Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 1967

Cassazione n. 14568/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il 22/10/1967 avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15/11/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'11/1/2018 dal Tribunale di Alessandria, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al punto 2) della contestazione, anno di imposta 2010, perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena per la residua imputazione di cui all'art. 2, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione il Bianchi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà e mancanza di motivazione.

Con le prime due censure si contesta lo sviluppo argomentativo della sentenza, che risulterebbe viziato per aver confermato la condanna soltanto in forza di elementi indiziari, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; la sintetica motivazione (peraltro, neppure numerata) si fonderebbe su meri criteri presuntivi, che non attesterebbero la consumazione del reato in termini oggettivi, né, tantomeno, il dolo specifico richiesto dall'art. 2.

La Corte di appello, inoltre, non avrebbe valutato la tipicità del settore nel quale operava la società del ricorrente, "Telemania s.a.s.", specie in termini di tempi, di costi, di valori medi e di congruità dei prezzi, così come di fatturato; diversamente, avrebbe constatato che tutti quelli riferibili alla società del Bianchi sarebbero stati in linea con il mercato, e non avrebbero dovuto ingenerare alcun dubbio.

La sentenza, ancora, sarebbe viziata con riguardo alle cosiddette cartiere dalle quali la 'Telemania" avrebbe acquistato i prodotti poi rivenduti, la cui natura illecita sarebbe stata affermata solo per meri indizi e, soprattutto, senza alcuna prova della relativa c:onsapevolezza in capo al ricorrente; con la precisazione, peraltro, che la società non avrebbe acquistato soltanto da questi soggetti, ma anche da altri, leader del settore.

Erronea, ancora, sarebbe la valutazione compiuta sui pagamenti, che solo di rado sarebbero stati anticipati; al pari, peraltro, delle considerazioni sul crollo del fatturato avvenuto nel 2011, quando il Bianchi aveva cessato l'attività, tanto che l'ultima fattura contestata risalirebbe al settembre 2010.

In ordine a tutti questi profili, inoltre, la Corte di appello avrebbe trascurato del tutto i motivi di gravame, così come le prove contrarie, che sarebbero state ritenute non attendibili con affermazione apodittica e priva di motivazione; - il difetto di motivazione, ancora, si lamenta quanto alla richiesta derubricazione della condotta ex art. 2 (contestata nel capo 3) in quella di cui all'art. 4, stesso decreto, sulla quale la Corte non si sarebbe pronunciata.

La Corte, peraltro, avrebbe errato la qualificazione giuridica del fatto, non tenendo conto dei costi deducibili comunque sostenuti dal contribuente; d'altronde, per costante giurisprudenza di legittimità il delitto di cui all'art. 2 non sarebbe configurabile a fronte di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti, come contestato nel caso di specie e pacificamente riscontrato con i costi sostenuti dalla società; - la violazione di legge, ancora, è contestata con riguardo all'intestazione della sentenza, che conterrebbe un riferimento alle conclusioni delle parti in udienza palesemente errato, dato che questa sarebbe stata celebrata con rito camerale, ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 149 del 2020, senza alcun cenno nella stessa sentenza.

Le conclusioni delle parti - che l'atto dovrebbe per legge contenere - sarebbero, dunque, mancanti; - da ultimo, si censura l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 3) al 27/10/2021, che la Corte avrebbe dovuto dichiarare, come richiesto dall'appellante; in senso contrario, peraltro, non potrebbe esser richiamata la normativa speciale di cui all'art. 83, d.l. n. 18 del 2020 - e, dunque, la nota sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 -, dato che, alla prima data, il gravame sarebbe già pervenuto presso la Corte ma l'udienza non sarebbe stata ancora fissata (né lo sarebbe stata fino prima dell'il maggio). [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultimo motivo, in punto di prescrizione del reato.

5. Le precedenti doglianze, in tema di responsabilità, trascurano invece che la Corte di appello ha steso al riguardo una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Neppure, peraltro, nei termini dell'omessa pronuncia sui motivi di gravame, dato che le questioni così sollecitate sono state comunque affrontate dai Giudici del merito, direttamente o per implicito, così da interessare ogni profilo oggettivo o psicologico dell'ampia contestazione; nessun rilievo, invece, per le "prove contrarie" che la sentenza avrebbe trascurato, perché richiamate nel ricorso soltanto in termini generici e senza alcuna precisazione.

6. La sentenza impugnata, in particolare, ha evidenziato una pluralità di elementi in fatto - che questa Corte non può ulteriormente valutare - tali da confermare a carico del Bianchi un quadro (quantomeno) indiziario di responsabilità, con assoluta tenuta logica e congruità di argomenti.

Nello specifico, è stato riscontrato che: a) la Telemania aveva avuto un significativo incremento delle vendite dal 2006, ma poi un improvviso crollo di fatturato dal 2011 (su cui "insistevano" anche le fatture emesse nel 2010); b) la quasi totalità delle società dalle quali la "Telemania" si riforniva erano fittizie, come emerso dalle deposizioni degli operanti e, ancor più, dall'assenza di sedi, mezzi e personale idoneo a movimentare quanto risultava documentalmente, così come dall'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

Quanto, poi, alla piena consapevolezza del Bianchi circa la natura di "cartiere" di queste, la Corte di appello ha evidenziato che "Telemania" aveva comprato più del 90% dei prodotti ad un prezzo inferiore a quello corrisposto da queste al fornitore comunitario, nella misura del 15%, tale - per la sua portata - da ingenerare naturalmente sospetti, specie in un professionista del settore come il ricorrente.

Questi, peraltro, era risultato solito applicare una percentuale di "ricarico" molto modesta, nella rnisura del 5%, così da confermare ulteriormente la consapevolezza del meccanismo illecito.

Confermata, ancora, da un dato già sinteticamente sopra richiamato, ossia un anomalo incremento del fatturato nell'arco di cinque anni (da circa 13 milioni di euro ad oltre 76 milioni di euro), poi seguito da un crollo all'introduzione del regime fiscale del reverse charge, che aveva coinciso con la fine degli acquisti dalle "cartiere".

Ancora con forte carattere indiziarlo, poi, la sentenza ha rilevato che i beni erano risultati spediti dal venditore comunitario direttamente presso siti nella disponibilità del Bianchi, e che presso uno di questi ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) erano stati trovati documenti in bianco recanti i timbri di alcune delle "cartiere", così da far figurare fittiziamente un transito (presso queste, interposte) mai avvenuto.

Di seguito, sono state indicate le anomale modalità di pagamento, talvolta contestuale, talvolta addirittura precedente alla consegna del prodotto; ORI che - con argomento non manifestamente illogico - è stato spiegato in sentenza con la consapevolezza dell'imputato della natura fittizia dell'interposta, e della conseguente indisponibilità di questa di un autonomo patrimonio.

Infine, la Corte di appello ha sottolineato che - con riguardo a tutti gli ingenti quantitativi di materiali (formalmente) transitati presso le società "cartiere" - non era stato rinvenuto un solo ordine scritto, né questo era stato offerto dal Bianchi; circostanza, all'evidenza, del tutto anomala, date le rilevanti somme coinvolte.

7. In forza di tutte queste considerazioni - si ribadisce, palesemente solide, congrue e logiche - i Giudici del merito hanno dunque affermato la responsabilità del Bianchi per il delitto di cui all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000, del quale sono risultati tutti i caratteri, materiali e psicologici, senza dunque alcun margine per una richiesta riqualificazione nella diversa condotta di dichiarazione (solo) infedele, ai sensi dell'art. 4, stesso decreto.

Ciò, peraltro, con la precisazione che il reato in rubrica trova applicazione a fronte di fatture per operazioni inesistenti tanto oggettivamente quanto soggettivamente, come da costante giurisprudenza di legittimità qui da ribadire (per tutte, Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, Moiseev, rv. 278378).

8. Inammissibile, poi, è il quinto motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per mancata indicazione delle conclusioni delle parti; la Corte di appello avrebbe affermato che "all'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale", ma ciò sarebbe smentito dal pacifico carattere camerale dell'udienza celebrata il 15/11/2021.

Al riguardo, basti osservare che proprio la disciplina emergenziale da Covid-19, ammettendo il rito camerale, ha implicitamente previsto che, in questo caso, le conclusioni delle parti (di cui alla norma citata) debbano esser quelle contenute negli atti scritti e depositati, a nulla rilevando, dunque, eventuali refusi di stampa come quello qui contestato.

9. Fondato, per contro, è l'ultimo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del residuo reato.

9.1. La violazione dell'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000, relativa all'anno di imposta 2010, è contestata al 27/10/2011; il termine di prescrizione -- pari a 10 anni, ai sensi dell'art. 17, comma 1 -bis, d.

Igs. n. 74 del 2000 - andava dunque a maturare il 27/10/2021.

Tanto premesso, la Corte di merito - in assenza di precedenti sospensioni di cui all'art. 157 cod. pen. - ha valorizzato quella disposta dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

I. 24 aprile 2020, n. 27 (dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogato all'il maggio 2020), così concludendo che il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza di secondo grado (15/11/2021).

9.2. Questa conclusione è errata.

Nel periodo appena richiamato, infatti, era sospeso ex lege il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, oltre che di quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ebbene, nessuno di questi termini era in corso nel procedimento in oggetto, nel quale l'atto di gravame era stato già da tempo depositato (28/5/2018) ed il decreto di citazione in appello sarebbe stato emesso soltanto dopo circa un anno e mezzo (22/10/2021).

9.3. La sospensione ex lege, dunque, non può essere computata ai fini della prescrizione, con la conseguenza che il reato residuo era estinto per decorso del tempo già prima della pronuncia della sentenza di appello.

Che, pertanto, deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.MI.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il 22/10/1967 avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15/11/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'11/1/2018 dal Tribunale di Alessandria, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al punto 2) della contestazione, anno di imposta 2010, perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena per la residua imputazione di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione il Bianchi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà e mancanza di motivazione. Con le prime due censure si contesta lo sviluppo argomentativo della sentenza, che risulterebbe viziato per aver confermato la condanna soltanto in forza di elementi indiziari, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; la sintetica motivazione (peraltro, neppure numerata) si fonderebbe su meri criteri presuntivi, che non attesterebbero la consumazione del reato in termini oggettivi, né, tantomeno, il dolo specifico richiesto dall'art. 2. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe valutato la tipicità del settore nel quale operava la società del ricorrente, "Telemania s.a.s.", specie in termini di tempi, di costi, di valori medi e di congruità dei prezzi, così come di fatturato; diversamente, avrebbe constatato che tutti quelli riferibili alla società del Bianchi sarebbero stati in linea con il mercato, e non avrebbero dovuto ingenerare alcun dubbio. La sentenza, ancora, sarebbe viziata con riguardo alle cosiddette cartiere dalle quali la 'Telemania" avrebbe acquistato i prodotti poi rivenduti, la cui natura illecita sarebbe stata affermata solo per meri indizi e, soprattutto, senza alcuna prova della relativa c:onsapevolezza in capo al ricorrente; con la precisazione, peraltro, che la società non avrebbe acquistato soltanto da questi soggetti, ma anche da altri, leader del settore. Erronea, ancora, sarebbe la valutazione compiuta sui pagamenti, che solo di rado sarebbero stati anticipati; al pari, peraltro, delle considerazioni sul crollo del fatturato avvenuto nel 2011, quando il Bianchi aveva cessato l'attività, tanto che l'ultima fattura contestata risalirebbe al settembre 2010. In ordine a tutti questi profili, inoltre, la Corte di appello avrebbe trascurato del tutto i motivi di gravame, così come le prove contrarie, che sarebbero state ritenute non attendibili con affermazione apodittica e priva di motivazione; - il difetto di motivazione, ancora, si lamenta quanto alla richiesta derubricazione della condotta ex art. 2 (contestata nel capo 3) in quella di cui all'art. 4, stesso decreto, sulla quale la Corte non si sarebbe pronunciata. La Corte, peraltro, avrebbe errato la qualificazione giuridica del fatto, non tenendo conto dei costi deducibili comunque sostenuti dal contribuente; d'altronde, per costante giurisprudenza di legittimità il delitto di cui all'art. 2 non sarebbe configurabile a fronte di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti, come contestato nel caso di specie e pacificamente riscontrato con i costi sostenuti dalla società; - la violazione di legge, ancora, è contestata con riguardo all'intestazione della sentenza, che conterrebbe un riferimento alle conclusioni delle parti in udienza palesemente errato, dato che questa sarebbe stata celebrata con rito camerale, ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 149 del 2020, senza alcun cenno nella stessa sentenza. Le conclusioni delle parti - che l'atto dovrebbe per legge contenere - sarebbero, dunque, mancanti; - da ultimo, si censura l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 3) al 27/10/2021, che la Corte avrebbe dovuto dichiarare, come richiesto dall'appellante; in senso contrario, peraltro, non potrebbe esser richiamata la normativa speciale di cui all'art. 83, d.l. n. 18 del 2020 - e, dunque, la nota sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 -, dato che, alla prima data, il gravame sarebbe già pervenuto presso la Corte ma l'udienza non sarebbe stata ancora fissata (né lo sarebbe stata fino prima dell'il maggio). [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultimo motivo, in punto di prescrizione del reato. 5. Le precedenti doglianze, in tema di responsabilità, trascurano invece che la Corte di appello ha steso al riguardo una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Neppure, peraltro, nei termini dell'omessa pronuncia sui motivi di gravame, dato che le questioni così sollecitate sono state comunque affrontate dai Giudici del merito, direttamente o per implicito, così da interessare ogni profilo oggettivo o psicologico dell'ampia contestazione; nessun rilievo, invece, per le "prove contrarie" che la sentenza avrebbe trascurato, perché richiamate nel ricorso soltanto in termini generici e senza alcuna precisazione. 6. La sentenza impugnata, in particolare, ha evidenziato una pluralità di elementi in fatto - che questa Corte non può ulteriormente valutare - tali da confermare a carico del Bianchi un quadro (quantomeno) indiziario di responsabilità, con assoluta tenuta logica e congruità di argomenti. Nello specifico, è stato riscontrato che: a) la Telemania aveva avuto un significativo incremento delle vendite dal 2006, ma poi un improvviso crollo di fatturato dal 2011 (su cui "insistevano" anche le fatture emesse nel 2010); b) la quasi totalità delle società dalle quali la "Telemania" si riforniva erano fittizie, come emerso dalle deposizioni degli operanti e, ancor più, dall'assenza di sedi, mezzi e personale idoneo a movimentare quanto risultava documentalmente, così come dall'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie. Quanto, poi, alla piena consapevolezza del Bianchi circa la natura di "cartiere" di queste, la Corte di appello ha evidenziato che "Telemania" aveva comprato più del 90% dei prodotti ad un prezzo inferiore a quello corrisposto da queste al fornitore comunitario, nella misura del 15%, tale - per la sua portata - da ingenerare naturalmente sospetti, specie in un professionista del settore come il ricorrente. Questi, peraltro, era risultato solito applicare una percentuale di "ricarico" molto modesta, nella rnisura del 5%, così da confermare ulteriormente la consapevolezza del meccanismo illecito. Confermata, ancora, da un dato già sinteticamente sopra richiamato, ossia un anomalo incremento del fatturato nell'arco di cinque anni (da circa 13 milioni di euro ad oltre 76 milioni di euro), poi seguito da un crollo all'introduzione del regime fiscale del reverse charge, che aveva coinciso con la fine degli acquisti dalle "cartiere". Ancora con forte carattere indiziarlo, poi, la sentenza ha rilevato che i beni erano risultati spediti dal venditore comunitario direttamente presso siti nella disponibilità del Bianchi, e che presso uno di questi ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) erano stati trovati documenti in bianco recanti i timbri di alcune delle "cartiere", così da far figurare fittiziamente un transito (presso queste, interposte) mai avvenuto. Di seguito, sono state indicate le anomale modalità di pagamento, talvolta contestuale, talvolta addirittura precedente alla consegna del prodotto; ORI che - con argomento non manifestamente illogico - è stato spiegato in sentenza con la consapevolezza dell'imputato della natura fittizia dell'interposta, e della conseguente indisponibilità di questa di un autonomo patrimonio. Infine, la Corte di appello ha sottolineato che - con riguardo a tutti gli ingenti quantitativi di materiali (formalmente) transitati presso le società "cartiere" - non era stato rinvenuto un solo ordine scritto, né questo era stato offerto dal Bianchi; circostanza, all'evidenza, del tutto anomala, date le rilevanti somme coinvolte. 7. In forza di tutte queste considerazioni - si ribadisce, palesemente solide, congrue e logiche - i Giudici del merito hanno dunque affermato la responsabilità del Bianchi per il delitto di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, del quale sono risultati tutti i caratteri, materiali e psicologici, senza dunque alcun margine per una richiesta riqualificazione nella diversa condotta di dichiarazione (solo) infedele, ai sensi dell'art. 4, stesso decreto. Ciò, peraltro, con la precisazione che il reato in rubrica trova applicazione a fronte di fatture per operazioni inesistenti tanto oggettivamente quanto soggettivamente, come da costante giurisprudenza di legittimità qui da ribadire (per tutte, Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, Moiseev, rv. 278378). 8. Inammissibile, poi, è il quinto motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per mancata indicazione delle conclusioni delle parti; la Corte di appello avrebbe affermato che "all'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale", ma ciò sarebbe smentito dal pacifico carattere camerale dell'udienza celebrata il 15/11/2021. Al riguardo, basti osservare che proprio la disciplina emergenziale da Covid-19, ammettendo il rito camerale, ha implicitamente previsto che, in questo caso, le conclusioni delle parti (di cui alla norma citata) debbano esser quelle contenute negli atti scritti e depositati, a nulla rilevando, dunque, eventuali refusi di stampa come quello qui contestato. 9. Fondato, per contro, è l'ultimo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del residuo reato. 9.1. La violazione dell'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, relativa all'anno di imposta 2010, è contestata al 27/10/2011; il termine di prescrizione -- pari a 10 anni, ai sensi dell'art. 17, comma 1 -bis, d. Igs. n. 74 del 2000 - andava dunque a maturare il 27/10/2021. Tanto premesso, la Corte di merito - in assenza di precedenti sospensioni di cui all'art. 157 cod. pen. - ha valorizzato quella disposta dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 aprile 2020, n. 27 (dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogato all'il maggio 2020), così concludendo che il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza di secondo grado (15/11/2021). 9.2. Questa conclusione è errata. Nel periodo appena richiamato, infatti, era sospeso ex lege il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, oltre che di quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ebbene, nessuno di questi termini era in corso nel procedimento in oggetto, nel quale l'atto di gravame era stato già da tempo depositato (28/5/2018) ed il decreto di citazione in appello sarebbe stato emesso soltanto dopo circa un anno e mezzo (22/10/2021). 9.3. La sospensione ex lege, dunque, non può essere computata ai fini della prescrizione, con la conseguenza che il reato residuo era estinto per decorso del tempo già prima della pronuncia della sentenza di appello. Che, pertanto, deve essere annullata senza rinvio. P.Q.MI. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 14568/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris