo cui vi sarebbe stato un depauperamento senza ragione si scontracon tale risultanza ovvero con il titolo gestorio della delegata;il quarto motivo è inammissibile;la censura mira a sostenere, conclusivamente, che scaduto iltermine di 8 giorni della richiamata legge assegni, la banca trattariaavrebbe potuto e con diligenza dovuto rifiutare il pagamento del titoloavendo avuto conoscenza della morte del correntista;la prospettazione assume un accertamento fattuale non avallatodalla Corte territoriale e lo poggia su elementi di fatto nuovi o privi di ognipotenziale decisività, come la circostanza che una dipendente della filialebancaria era la sorella del defunto, di cui non risulta l’allegazione nédimostrazione nelle fasi di merito, o la circostanza che avrebbero saputodella morte dipendenti dell’istituto con non meglio qualifiche e modalitàformali ovvero impegnative per l’istituto;ne deriva già solo per questo la completa inammissibilità;il motivo allude, inoltre, alla “agevole riscontrabilità della morte” deldelegante prima del pagamento sia pure comunque dopo la traenza (pag.18), con estinzione della procura dell’emittente traente, ma non è datoNumero registro generale 11227/2023Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 9162/2026Data pubblicazione 11/04/2026sapere sulla base di quali circostanze ad ogni modo fattuali sarebbedovuta risultare tale “agevole riscontrabilità”;peraltro, la censura non si misura con la statuizione della Corteterritoriale secondo cui l’assegno tratto dalla delegata nel momento in cuiil delegante era in vita non impediva alla banca di pagare il terzobeneficiario: anzi, nello stesso motivo si continua ad assumere la facoltà dirifiutare il pagamento, e dunque non l’obbligo, in base alla notizia“ufficiosa” della morte del delegante, come visto frutto di un assuntofattuale estraneo alle risultanze avallate dal Collegio di merito o comunqueapprezzabili decisivamente sul punto;ne deriva quanto anticipato;l’alterno esito dei giudizi di primo e secondo grado giustifica lacompensazione delle spese processuali del presente grado. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedei ricorrenti, in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 04/02/2026.Il PresidenteChiara Graziosi