CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 7487-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]', 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3063/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La CTR della Lombardia, con sentenza nr3063/2019,adita dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rigettava l'appello della contribuente avverso la pronuncia della CTP di Pavia con cui era stato ritenuto corretto l'accertamento induttivo dell'Amministrazione finanziaria promosso ex ad 39 comma I lett D del D.P.R. 600/1973 con la sola eccezione del recupero a tassazione dell'importo di C 18.480,00 relativo alle auto concesse in comodato gratuito a società terze. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava ,condividendo il ragionamento del primo giudice, che la concessione in uso di una unità locale alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentasse una operazione antieconomica per la quale si doveva presumere l'onerosità anche avendo riguardo ai rapporti fra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di medesima compagine sociale e medesimo amministratore. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. La ricorrente ha depositato memoria con cui fa presente l'opportunità di riunire questo procedimento ad altri pendenti fra le stesse parti e riguardanti diversi anni di imposta ( Rg 7481/2020; 7485/2020 e 3881/2021). La Corte ritiene che la causa debba essere rimessa alla sezione V cui sono stati rinviati i procedimenti per i quali si invoca la riunione. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla sez V. Roma 14.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA 1# CANCELlif44