CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 32067/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
trasf. – decreto ex art. 43 t.u. 2001 non impugnato -effetti Ud.07/11/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1492/2019 R.G. proposto da : DELL’[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso SENTENZA CORTE D ’ APPELLO PERUGIA n. 410/2018 depositata il04/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] - cui subentrò l’erede [OSCURATO:PERSONA]Orso in corso di causa - convenne in giudizio il Comune di Narni, chiedendone la condanna alla restituzione di un terreno di sua proprietà, irreversibilmente trasformato senza emissione del decreto di esproprio per l’ampliamento di un cimitero, e al risarcimento dei danni; che il comune emise, in data 1° febbraio 2010, il decreto di acquisizione “sanante” ex art. 43 t.u. n. 327/2001 e liquidò il danno in € 3.300,00; che il tribunale di Terni dichiarò il suddetto decreto (non impugnato dinanzi al giudice amministrativo) opponibile alla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] e preclusivo della domanda restitutoria, in quanto emesso e consolidatosi prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale (con sentenza 8 ottobre 2010 n. 293 ) dell’art. 43 cit., e ha comunque condannato il comune al risarcimento del danno quantificato in € 5410,00; che la Corte d’appello di Perugia, con sentenza 4 giugno 2018, in accoglimento dell’appello del Comune di Narni, ha rigettato le domande attoree; che la corte ha rilevato la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove aveva operato una indebita duplicazione risarcitoria, avendo liquidato alla [OSCURATO:PERSONA] un danno che il comune aveva già risarcito (quale condizione del meccanismo sanante) con il decreto di acquisizione del terreno, ex art. 43 t.u. 2001, che lo stesso tribunale correttamente aveva ritenuto a lei opponibile; che [OSCURATO:PERSONA]Orso ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di Narni. CONSIDERATO che con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 t.u. 2001 e 2043 c.c., per avere la sentenza impugnata accreditato la tesi del consolidamento dell’effetto acquisitivo riconducibile al decreto non impugnato ex art. 43 cit., senza tuttavia considerare che si trattava di una vicenda usurpativa non sanabile e inidonea a tramutare ex post una lesione ingiusta in giusta; che il motivo è infondato; che il ricorrente intende avvalersi della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 cit. (per difetto di delega legislativa) per far travolgere il decreto acquisitivo emesso dal Comune di Narni e, di conseguenza, coltivare la domanda restitutoria già proposta; che, tuttavia, è principio generale che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide sugli effetti irreversibili già prodottisi, in quanto la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la stessa, ancorché successivamente rimossa dall’ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall’esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall’ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato (v., con riferimento all’art. 43 t.u. del 2001, Cons. di Stato, sez. IV, 5012/2015); che, nella specie, il provvedimento autoritativo, ex art. 43 cit., è stato emesso ed è diventato definitivo (perché non impugnato) prima della caducazione della disposizioneattributiva del potere (in via generale, Cons. di Stato, sez. II, n. 2580/2022), con la conseguenza che esso aveva prodotto effetti irreversibili non incisi dalla dichiarazione diincostituzionalità successivamente intervenuta con sentenza n. 293/2010; che tale ratio decidendi non è scalfita dalle doglianze circa la illegittimità del meccanismo di acquisizione cd. sanante, proposte dal ricorrente e già vagliate dal giudice costituzionale, seppur con riferimento all’istituto successivamente introdotto dal legislatore con l’art. 42-bisnel t.u. del 2001 (v. Corte cost. n. 71/2015); che il ricorso è rigettato; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 3.200,00, oltre spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,