CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 16812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15246/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cron. 967/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositatoil 15.0 4 .202 1 ; Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04.05.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 05.01 .2020, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Bari il riconoscimento del proprio diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto nel quale egli aveva assistito la parte privata quale difensore antistatario. 2. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, deduceva: - di aver presentato la domanda di distrazione delle spese unitamente al ricorso introduttivo del giudizio presupposto, depositato in data 30.01.2006 innanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro ; - che il giudizio di merito era stato definito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 549/2015; - che stante l’inadempimento dell’INPS , il professionista aveva introdotto due giudizi di esecuzione (pignoramento presso terzi); che, secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19883/2019, la fase esecutiva doveva ritenersi tuttora pendente alla data della domanda di equa riparazione, non essendo stato ancora soddisfatto il credito del ricorrente. 3. Il giudice monocratico rigettava la pretesa indennitaria, rilevando che il Lojodice non poteva essere considerato parte del giudizio di merito presupposto, mentre la fase esecutiva, nei procedimenti in cui si era articolata, non aveva superato i termini della ragionevole durata. 4. Proponeva opposizione il Lojodice, insistendo nella pretesa indennitaria; si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, il qualeresisteva alla domanda. Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 5. All’esito, con decreto n. cron. 967/2021, la Corte d’Appello di Bari rigettava l’opposizione e, per quel che ancora rileva nella presente sede di legittimità, così statuiva: a) dichiarava inammissibile la domanda di indennizzo relativa alla fase di merito del giudizio presupposto, in quanto il ricorrente non era stato parte dei procedimenti di cognizione introdotti innanzi al Tribunale di Bari, alla Corte d’Appello di Bari e alla Corte di Cassazione, promossi nell’esclusivo interesse della parte assistita, irrilevante essendo, a tal fine, la domanda di distrazione delle spese presentata dal Lojodice quale avvocato antistatario; b) dichiarava che il ricorrente aveva assunto la qualità di parte, con diritto di agire iure proprio per l’equa riparazione, solamente con la proposizione del giudizio di esecuzione; c) dichiarava, in parte qua, la domanda infondata, ritenuto che nessuna delle articolazioni della fase esecutiva aveva superato i termini di ragionevole durata. In particolare: c1) un primo processo esecutivo, relativo alle spese liquidate nella sentenza n. 14609/2008 del Tribunale di Bari, era stato dichiarato estinto il 26.01.2010 su istanza dello stesso ricorrente; c2) un secondo processo esecutivo, relativo alle spese liquidate nella sentenza 5814/2010 della Corte d’Appello di Bari, era stato sospeso su opposizione dell’INPS con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando ancora non erano stati superati i termini di ragionevole durata; c3)la durata del giudizio di opposizione all’esecuzione non poteva essere computata nella fase esecutiva, ma doveva essere considerata separatamente: a tal proposito, il giudice di merito rilevava che il giudizio, introdotto con citazione del 08.07.2016, era stato dichiarato estinto in data 13.09.2017, provvedimento Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 quest’ultimo impugnato con appello del 23.12.2017, accolto con sentenza del 29.08.2019, che aveva disposto la rimessione della causa al primo giudice. La Corte distrettuale osservava quindi che la causa di opposizione all’esecuzione, dall’introduzione della lite alla data di deposito del ricorso per equa riparazione (e detratto il periodo di mesi 3 e giorni 10 decorso tra la pronuncia di primo grado e l’impugnazione) aveva avuto una durata di 3 anni, 5 mesi e 28 giorni, contenuta entro i limiti della ragionevole durata (pari ad anni 5) per due gradi di giudizio. 6. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo. 7. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 8. In prossimità dell’adunanza , il ricorrente ha depositato istanza di rimessione del fascicolo alle Sezioni Unite, respinta con provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del 3maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico, articolato, motivo di ricorso è così rubricato: «Unico motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 93 –100 e 112 cod. proc. civ. – omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio –erronea motivazione e violazione artt. 1 bis e 3, comma 1, Legge n. 89/2001 e dell’art. 6 par. 1 Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo –omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 19883/2019». 1.1 Con il primo profilo della censura, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe travisato la propria domanda, in quanto egli non avrebbe indicato come giudizio presupposto, Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 rispetto al vantato diritto all’equa riparazione, la causa promossa nell’interesse del proprio assistito, ma lo speciale procedimento introdotto nel proprio esclusivo interesse ai sensi dell’art. 93 c.p.c. per ottenere la distrazione delle spese. Né egli avrebbe chiesto al giudice di merito di valutare la ragionevole durata di due distinti procedimenti, l’uno di cognizione e l’altro di esecuzione, avendo invece dedotto un unico giudizio presupposto, la cui fase di cognizione, relativa alla domanda ex art. 93 c.p.c. proposta innanzi Tribunale e alla Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, e alla Corte d i Cassazione, avrebbe dovuto essere valutata unitariamente con la fase di esecuzione, introdotta con gli atti di pignoramento presso terzi e, a dire del ricorrente, mai conclusa, con conseguente frustrazione del diritto riconosciuto in sede cognitiva. 1.2. Sotto altro aspetto, il Lojodice sostiene che la Corte distrettuale, nel negargli la qualità di parte nella fase di cognizione del giudizio presupposto, avrebbe disatteso l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’avvocato munito di procura che chiede la distrazione delle spese agisce per un diritto proprio ed autonomo, e dunque fa valere una situazione giuridica soggettiva distinta da quella del proprio assistito. 1.3. Il ricorrente lamenta, ancora, la violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritto dell’Uomo, ritenuto che il diritto del Lojodice alla distrazione delle spese è stato definitivamente riconosciuto sulla base di una decisione giudiziaria definitiva e vincolante, in relazione alla quale sarebbe insorto il dovere dello Stato di assicurarne l’effettiva realizzazione, cosicché la fase di merito (volta all’accertamento Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 del diritto) e la fase esecutiva (volta alla sua effettiva realizzazione), seguendo l’insegnamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019 , avrebbero dovuto essere considerate come un unicum , soggetto alla disciplina della legge n. 89/2001 per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione del ricorso per la distrazione delle spese e l’effettiva soddisfazione del credito (ad oggi non avvenuta), con esclusione della sola parentesi temporale tra l’emissione del provvedimento definitivo della fase di merito e la data di avvio dell’esecuzione. 2. Il motivo di ricorso risulta infondato sotto tutti i profili in cui è prospettato. 2.1. Non può innanzitutto trovare accoglimento la tesi del ricorrente, secondo cui l’istanza di distrazione delle spese costituirebbe la domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93 c.p.c., nel quale l’avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe pertanto legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884). Si è chiarito che la domanda di distrazione delle spese, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 809 del 14/01/2011, Rv. 616326), non presenta i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione della causa, o in sede di precisazione delle conclusioni, o anche nella comparsa conclusionale, sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivoe decadenziale proprio della domanda giudiziale. Il distrattario, inoltre, non è gravato dall’onere della prova della sua dichiarazione di anticipazione delle spese, la quale è da ritenersi vincolante per il giudice, nel senso che questi non ha alcun margine di sindacato su di essa. Conseguentemente, il provvedimento che dispone sulla distrazione, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, è considerato alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso. (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 31033 del 27/11/2019; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8562 del 26/03/2021). In coerenza con tali principi, si è affermato che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il difensore può far luogo non già all’impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione dell’errore materiale (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 16037 del 07/07/2010). L’istanza di distrazione ha dunque valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 pendente tra le parti principali, al cui esito –e ai cui tempi – resta condizionata. Accessorietà, peraltro, di secondo grado, giacché derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria dell’istanza di liquidazione delle spese (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022). 2.2. Il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, ha dunque escluso che l’avvocato antistatario possa aver diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto il conseguimento della pronuncia sulla distrazione è evento che dipende, sia nell’anche nel quando, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l’insorgere del relativo processo, sicché l’istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio (viepiù di secondo grado), non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa “principale” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022). Tale conclusione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non si risolve in una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: infatti, “… sebbene l’art. 86 c.p.c. abiliti l’avvocato alla difesa personale in giudizio, una cosa è l’agire a tutela d’un proprio diritto, altra è utilizzare il patrocinio di terzi per veicolare in aggiunta una pretesa propria di carattere dipendente. L’art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 ragionevoli il “suo” processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto” (così, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022, peraltro citata dallo stesso ricorrente). Deve essere pertanto confermata la pronuncia della Corte d’Appello di Bari, nella parte in cui ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal Lojodice contro il Ministero della Giustizia, per l’irragionevole durata della fase cognitiva del giudizio presupposto, nella quale egli non ha assunto la veste diparte. 2.3. Quanto alla fase esecutiva, nella quale il Lojodice ha agito in proprio mettendo in esecuzione la pronuncia di distrazione delle spese disposta in suo favore, il ricorrente denunciala violazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019, in ragione dei quali il giudice di merito non solo avrebbe dovuto considerare unitariamente le fasi di merito ed esecutiva, ma avrebbe anche dovuto considerare pendente il procedimento esecutivo sino al definitivo soddisfacimento del credito in esso fatto valere. Anche tale profilo dell’unico motivo di ricorso è infondato. Si deve innanzitutto premettere che i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019 si riferiscono all’ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto a sua volta ad oggetto un giudizio di equa riparazione e, all’esito dello stesso, lo Stato sia risultato debitore (inadempiente) dell’indennizzo Pinto. Infatti “… il plesso normativo introdotto dalla Legge Pinto ha una sua autonomia e specificità all’interno del Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 sistema generale delle obbligazioni in cui è parte lo Stato, inserendosi in un contesto che nasce dalla necessità di rispetto dell’art. 6, par. 1 CEDU sulla base della giurisprudenza della Corte edu.[….]. In definitiva, con specifico riferimento ai giudizi rimessi all’esame di queste Sezioni Unite, il creditore dell’indennizzo Pinto che abbia promosso un’azione esecutiva nei confronti dello Stato per ottenere la soddisfazione del proprio credito potrà pretendere il riconoscimento del diritto alla ragionevole durata del processo unitariamente considerato fino a quando non sarà divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale che ha pienamente realizzato l’interesse del creditore” (così in motivazione Cass., Sez. Un. Sentenza n. 19883 del 23/07/2019). La successiva Ordinanza n. 18577/2022 di questa Corte ha ribadito in motivazione che “l’una fase e l’altra [quella cioè cognitiva e di esecuzione ndr] si saldano tra loro allorché il procedimento d’equa riparazione costituisca esso stesso il giudizio presupposto di un’ulteriore domanda di equa riparazione”. Orbene, tale circostanza non ricorre nel caso di specie, ritenuto che il credito fatto valere dal Lojodice non ha natura indennitaria, ma ha ad oggetto le spese di lite liquidate con distrazione(peraltro all’esito di un giudizio presupposto che nulla ha a che vedere con l’equa riparazione) per il pagamento delle quali egli ha introdotto due procedimenti di esecuzione presso terzi nei confronti dell’INPS , de i quale il giudice di merito ha accertato la definizione entro i termini di ragionevole durata. Di talché, i principi invocati dal Lojodice, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla irragionevole durata delle fasi cognitiva ed esecutiva promosse per far valere Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 un credito indennitarioex lege Pinto nei confronti dello Stato , non possono trovare applicazione nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] , peraltro, nel sostenere che il giudizio di esecuzione sarebbe anc ora pendente per il solo fatto de lla mancata soddisfazione del credito vantato nei confronti dell’INPS, oltre ad invocare principi del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie sostanziale all’esame, non si è in alcun modo confrontatocon le argomentazioni del decreto impugnato, il quale ha rilevato che un primo p.p.t. si era estinto su istanza dello stesso ricorrente, mentre un secondo procedimento esecutivo era stato sospeso in pendenza di opposizione all’es ecuzione ; giudizio di opposizione, quest’ultimo, che – secondo quanto accertato dal giudice di merito –alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione non aveva superato i termini di ragionevole durata. 2.4. Si deve peraltro rilevare che, potendo il difensore distrattario rivolgere sempre le proprie pretese anche direttamente nei confronti della parte rappresentata, la doglianza circa l’irragionevole durata dei tempi processuali di soddisfazione del credito professionale avrebbe comunque dovuto essere “assistita quantomeno da allegazioni sulla effettiva incapienza del cliente nel soddisfare il credito, donde la sofferenza per la dilatazione irragionevole dei tempi del giudizio presupposto” (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, richiamata da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022; nonché Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022, la quale esclude che in capo all’istante possa venirsi a configurare un danno di natura patrimoniale, per essere i compensi comunque Ric. 2021n.15246 sez. S2 - CC . 04.05 .2023 dovuti all’avvocato dal proprio cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali). Orbene, nella fattispecie, il ricorrente non ha allegato alcunché circa l’eventuale incapienza del proprio assistito, o circa l’impossibilità di rivolgersi direttamente a quest’ultimo per neutralizzare il dedotto pregiudizio derivante dal ritardo nella soddisfazione del credito fatto valere. 3. Il ricorso è pertanto rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo . 5. Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915). P