CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1349/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 17/A -ricorrente - contro I.M.A.I.E. –[OSCURATO:PERSONA] per la tutela degli [OSCURATO:PERSONA] ed Esecutori – in liquidazione, in persona de i commi s sari liquidatori pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Guido d’Arezzo, -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Roma depositat o il 1° dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto:stato passivo - esecutore opere musicali - privilegio - [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositatoil 1° dicembre 201 5, che aveva accolto solo parzialmente la sua opposizione avverso lo stato passivo dell’I.M.A.I.E. –[OSCURATO:PERSONA] per la tutela degli [OSCURATO:PERSONA] ed Esecutori –in liquidazione; - il Tribunale ha riferito che l’organo liquidatorio dell’Istituto aveva riconosciuto il credito dell’odierno ricorrente, vantato a titolo di compenso per l’utilizzo di fonogrammi musicali relativi a prestazioni artistiche di cui era stato esecutore, limitatamente all’importo di euro 802,04; - a seguito dell’opposizione allo stato passivo con cui si chiedeva l’ammissione, in via privilegiata, dell’ulteriore importo di euro 6.357,83, ha disposto, condividendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio,l’ammissione, in via chirografaria, del credito per un complessivo maggiore importo di euro 1.057,00; -il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso l’I.M.A.I.E. – [OSCURATO:PERSONA] per la tutela degli [OSCURATO:PERSONA] ed Esecutori –in liquidazione; [OSCURATO:PERSONA]: -va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente sul fondamento del mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 99 legge fall., in quanto il decreto è stato comunicato il 2 dicembre 2015 – circostanza non controversa – per cui la notifica del ricorso effettuata il successivo 4 gennaio risulta tempestiva, avuto riguardo al fatto che il 1°, il 2 e il 3 gennaio 2016 erano giorni festivi (rispettivamente Capodanno, sabato e domenica), cui è conseguito il differimento della scadenza del termine; - nel merito, con il primo motivo il ricorrent e denuncia l ’omesso, insufficiente e/o contraddittorio esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nell’esatta definizione del quantuma lui spettante, nonché la violazione e/o falsa degli art t. 116, secondo comma, e 210 cod. proc. civ., nella parte in cui il Tribunale non ha fatto discendere le «dovute conseguenze» dalla manc ata ottemperanza dell’ordine di esibizione da parte della I.M.A.I.E. in liquidazione; -il motivo è inammissibile; -quanto al prospettato vizio di motivazione, si osserva che l’invocato paradigma normativoriguarda l'omesso esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico; - da ci ò consegue che non rientra nel l’ambito di tale paradigma la deduzione del mancato esame dell’«esatta definizione del quantum spettante al Sig. [OSCURATO:PERSONA] » , trattandosi di questione relativa alla sussistenza del diritto e non già di un fatto controverso, secondo la riferita interpretazione deldettato normativo; - in merito alla denunciata violazione di legge, la doglianza non si confronta con la ratio dedicendi, secondo la quale il mancato deposito da parte della I.M.A.I.E. in liquidazione della documentazione oggetto dell’ordine di esibizione era ininfluente ai fini della decisione a causa della mancata prova del dirittovantato dall’istante; - in ogni caso, si rammenta che d all'ingiustificata inosservanza dell'ordine diesibizione di documenti emesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. il giudice può desumere argomenti di prova in pregiudizio della parte che non ha osservatol'ordine, ma il suo mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di potere discrezionalerimesso al giudice di merito (cfr. Cass. 27 gennaio 2017, n. 2148; Cas. 13 agosto 2004, n. 15768); - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1282, primo comma, cod. civ. e 71-septies, 73 e 73-bisl. 22 aprile 1941, n. 633, per aver il decreto impugnato negato il riconoscimento degli interessi in ragione del difetto di specifica allegazione della loro data di decorrenza; -il motivo è infondato; - la domanda di insinuazione dell’odierno ricorrente ha per oggetto i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi delle previsioni contenute nella l.n. 633 del 1941 (vedi, in particolare, gli artt. 71-septies, 73, primo comma,73-bis e 84); -nel vigore della disciplina pro tempore vigente i l compenso per copia privata dei fonogrammi (art. 71-septies l.n. 633 del 1941) era prelevato dalla S.I.A.E. che ne versava una quota parte all’I.M.A.I.E., la quale a sua volta lo ripartiva tra gli aventi diritto; - invece, i compensi per le utilizzazioni secondarie dei fonogrammi (artt. 73,73- bis e 84 l.n. 633 del 1941) erano prelevat i direttamente dall'I.M.A.I.E., il quale provvedevaalla determinazione dell’ ammontare spettante a ciascun artista interprete o esecutore e alla relativa comunicazioneentro il primo mese di ciascun trimestre e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentirgli la riscossione del suo compenso ( entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco); - orbene, è principio generale quello , espresso dall’art. 1282, primo comma, cod. civ.,per cui nelle obbligazioni pecuniarie i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto (salvo che la legge o il titolostabiliscano diversamente); -tali interessi – c ontrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria –hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, possono essere attribuitisoltanto su espressa domanda della parte(cfr. Cass. 25 novembre 2 021, n. 36659; Cass. 19 settembre 2016, n. 18292); - da ciò consegue che è onere della parte indicare in modo sufficientemente puntuale il giorno della decorrenza degli interessi o, comunque, gli elementi fattuali da cui desumere agevolmente il momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile; - pertanto, il Tribunale , nel negare il riconoscimento degli interessi legali sul fondamento del mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere sullo stesso gravante, ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, per cui la relativa decisione si sottrae alla censura prospettata; - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2751-biscod. civ. e 71-septies, 73 e 73 - bis l. n. 633 del 1941, nonché dell’omesso, insufficiente e/o contraddittorio esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver il Tribunale escluso che il credito ammesso al passivo fosse riconducibile a un credito dalavoro b enché discendente dall’utilizzo da parte di terzi di registrazioni contenenti prestazioni artistiche rese dall’istante; -il motivo è infondato; -l’invocato art. 2751 bis , n. 2 cod. c iv., nella formulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti « le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale [e non intellettuale, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 1 del 29 gennaio 1998] dovute per gli ultimi due anni di prestazione»; - deve escludersi che i compensi in oggetto presentino natura retributiva, poiché non sono previsti quale remunerazione per lo svolgimento di un’attività lavorativa – diversamente dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell’opera dell’ingegno –, ma conseguono allo sfruttamento economico dell a prestazione lavorativa già realizzata, in relazione all’(eventuale e successiva ) utilizzazione dei fonogrammi su cui l’esecuzione è riprodotta da parte di terzi; - si tratta di diritti di natura patrimoniale, dunque, che non sono direttamente collegati all’esecuzione di una prestazione lavorativa, ma discendono da esso in relazione alla fruizione del risultato della stessa da parte di terzi che si verifica senza un ulteriore intervento dell’esecutore; -tali diritti, se trovano la loro giustificazione nell’esigenza di riservare a chi ha eseguito la prestazione la partecipazione ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento economico della stessa, non ricadono, tuttavia,nella previsione dell'art. 2751 bis , n. 2, cod. civ. , il cui ambito di operatività è circoscritto ai crediti derivanti dall’esecuzione di un’attività lavorativa e non si estende anche a quelli derivanti dalla fruizione della stessa; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - in considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione oggetto del terzo motivo di ricorso, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.ul spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel