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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 45647/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 21 settembre 2020 la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza.

Il ricorrente ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto il divieto di rincasare non più tardi delle ore 22 e di ,non u cire prima delle ore 6, non essendosi «ve, ,IDICq fatto trovare presso la propria abitazione e 00:50 del 18 agosto 2016; ha violato anche la disposizione che gli prescriveva di presentarsi la domenica tra le ore 10 e le ore 12 e ogni qual volta sia richiesto preso l'Ufficio di P.S. competente, non essendosi presentato in data 8 maggio 2016.

La pena è stata così commisurata: anni uno e mesi due di reclusione, ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, oltre alla riduzione per il rito prescelto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso censura la mancata valutazione degli elementi positivi in ordine alla meritevolezza di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la evidente genericità dei motivi addotti.

Manca ogni riferimentifspecifico alla vicenda oggetto del giudizio e al percorso argomentativo espresso nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 21 settembre 2020 la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza. Il ricorrente ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto il divieto di rincasare non più tardi delle ore 22 e di ,non u cire prima delle ore 6, non essendosi «ve, ,IDICq fatto trovare presso la propria abitazione e 00:50 del 18 agosto 2016; ha violato anche la disposizione che gli prescriveva di presentarsi la domenica tra le ore 10 e le ore 12 e ogni qual volta sia richiesto preso l'Ufficio di P.S. competente, non essendosi presentato in data 8 maggio 2016. La pena è stata così commisurata: anni uno e mesi due di reclusione, ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, oltre alla riduzione per il rito prescelto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso censura la mancata valutazione degli elementi positivi in ordine alla meritevolezza di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la evidente genericità dei motivi addotti. Manca ogni riferimentifspecifico alla vicenda oggetto del giudizio e al percorso argomentativo espresso nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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