CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2026
Cassazione n. 08474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifensore come in atti, Ud. 16/10/2025rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; Adunanza camerale- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona delCommissario prefettizio e legale rappresentante “pro tempore”,domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] SABIA;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 3467/2024, della Corte d’appello di Napoli,depositata in data 02/09/2024;Numero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale inData pubblicazione 04/04/2026data 16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi,per la cassazione della sentenza n. 3467/24, del 2 settembre2024, della Corte d’appello di Napoli, che – accogliendo il gravameesperito dal Comune di Giugliano in Campania avverso lasentenza n. 4280/22, del 2 dicembre 2022, del Tribunale di NapoliNord – ne ha respinto la domanda risarcitoria, relativa ai dannisubiti dall’immobile di sua proprietà, sito in Giugliano inCampania, in conseguenza di un allagamento da acque reflue efognarie, avvenuto nella mattinata del 1° ottobre 2018, la cuiresponsabilità ella ascriveva all’Ente municipale.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna di aver adito l’autoritàgiudiziaria per conseguire il ristoro dei danni all’immobile di suaproprietà, adibito a civile abitazione e sito in via [OSCURATO:PERSONA] del suddetto Comune.Deduceva, a sostegno della sua pretesa risarcitoria, che daoltre venti anni le infrastrutture fognarie municipali eranodiventate, a fronte di un’ampia espansione demografica delComune, assolutamente inefficienti: di conseguenza, il sistema didrenaggio comunale era spesso collassato con allagamento dellestrade circostanti. Nel caso, poi, dell’allagamento che avevainteressato il suo immobile, l’allora attrice assumeva che lo stessofosse da ascrivere alla particolare inadeguatezza del collettorefognario, assai sottodimensionato, realizzato al di sotto della viaSanta Caterina da Siena.Verificatosi già nel febbraio 2018 un allagamento, durante ilquale erano collassate le spalle laterali di cemento armato delNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026collettore fognario comunale, unitamente alla sovrastante strada(tanto che l’impianto fognario era rimasto “a cielo aperto”),l’amministrazione comunale – con ordinanza del Sindaco del 10aprile 2018, n. 27 – null’altro aveva disposto se non l’ordine,rivolto ai cittadini le cui proprietà erano state interessate dalfenomeno, di accedere alle stesse “esclusivamente attraverso ilpercorso pedonale di proprietà del Sig. P. Biagio, adiacente allastrada chiusa, sino a quando non si sarà provveduto al ripristinodelle infrastrutture interessate”.In mancanza di ulteriori misure per mettere in sicurezza lazona, “il giorno 1° ottobre 2018, in occasione di una pioggia, lavoragine creatasi a seguito del crollo della strada” – riferiscesempre la ricorrente – “si era riempita di acqua piovana e,straripando, aveva generato un vero e proprio fiume di liquamiche aveva iniziato a scorrere tra i fabbricati e che aveva invasoVia [OSCURATO:PERSONA] oltre che tutte le strade prospicientie gli immobili ivi presenti”.Deducendo, appunto, tali circostanze, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio il Comune di Giugliano per vederneaffermata la responsabilità, nonché per ottenerne la condanna alrisarcimento dei danni.Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava sologenericamente – a dire dell’odierna ricorrente – la prospettazionecarattere eccezionale delle precipitazioni che avevano interessatoil territorio comunale il 1° ottobre 2018.Disposto dall’adito Tribunale lo svolgimento di consulenzatecnica d’ufficio, l’ausiliario depositava telematicamente il proprioelaborato, in relazione al quale l’odierna ricorrente reiterava, nellenote per l’udienza a trattazione scritta dal 28 febbraio 2022, leopposizioni formulate durante le operazioni peritali, sotto il profilodel divieto di acquisizione dei nuovi documenti depositati dalNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026Comune in tale sede, soprattutto perché riguardanti fatticostitutivi delle domande e delle eccezioni, impugnando, perquanto di ragione, le conclusioni del consulente.Accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria, la decisioneveniva riformata in appello, su gravame del Comunesoccombente, essendo stata ritenuta sussistente “la provadell’eccezionalità dell’evento alluvionale” e, dunque, del casofortuito, idoneo ad esonerare il convenuto dalla responsabilità exart. 2051 cod. civ.3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – comedetto – di due motivi.3.1. Il primo motivo denuncia – ai sensi, rispettivamente, deinn. 3) e 4) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – violazionee falsa applicazione degli artt. 112, 115, 156, 191 e 194 cod. proc.civ., e dell’art. 92 disp. att. cod. proc. civ., oltre che dell’art. 2697,comma 2, cod. civ., nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 2051 cod. civ.Premette la ricorrente che quella demandata all’ausiliario erauna consulenza di natura deducente, “finalizzata cioè alla meravalutazione tecnica di fatti oggettivi ed, in particolare, al controllodi elementi di prova già acquisiti al processo”.Difatti, l’incarico demandatogli, “esaminati gli atti edispezionati i luoghi di causa”, era quello di stabilire – quanto allaeziologia dei danni lamentati – quali fossero, o fossero state, “lecause di tali infiltrazioni, distinguendo i processi causaliastrattamente possibili da quelli concretamente probabili nellaspecifica situazione per cui è causa, così come emergente dalladocumentazione ritualmente prodotta in atti dalle parti e dalleosservazioni e rilievi compiuti dallo stesso Consulente,Numero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026soffermandosi, in particolare, nell’esame dello specifico processocausale dedotto dalla stessa parte attrice nel proprio attointroduttivo, verificandone l’effettiva efficienza eziologica inrelazione allo specifico evento di danno eventualmente accertatoin risposta al quesito che precede”. Parimenti, al consulente erastato demandato di accertare “se in concorso con l’individuatoprocesso causale si siano poste ulteriori concause, preesistenti,concomitanti o sopravvenute, imputabili a fattori naturalisticiesterni, a terzi o alla stessa proprietà attorea, che abbiano potutoeludere, aggravare o assorbire le cause eventualmente accertatein risposta al quesito che precede”.Orbene, come emerge dalla lettura dei quesiti, “il riferimentoalla documentazione ritualmente prodotta in atti dalle parti ed alleosservazioni e rilievi compiuti dallo stesso Consulente sui fatti edpercipiente)”, sebbene “esplicitamente formulato dal Giudice, conriferimento alle cause delle infiltrazioni”, era da intendersi riferito– secondo la ricorrente – per “ragioni logiche e sistematiche”,anche al quesito “strettamente e specularmente collegato alprecedente”, ovvero quello “relativo all’accertamento delleeventuali ulteriori concause, integranti l’esimente del caso fortuitoex art. 2051 cod. civ.”.Ciò nonostante, il consulente nominato, “sin dai primi accessi,ha travalicato i propri poteri, indebitamente trasformando unaCTU deducente in percipiente, addirittura al di là delle specificheautorizzazioni del Giudice in corso di operazioni peritali: e ciòproprio con riferimento al profilo più rilevante della presentecausa, la eventuale esistenza della esimente del fortuito”, che haritenuto integrato, nel caso di specie, in ragione del ravvisatocarattere eccezionale delle precipitazioni del 1° ottobre 2018.A tale conclusione, tuttavia, l’ausiliario affermava di esserepervenuto “sulla scorta della dichiarazione del Tecnico di parteNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026convenuta”, osservando che quello del 1° ottobre 2018 era daritenersi “evento eccezionale”, come “può evincersi dai datipluviometrici disponibili”, visto “che il pluviografo di Calvizzanoappartenente alla rete «Campania live» ha registrato circa 60 mmdi pioggia in meno di un’ora, a cui corrisponde un periodo diritorno di circa 100 anni”.Lamenta, pertanto, la ricorrente che il consulente d’ufficio, “inmerito alla eventuale sussistenza del fortuito, si è limitato a«riferire», in due soli righi, alcuni dati pluviometrici disponibili,senza indicare altro: senza cioè riferire in modo chiaro ed univoconé la fonte da cui ha attinto i dati (indirizzo internet, pagina opartizione del sito ecc. ecc.: indica solo, genericamente, una tal«rete ‘Campania live’»), né la data della ipotetica registrazioneche viene riportata, né la fonte degli ulteriori dati di confronto,addirittura per un «periodo di ritorno di circa 100 anni»; e senzacomunque nemmeno riprodurre o documentare per iscritto, nelcorpo della perizia od in allegato alla stessa, i dati attinti, comeavrebbe preteso la più basilare forma di diligenza”.Oggetto, pertanto, di tempestiva contestazione da partedell’allora attrice, le affermazioni della CTU circa la sussistenzadel fortuito ricevevano una radicale “stroncatura” – si legge inricorso – da parte della sentenza del primo giudice.Esso, infatti, nell’affermare che la prova del fortuito era “deltutto mancata da parte del convenuto”, escludeva pure chemeritassero “condivisione le deduzioni operate dal nominato CTUin ordine alla presunta portata eccezionale dei fenomeni pluvialiche hanno colpito il Comune di Giugliano in Campania il giornodell’evento dedotto in lite (ossia il 1° ottobre 2018), poichédesunte dal Consulente da elementi mai ritualmente acquisiti alprocesso”.Difatti, si legge sempre nella sentenza del primo giudice, “ilCTU ha messo in evidenza l’eccezionalità delle piogge in questioneNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026basandosi, in primo luogo, su non meglio precisati dati tratti dal«pluviografo di Calvizzano», che, da un lato, mai hanno formatooggetto di rituale produzione in atti da parte del convenutoComune entro i termini di legge (anche al fine di sottoporli alcontraddittorio tra le parti) e, dall’altro lato, non risultano in alcunmodo oggettivamente verificabili”, e ciò perché “unilateralmenteasseriti dallo stesso Consulente di parte convenuta eassiomaticamente «verificati» dal CTU, senza, tuttavia, alcunpreciso riferimento alle fonti oggettive di pubblicazione evalidazione del dato”.Orbene, a fronte di questa “chiara e lucida ricostruzione”,risulterebbe “davvero inspiegabile” – sostiene la ricorrente – “laposizione diametralmente opposta assunta dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata”.Secondo la Corte partenopea, “se è vero che il Comuneconvenuto si è costituito tardivamente nel giudizio di primogrado”, tale circostanza, comunque, “non esclude la proponibilitàdel fatto impeditivo della domanda, previsto dall’art. 2051 cod.civ. (caso fortuito)”, giacché esso “forma oggetto di un onereprobatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, allerelative preclusioni istruttorie, ma non anche di un’eccezione insenso stretto”, donde la conclusione per cui “non assume alcunrilievo la circostanza che il dato pluviometrico non sia statoprodotto dal Comune di Giugliano”.Richiama, sul punto, la sentenza impugnata “lagiurisprudenza di legittimità”, la quale “ha predicato che ilconsulente nominato dal giudice, nei limiti delle indaginicommessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, puòacquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delleparti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioniistruttorie vigenti a loro carico – tutti i documenti necessari alfine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che nonNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento delladomanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo,quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti aprovare fatti principali rilevabili d’ufficio” (la Corte partenopearichiama Cass. Sez. Un., sent. 1° febbraio 2022, n. 3086).Nella specie, essa conclude, “il dato pluviometrico relativoall’evento del 1° ottobre 2018 è stato reperito dal c.t.u. inadempimento dell’apposito quesito conferitogli dal giudice e nelrispetto del contraddittorio tra le parti, avendo assicurato adentrambe – in particolare all’attrice, [OSCURATO:PERSONA] – lapossibilità di interloquire e controdedurre in relazione ad esso”.Osserva, per contro, la ricorrente che il citato arresto delleSezioni Unite “non ha ritenuto di potenziare indiscriminatamentei poteri del CTU”, avendo inteso ribadire, in particolare, il “divietodella cd. «consulenza meramente esplorativa», non potendodisporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegnaabitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova diquanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suotramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o acompiere un’indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanzenon debitamente provati”.Su tali basi, pertanto, si sostiene che la Corte napoletana“erroneamente non ha rilevato” che “l’attività svolta dalConsulente d’Ufficio ha prodotto la nullità totale o parziale dellaCTU, dal momento che questi non ha limitato la propria indagineall’esame delle risultanze probatorie fornite dalle parti, ma haintrodotto nel processo, senza garantire il contraddittorio (artt.112 e 115 cod. proc. civ.) ed in assenza di autorizzazione delGiudice (art 194 cod. proc. civ., 92 disp. att. cod. proc. civ.), inmerito all’evento dannoso di cui è causa ed ai relativi datipluviometrici, delle generiche «informazioni», non verificate efondate solo su di una dichiarazione del CTP del Comune diNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026Giugliano: informazioni peraltro fornite del Consulente, conviolazione del suo obbligo di rispondere con precisione e coerenzaai quesiti sottopostigli dal Giudice (art. 191 cod. proc. civ.),anziché su supporto documentale, sotto forma di meri «dati» dareperire in modo imprecisato su internet”.Sicché in tal modo la Corte d’appello, “attraverso lavalorizzazione dell’illegittimo comportamento del CTU, ha finitoper consentire l’ingresso in Giudizio, con violazione pure dell’art.2697, comma 2, cod. civ. (onere della prova in senso soggettivo),di inesistenti prove che avrebbero dovuto essere fornite dalle partie, quindi, ha consentito al Comune di Giugliano di supplireimpropriamente al mancato espletamento, da parte sua,dell’onere probatorio in relazione alla esimente del caso fortuito”.Inoltre, i denunciati “errores in procedendo”, si sostiene,hanno portato pure alla violazione e falsa applicazione dell’art.2051 cod. civ., “perché, in conseguenza di essi, la Corte di Appelloha erroneamente ritenuto la sussistenza nel caso di specie deipresupposti dell’esimente del caso fortuito”, ma ciò “in assolutocontrasto con la costante interpretazione ed applicazione dellanorma da parte della giurisprudenza”. In base ad essa, infatti,“l’accertamento del fortuito, rappresentato dall’evento naturaledelle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmenteorientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, idati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico dilocalizzazione della res oggetto di custodia”, con verifica che “vaoperata sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente forniti dallaparte onerata (cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporaleamplissimo – quanto meno di numerosi decenni – e non limitatoad un angusto intervallo” (è citata Cass. Sez. 3, ord. 11 febbraio2022, n. 4588).Numero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/20263.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo.Si sostiene che la Corte partenopea, “nell’acquisiresurrettiziamente le affermazioni del CTU ha omesso qualsiasiindagine, anche mediante rinnovazione od integrazione di CTU, inordine all’evento meteorologico di cui è causa che era privo deirequisiti o comunque non era stato indagato dall’Ausiliario inordine ai requisiti per assurgere, in base alla elaborazionedottrinale e giurisprudenziale sopra richiamata, a caso fortuito, inrelazione alle indispensabili caratteristiche della eccezionalità edella imprevedibilità”.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,il Comune di Giugliano in Campania, chiedendo che la stessa siadichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. La ricorrente ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati.8.1. Il primo motivo è fondato, per quanto di ragione.Nello scrutinarlo, deve osservarsi che lo stesso – enucleando,all’interno delle oltre 34 pagine (da 10 a 43) che il ricorso dedicaalla sua illustrazione, il suo “baricentro”, così superati i dubbi sulNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026rispetto del canone di chiarezza e sinteticità codificato dall’attualetesto dell’art. 366 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile –può così sintetizzarsi.Da un lato, vi è la censura secondo cui “l’attività svolta dalConsulente d’Ufficio ha prodotto la nullità totale o parziale dellaCTU, dal momento che questi non ha limitato la propria indagineall’esame delle risultanze probatorie fornite dalle parti, ma haintrodotto nel processo, senza garantire il contraddittorio (artt.112 e 115 cod. proc. civ.) ed in assenza di autorizzazione delGiudice (art 194 cod. proc. civ., 92 disp. att. cod. proc. civ.), inmerito all’evento dannoso di cui è causa ed ai relativi datipluviometrici, delle generiche «informazioni», non verificate efondate solo su di una dichiarazione del CTP del Comune diGiugliano: informazioni peraltro fornite del Consulente, conviolazione del suo obbligo di rispondere con precisione e coerenzaai quesiti sottopostigli dal Giudice (art. 191 cod. proc. civ.),anziché su supporto documentale, sotto forma di meri «dati» dareperire in modo imprecisato su internet”.Dall’altro, vi è, invece, la duplice doglianza di violazionedell’art. 2697 cod. civ. (per essersi esclusa la responsabilità delComune in ragione di una prova del fortuito non fornita dalla parteche ne era onerata) e dell’art. 2051 cod. civ.; in particolarequesta seconda doglianza si incentra sul rilievo che l’utilizzazionedi dei dati suddetti sarebbe avvenuta “in assoluto contrasto conla costante interpretazione ed applicazione della norma da partedella giurisprudenza”, in quanto, in base ad essa, “l’accertamentodel fortuito, rappresentato dall’evento naturale delleprecipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientatoda dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d.pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione dellares oggetto di custodia”, con verifica che “va operata sulla basedi soli dati obiettivi”.Numero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/20268.1.1. Ciò detto, la prima delle due censure non è fondata.8.1.1.1. Nessuna nullità “assoluta” inficia, infatti, laconsulenza tecnica d’ufficio (e di riflesso, quindi, la sentenzaimpugnata).Invero, tale vizio, ipotizzabile per violazione del principio delladomanda e di quello dispositivo, ricorre (secondo quantoaffermato da Cass. Sez. Un., sent. 1° febbraio 2022, n. 3086, Rv.663786-06) esclusivamente nel caso in cui il consulente procedaall’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalleparti a fondamento, rispettivamente, della domanda proposta odelle eccezioni sollevate, salvo in quest’ultimo caso – ovveroquello delle eccezioni – che non si tratti di fatti principali rilevabilid’ufficio. In relazione ad essi, per vero, il consulente mutua dalgiudice – il cui “generale potere” di “rilevare le eccezioni in sensolato si traduce nella rilevazione anche dei fatti impeditivi,modificativi o estintivi della pretesa ove questi, sebbene nonprecedentemente allegati dalla parte, emergano tuttavia dagli attidi causa” – analoga potestà, che gli deriva della sua funzione diorgano ausiliario, e ciò perché mai potrebbe “opporsi al giudiceche i fatti in parola siano venuti a sua conoscenza non motuproprio, ma attraverso le indagini commissionate al CTU, che luistesso avrebbe potuto compiere se non avesse avuto la necessitàdi servirsi di un esperto”; sicché “è immune da vizi la decisioneche, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzianche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi,modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedottidalla parte, siano stati accertati dal consulente nell’espletamentodell’incarico” (così, testualmente, Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del2022, cit., pag. 28). D’altra parte, e a maggior ragione, si osservasempre nel citato arresto delle Sezioni Unite, i limiti relativiNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026all’apprezzamento “motu proprio” dei fatti principali, che sianoData pubblicazione 04/04/2026posti a fondamento di domanda ed eccezioni (e sempre consalvezza, per queste ultime, dei fatti rilevabili “ex officio”) nonvalgono per “i fatti secondari”, ovvero quelli “privi di efficaciaprobatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fattiprincipali”, sicché, in relazione ad essi, il consulente risulta“legittimato ad acquisire ogni elemento necessario a rispondereai quesiti demandatigli dal giudice”, purché, però, “si tratti di fattiaccessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico dellaconsulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo postidirettamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delleparti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (cfr.,nuovamente, Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, cit., pag.29). Su tali basi, dunque, le Sezioni Unite reputano che “ilconsulente possa estendere il proprio giudizio anche ai fatti che,pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili,non essendovi ragione di vietare in tal caso al CTU, pur se nematuri la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fattiaccessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta aiquesiti, i fatti conoscibili da chiunque”, compresi persino quei fattiche, “pur non costituendo oggetto di espressa indicazione”,risultino “in qualche modo già ricompresi nelle allegazioni delleparti” (ancora una volta Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022,cit., sempre pag. 29).Tuttavia, per venire al punto che maggiormente interessa,perché evocato dal motivo di ricorso, poiché “sovente laconoscenza che il consulente matura in ordine ai fatti rilevabiliofficiosamente, ai fatti accessori, ai fatti pubblicamente accessibilie ai fatti impliciti nell’oggetto della domanda” – rammentano leSezioni Unite – “avviene per il tramite di fonti documentali nonoggetto di produzione a cura delle parti”, si pone il problema delcoordinamento del potere del consulente con il regime delleNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026preclusioni istruttorie; problema, tuttavia, risolvibile constatandoData pubblicazione 04/04/2026come “i poteri di cui il consulente tecnico dispone nel dareesecuzione all’incarico promanino direttamente dal giudice che loha nominato e siano perciò esercitabili – segnatamente sotto ilprofilo istruttorio che è quello che qui rileva – negli stessi limiti incui sarebbero esercitabili dal giudice”, sicché deve concludersicome al consulente tecnico, al pari del giudice, “non si applichinole preclusioni processuali ordinariamente vigenti a carico delleparti” (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, cit., pagg. 30-32).Ciò, naturalmente, non significa che l’attività del consulentenon incontri alcun limite, giacché il medesimo – proprio nellamisura in cui “mutua” i propri poteri da quelli del giudice – “nonpotrà deflettere nell’attività che comporta l’accertamento dei fattie la raccolta dei documenti significativi ai fini dell'espletamentodel mandato peritale, la cui introduzione nel giudizio non è ritualeopera di parte, dalla necessità che su di essi il confronto tra leparti si esplichi nel modo più idoneo a garantirne il diritto didifesa” (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, cit., pag. 41).L’assenza di tale confronto (id est: di contraddittorio tra le parti)comporta, dunque, la nullità relativa della consulenza “rilevabilead iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successivaall’atto viziato o alla notizia di esso” (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086del 2022, cit., pag. 51).8.1.1.2. Orbene, in applicazione di tali principi al caso dispecie, deve concludersi che la sentenza impugnata risulta esentedai vizi processuali ipotizzati a suo carico.Infatti, nella fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. (comerammenta, del resto, la stessa Corte partenopea), la sussistenzadel caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra “res”ed evento dannoso, sebbene sia oggetto di un onere probatorioche grava sul custode, “soggiacendo, pertanto, alle relativeNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026preclusioni istruttorie”, non costituisce “anche un’eccezione insenso stretto” (Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2016, n. 13005, Rv.640385-01); di conseguenza, tale fatto, così come potevaformare oggetto di rilievo officioso da parte del giudice, benpoteva essere accertato dal CTU, senza che se ne possa predicarel’estraneità all’indagine tecnica demandatagli. E ciò anche perchéil quesito devoluto all’ausiliario includeva l’individuazione di“ulteriori concause” – rispetto alle condizioni in cui versava ilsistema fognario del Comune convenuto – “preesistenti,concomitanti o sopravvenute, imputabili a fattori naturalisticiesterni, a terzi o alla stessa proprietà attorea, che abbiano potutoeludere, aggravare o assorbire le cause eventualmente accertate”delle infiltrazioni; concause tra le quali, infatti, ben poteva farsiritentare l’eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche.D’altra parte, l’indagine del consulente ben poteva estendersipure al fatto “accessorio” (rispetto a quello – non oggetto,appunto, di eccezione in senso stretto, bensì di rilievo officioso –costituito dal fortuito, “sub specie” di eccezionalità delleprecipitazioni atmosferiche) rappresentato dal “datopluviometrico relativo all’evento del 1° ottobre 2018”, all’uopopotendo l’ausiliario utilizzare anche “fonti documentali nonoggetto di produzione a cura delle parti”, purché, sulle stesse,fosse assicurato il contraddittorio delle parti.Orbene, la sentenza impugnata dà atto espressamente che inrelazione a tale dato pluviometrico ebbe a svolgersi “ilcontraddittorio tra le parti”, essendo stato “assicurato adentrambe – in particolare all’attrice, [OSCURATO:PERSONA] – lapossibilità di interloquire e controdedurre in relazione ad esso”.Sicché la censura che intendesse mettere in discussione taleaffermazione, presupporrebbe la dimostrazione che l’eccezione dinullità sia stata, a tempo debito, tempestivamente formulata,nella prima udienza o difesa successiva alla stessa, trattandosi diNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026nullità solo relativa; e ciò perché il presente caso esula, per leragioni sopra illustrate, dal solo che potrebbe comportare lanullità assoluta della consulenza: ovvero l’accertamento d’ufficiodi fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamentodella domanda o (come, in ipotesi, nella vicenda che occupa) delleeccezioni.Tuttavia, avuto riguardo alle note per l’udienza a trattazionescritta del 28 febbraio 2022, richiamate dalla ricorrente a pag. 7del proprio atto d’impugnazione (del cui contenuto questa Corteè abilitata a prendere visione, per la natura di “error inprocedendo” del vizio denunciato con la prima delle due censurein cui si articola il presente motivo di ricorso), emerge che l’alloraformulare alcuna eccezione di nullità.La nullità relativa non lamentata in quella sede, pertanto, nonpuò trovare utile seguito in questa sede: e la censura è infondata.8.1.2. Merita, viceversa, accoglimento, per quanto di ragione,la seconda delle censure in cui si articola sempre il primo diricorso.Si è visto, infatti, come la ricorrente – oltre alla denuncia diuna supposta nullità della consulenza per violazione delle normeprocedurali sopra meglio indicate (e che avrebbe anche l’effettodi tradursi in una violazione dell’art. 2697 cod. civ., atteso che ladimostrazione del caso fortuito sarebbe avvenuta “dispensando”la parte convenuta in giudizio dall’onere di provare talecircostanza) – lamenti pure una violazione dell’art. 2051 cod. civ.Tale ultima doglianza è fondata, dovendo ribadirsi che“l’accertamento del «fortuito» rappresentato dall’evento naturaledelle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmenteorientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, idati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico diNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026localizzazione della res oggetto di custodia” (così, in motivazione,Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2018, n. 2482, Rv. 647936-01; insenso conforme Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30521,Rv. 655971-03; Cass. Sez. 3, ord. 11 febbraio 2022, n. 4588, Rv.663781-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2025, n. 14677, Rv.674984-01).Nel caso che occupa, la sentenza impugnata ha attributorilievo ad un dato che non si comprende neppure se (o in qualemisura) riguardi specificamente il Comune di Giugliano inCampania, dal momento che essa fa riferimento ai “datipluviometrici del 1.1.2018 del limitrofo Comune di Calvizzano”,dati, peraltro, attinti da una fonte di rilevazione (un non meglioprecisato sito internet denominato “Campania online”) della quales’ignora se rientri tra quelle gestite dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – aventi nel [OSCURATO:PERSONA] diMeteorologia e [OSCURATO:PERSONA] (CNMCA), a Pratica diMare, il suo polo centrale per previsioni e dati – o da altri entichiave del settore e a vario titolo qualificabili come pubblici, qualiquelli che includono il [OSCURATO:PERSONA] (COAMet), icentri di montagna (CAMM) e le c.d. “ARPA” regionali.La necessità, del resto, che i dati pluviometrici non solo siriferiscano, in via specifica e diretta, al luogo ove risulti collocatala “res” oggetto di custodia (nella specie, il tratto del collettorefognario municipale sito nella via [OSCURATO:PERSONA] da Siena delComune di Giugliano in Campania: e non esclusa la possibilità difare riferimento a dati di zone limitrofe, purché si motivi in modoespresso sulla plausibile estensibilità a quella per cui è causa), mache siano anche acquisiti da fonti di rilevazione pienamentedella giurisprudenza di questa Corte.Infatti, se è vero che, in presenza di eventi atmosfericieccezionali, neppure l’avvenuta dichiarazione dello stato diNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026emergenza da parte delle autorità pubbliche all’uopoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]specificamente preposte – secondo la disciplina un tempo previstadall’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e oggi dettata dald.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezionecivile” – fa presumere la sussistenza del caso fortuito (cfr. Cass.Sez. 3, ord. n. 2482 del 2018, cit.; in senso conforme Cass. Sez.3, ord. 31 maggio 2019, n. 14861, Rv. 654206-01), deve, amaggior ragione, ritenersi che la ricorrenza dello stesso, qualefattore esonerativo dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.,possa essere affermata solo quando i dati pluviometrici rivelatricidel carattere eccezionale delle precipitazioni siano attinti da fonticerte e qualificate, per tali intendendo quelle affidabili, la cuisoggetto rilevatore o da altre circostanze, analiticamente indicate.La censura di violazione dell’art. 2051 cod. civ. è, pertanto,fondata.8.2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbitodall’accoglimento, per quanto di ragione, del primo.9. In conclusione, va accolto, per quanto di ragione, il primomotivo di ricorso e la sentenza impugnata cassata in relazione,con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelledel presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguenteprincipio di diritto:“le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di casofortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quando assumono icaratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, daaccertarsi sulla base dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti«dati pluviometrici») di lungo periodo, riferiti al contesto specificoNumero registro generale 5410/2025Numero sezionale 4051/2025Numero di raccolta generale 8474/2026Data pubblicazione 04/04/2026di localizzazione della «res» oggetto di custodia e da attingersi dafonti certe e qualificate”. P.Q.MLa Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo diricorso, dichiarando il secondo assorbito il secondo, e cassa inrelazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione, per la decisione sul merito e perla liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16ottobre 2025.Il Presidente