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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 37044/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FORNITURE E SERVIZI S.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di furto e minaccia.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civile FORNITURE E SERVIZI S.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla inammissibilità dell'atto di appello dell'imputato e alla pronunzia assolutoria dello stesso.

Sia la parte civile ricorrente sia l'imputato hanno depositato memorie.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla ammissibilità dell'atto di appello, si rinviene nella sentenza impugnata congrua, corretta e logica motivazione.

Le doglianze relative alla pronunzia di assoluzione sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Esse, peraltro, sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deci • in oma il 8 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] e ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FORNITURE E SERVIZI S.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di furto e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civile FORNITURE E SERVIZI S.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla inammissibilità dell'atto di appello dell'imputato e alla pronunzia assolutoria dello stesso. Sia la parte civile ricorrente sia l'imputato hanno depositato memorie. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla ammissibilità dell'atto di appello, si rinviene nella sentenza impugnata congrua, corretta e logica motivazione. Le doglianze relative alla pronunzia di assoluzione sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Esse, peraltro, sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deci • in oma il 8 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] e ste
Sentenza Cassazione n. 37044/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris