CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. ai reati oggetto delle sentenze sub 1, 2 e 3, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altro Giudice del Tribunale di Alessandria; il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 novembre 2021, il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:1) sentenza del Tribunale di Alessandria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 6.7.2021, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen., commesso il 31.7.2017; 2) sentenza del Tribunale di Alessandria del 22.10.2017, irrevocabile dal 27.11.2018, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen., commesso il 12.10.2017; 3) sentenza del Tribunale di Alessandria del 5.10.2018, irrevocabile dal 9.10.2019, con la quale il predetto era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen., commessi il 26.7.2017 e il 10.2.2018: 4) sentenza del Tribunale di Alessandria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 28.5.2021, con la quale il predetto era stato condannato per il delitto di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen., commesso il 24.3.2019. 2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo "inosservanza degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen.; contraddittorietà e mancanza della motivazione". Ha, in proposito, sostenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe "contraddittoria e mancante" nella parte in cui il Tribunale aveva affermato, da un lato, la sussistenza di almeno tre indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso tra alcuni dei reati oggetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. perì. (quelli giudicati con le sentenze sub n. 1 e 3) e, dall'altro, aveva rigettA) totalmente l'istanza medesima; che, inoltre, la decisione del giudice dell'esecuzione, secondo cui non sarebbe ravvisabile l'unicità del disegno criminoso tra il reato di tentato furto commesso il 12.10.2017 (giudicato con la sentenza sub n.2) e quelli giudicati con le sentenze sub nn.1 e 3 in ragione del lasso di tempo intercorrente tra gli stessi (pari a più di due mesi) e dell'intervenuto arresto del prevenuto il 31.7.2017 non sarebbe in linea con i principi giurisprudenziali in materia; che, infatti, detta distanza temporale non potrebbe ritenersi così significativa da impedire il riconoscimento della disciplina della continuazione; che allo stesso modo l'intervenuto arresto del Sorce il 31.7.2017, peraltro protrattosi per soli tre giorni, non sarebbe elemento di per sé rilevante al fine di dimostrare l'insussistenza di un unitario e originario disegno criminoso; che, infine, il semplice richiamo al principio secondo cui il vincolo della continuazione non sussiste qualora i reati siano espressione di una tendenza a delinquere del soggetto sarebbe inconferente perché ciò non impedirebbe automaticamente di ravvisare un medesimo disegno criminoso tra alcuni reati.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. ai reati oggetto delle sentenze sub 1, 2 e 3, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altro giudice del Tribunale di Alessandria e il rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, l'ordinanza impugnata - per quanto qui rileva - pur avendo riconosciuto che i reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1, 2 e 3 fossero omogenei (trattandosi di delitti contro il patrimonio), presentassero identiche modalità di perpetrazione (essendo tutte le condotte poste in essere ai danni di esercizi commerciali in orario di chiusura e finalizzate alla sottrazione di denaro o di altri beni di non ingente valore economico) e fossero stati commessi, quelli di cui alle sentenze sub n. 1 e 3 a distanza di tempo ravvicinato (rispettivamente, il 31.7.2017 e il 26.7.2017) - ha rigettato l'istanza difensiva, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i delitti di cui alle indicate sentenze, facendo riferimento alla circostanza che il reato di cui alla sentenza sub n. 2 era stato commesso il 12.10.2017 e che il Sorce il 31.7.2017 era stato tratto in arresto per essere stato colto nella flagranza del reato commesso lo stesso giorno. 2. Ebbene, tale argomentare non è a giudizio del Collegio sufficiente a sorreggere la decisione assunta. L'ordinanza, infatti, non spiega perché tra i reati giudicati con le sentenze sub n. 1 e 3 non possa sussistere una unicità di disegno criminoso nonostante l'evidenziata esistenza di numerosi positivi indici rilevatori; inoltre, non tiene conto che la stessa sentenza sub n. 3 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato commesso il 26.7.2017 e l'altro commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, quindi, i due reati giudicati con le sentenze sub n. 1 e 2 fossero stati commessi nel periodo intercorrente tra i predetti (rispettivamente, il 31.7.2017 e 12.10.2017). 3. Come i parametri elaborati dalla giurisprudenza in tema di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva sono di per sé neutri inel senso che assumono rilevanza sintomatica di unitaria rappresentazione e deliberazione criminosa nel necessario e non eludibile confronto di tutti o alcuni di essi con la specificità dei singoli fatti di cui si chiede l'unificazione, allo stesso modo l'intervenuto arresto del prevenuto, intervallante i fatti separatamente giudicati, non è da solo sufficiente a escludere l'unitarietà del disegno criminoso e a rendere superfluo l'esame, in concreto, sulla base degli accertamenti consacrati nelle sentenze di merito, della ricorrenza o meno di elementi rilevatori della continuazione, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza sul tema. Ne consegue che una motivazione di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione che attribuisce, come nella fattispecie, valenza ostativa all'arresto del Sorce senza calarlo nelle concrete dinamiche criminali, costituenti oggetto di ricognizione storica da parte dei giudici del merito è una motivazione insufficiente a rendere ragione della soluzione adottata. Al riguardo, è stato, infatti, affermato che in tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali l'identità delle violazioni, la medesimezza del contesto spaziale e delle modalità operative, la limitata durata della privazione della libertà personale e il breve intervallo temporale tra le condotte) in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (cfr. Cass. Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Rv. 276842; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Rv. 256119). 4. L'ordinanza impugnata, che non ha adempiuto al dovere di giustificare la propria decisione sulla base di dati fattuali e sul congiunto apprezzamento di fattori che normalmente fungono da indizi dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, deve di conseguenza essere annullata limitatamente ai reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1, 2 e 3 (nessuna censura è stata proposta dal ricorrente in relazione al reato giudicato con la pronuncia sub n. 4) con rinvio al Tribunale di Alessandria, perché, in diversa composizione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), proceda a nuovo giudizio, libero negli esiti, colmando le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Alessand