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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32901/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, decidendo quale giudice di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dodici di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 —come partecipe ad una associazione di narcotraffico operante nella "città vecchia" di Taranto (capo A.d.), facente capo ai vertici della organizzazione mafiosa denominata clan Taurino — nonché in ordine a innumerevoli episodi di cessione di sostanza stupefacente.

2. Avverso la decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo e il secondo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esistenza della consorteria mafiosa e di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla medesima.

2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento alla esistenza della associazione di narcotraffico e alla condotta partecipativa.

Sull'ultimo profilo si sostiene: - che le emergenze processuali non avrebbero dimostrato l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio; - che gli acquisti di sostanza stupefacente erano finalizzati a un uso personale; - che si tratterebbe di fatti occasionali, limitati a cinque episodi, al più integranti il reato continuato; - che non vi sarebbero conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori e gli acquirenti dello stupefacente; - che difetterebbe la volontà di aderire all'associazione per delinquere.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili poiché riguardano il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A.a.) che non è mai stato contestato all'imputato.

3. Il terzo motivo è inammissibile: - vuoi nella parte in cui contesta l'esistenza della associazione di narcotraffico (capo A.d.), poiché sul punto è sceso il giudicato per effetto della sentenza Sez. 1 n. 53632 del 11/07/2017; - vuoi nella parte dedicata alla consapevole adesione del ricorrente al sodalizio, perché la censura si esaurisce in considerazioni generiche prive di confronto con la struttura argomentativa posta a base della sentenza impugnata.

Non risultano proposti motivi sui capi attinenti ai reati-fine.

3.1. Va osservato quanto segue.3.1.1.

La decisione impugnata è stata emessa dal giudice di rinvio che si è pronunciato a seguito di annullamento di una precedente sentenza di conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo Ad).

La sentenza rescindente (Sez. 1 n. 53632 del 11/07/2017) ha reso definitivo il punto della esistenza della associazione di narcotraffico; mentre ha annullato la sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rilevando l'assenza di motivazione sul diverso punto della partecipazione di detto imputato alla predetta associazione.

La prima sezione ha svolto le seguenti considerazioni.

«Le attività di indagine consentivano di accertare l'esistenza di un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, operante con le modalità descritte al capo A.d., costituente una consorteria collegata al sodalizio mafioso di cui al capo A.a., capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (1970), le cui connotazioni operative e i cui obiettivi strategici venivano vagliati nelle sottostanti sentenze nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000, dep. 2001, Finini, Rv. 218417; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, Mauriello, Rv. 202037)».

«L.] secondo i Giudici di merito, l'esistenza e l'operatività della consorteria di cui al capo A. d. doveva ritenersi provata sulla base di una pluralità di elementi sintomatici, sui quali le sottostanti sentenze si soffermavano diffusamente, nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 4, n. 4481 del 29/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233247; Sez. 6, n. 20708 del 28/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225416).

Tra questi elementi sintomatici, ai presenti fini, si ritiene utile richiamare la considerevole quantità di sostanza stupefacente sequestrata nel corso delle indagini preliminari dalla Guardia di Finanza; il rilevante numero di soggetti coinvolti nelle attività delittuose che si stanno considerando; l'elevato numero di cessioni di stupefacente accertate grazie alle attività di monitoraggio svolte dagli investigatori; l'elevato numero di soggetti acquirenti identificati nel corso delle indagini preliminari».

«Costituiva, ancora, un indice sintomatico della sfera di operatività del sodalizio di cui al capo A. d. e della capillarità delle attività di controllo esercitate dal clan Taurino la circostanza, che si riteneva incontroversa, secondo cui per ciascuno dei "punti di spaccio" - identificati nei circoli ricreativi denominati "[OSCURATO:PERSONA] del Pozzo", "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" - i vertici della cosca tarantina provvedevano alla nomina di un responsabile.

Si consideri, in proposito, che, per il "[OSCURATO:PERSONA] del Pozzo", veniva individuato, quale responsabile, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] che, nello svolgimento di tali attività gestionali, si avvaleva della collaborazione del figlio, [OSCURATO:PERSONA].

Per il "[OSCURATO:PERSONA]", venivano individuati, quali responsabili, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1984) e [OSCURATO:PERSONA] [..." Infine, il "[OSCURATO:PERSONA]" risultava gestito personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] (1970) detto "Colino» (Così la sentenza rescindente al paragrafo 1.1.2.).

L'affermazione di responsabilità in ordine all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 è divenuta irrevocabile per tutti i sodali, originari ricorrenti, poiché le loro impugnazioni sono state o dichiarate inammissibili o respinte.

La posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata vagliata al paragrafo 12 della citata sentenza nei seguenti termini.

«[...] la motivazione del provvedimento impugnato, relativamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], appare palesemente incongrua, non consentendo la ricognizione degli elementi di giudizio posti a fondamento della decisione adottata e non permettendo di ricostruire, nemmeno attraverso la sottostante sentenza, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale leccese per pervenire alla conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente.

Si consideri che nessun passaggio della sentenza impugnata è espressamente dedicato alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], sulla quale la decisione in esame si sofferma in termini generici e svincolati dalle risultanze processuali, alle quali non si faceva riferimento nemmeno per relationem, limitandosi il Giudice di appello leccese, a pagina 10, ad affermare - nel contesto di una valutazione congiunta del ruolo associativo del ricorrente e degli imputati [OSCURATO:PERSONA]/ante, Conte e Palumbo - che l'imputato in esame era stabilmente al servizio della organizzazione dedita allo spaccio.

Ricostruito in questi termini il percorso motivazionale all'esito del quale la Corte di appello di Lecce confermava il giudizio di responsabilità espresso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dal G.U.P. del Tribunale di Lecce, deve rilevarsi che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a una motivazione apparente [...1».

Per tale motivo la prima sezione penale ha annullato la sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3.1.2. La Corte di appello di Lecce è stata investita del compito di colmare la lacuna argomentativa evidenziata dalla Corte di cassazione che si era tradotta in una motivazione apparente.

Il giudice di rinvio ha assolto l'incarico affidatogli svolgendo una attenta lettura del materiale probatorio calibrato sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 6-10).

L'intensa attività di spaccio svolta dal [OSCURATO:PERSONA] era documentata dalle videoregistrazioni effettuate (concluse in data 1 giugno 2011) nei pressi del circolo "[OSCURATO:PERSONA] del Pozzo", che era uno dei tre punti di spaccio gestiti dalla associazione.

L'imputato svolgeva mansioni di varia natura connesse allo "spaccio al dettaglio": fungeva da "vedetta"; consegnava agli acquirenti lo stupefacente che prelevava dai nascondigli abitualmente utilizzati dalla organizzazione («luoghi che conosceva e dei quali aveva la disponibilità»); recuperava dai correi il denaro ottenuto dagli acquirenti.

L'attività di spaccio era continuata anche dopo l'interruzione delle videoriprese, come emerso dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine all'esito dei quali venivano sequestranti ingenti quantitativi di cocaina e hashish, reperiti proprio nei nascondigli utilizzati anche da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri affiliati al sodalizio criminoso.

Si valorizzano alcune conversazioni alle quali il ricorrente non partecipa direttamente ma che contengono riferimenti al suo inserimento tra i componenti della associazione incaricati dell'attività di spaccio in strada (pag. 7).

La responsabilità del ricorrente era accertata per ottantuno episodi di cessione di stupefacente.

Tutti questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno condotto il giudice di rinvio a ritenere comprovata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione di narcotraffico, con il ruolo di soggetto stabilmente incaricato della cessione "al dettaglio" su una delle tre piazze di spaccio gestite dal sodalizio di narcotraffico.

La decisione si conforma ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020; Manzari, Rv. 280450 - 01).

3.2. A fronte di tanto le doglianze esposte in ricorso (sopra ripercorse al paragrafo

2.2. del ritenuto in fatto) si rivelano, come anticipato, affette da genericità sia intrinseca, poiché si risolvono in assunti indeterminati e astratti del tutto sganciati da riferimenti concreti, sia estrinseca dato che evitano di misurarsi con l'impianto argomentativo, immune da vizi logici, posto a base della sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).

Il ricorrente non aggredisce la motivazione ma si limita a sostenere l'assenza di dolo e, al più, la sussistenza di un mero concorso nell'attività di spaccio al di fuori da qualunque inserimento nella associazione di narcotraffico.

L'assunto viene semplicemente enunciato, sulla scorta di una rappresentazione selettiva e aspecifica degli elementi di fatto — basti porre a raffronto il numero degli episodi di cessione di stupefacenti indicato in ricorso (cinque) rispetto a quelli accertati in sentenza (ottantuno, cfr. pag. 8) — ignorando l'imponente quadro probatorio, delineato dal giudice di merito, a carico del ricorrente.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, decidendo quale giudice di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dodici di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 —come partecipe ad una associazione di narcotraffico operante nella "città vecchia" di Taranto (capo A.d.), facente capo ai vertici della organizzazione mafiosa denominata clan Taurino — nonché in ordine a innumerevoli episodi di cessione di sostanza stupefacente. 2. Avverso la decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo e il secondo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esistenza della consorteria mafiosa e di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla medesima. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento alla esistenza della associazione di narcotraffico e alla condotta partecipativa. Sull'ultimo profilo si sostiene: - che le emergenze processuali non avrebbero dimostrato l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio; - che gli acquisti di sostanza stupefacente erano finalizzati a un uso personale; - che si tratterebbe di fatti occasionali, limitati a cinque episodi, al più integranti il reato continuato; - che non vi sarebbero conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori e gli acquirenti dello stupefacente; - che difetterebbe la volontà di aderire all'associazione per delinquere. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili poiché riguardano il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A.a.) che non è mai stato contestato all'imputato. 3. Il terzo motivo è inammissibile: - vuoi nella parte in cui contesta l'esistenza della associazione di narcotraffico (capo A.d.), poiché sul punto è sceso il giudicato per effetto della sentenza Sez. 1 n. 53632 del 11/07/2017; - vuoi nella parte dedicata alla consapevole adesione del ricorrente al sodalizio, perché la censura si esaurisce in considerazioni generiche prive di confronto con la struttura argomentativa posta a base della sentenza impugnata. Non risultano proposti motivi sui capi attinenti ai reati-fine. 3.1. Va osservato quanto segue.3.1.1. La decisione impugnata è stata emessa dal giudice di rinvio che si è pronunciato a seguito di annullamento di una precedente sentenza di conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo Ad). La sentenza rescindente (Sez. 1 n. 53632 del 11/07/2017) ha reso definitivo il punto della esistenza della associazione di narcotraffico; mentre ha annullato la sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rilevando l'assenza di motivazione sul diverso punto della partecipazione di detto imputato alla predetta associazione. La prima sezione ha svolto le seguenti considerazioni. «Le attività di indagine consentivano di accertare l'esistenza di un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, operante con le modalità descritte al capo A.d., costituente una consorteria collegata al sodalizio mafioso di cui al capo A.a., capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (1970), le cui connotazioni operative e i cui obiettivi strategici venivano vagliati nelle sottostanti sentenze nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000, dep. 2001, Finini, Rv. 218417; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, Mauriello, Rv. 202037)». «L.] secondo i Giudici di merito, l'esistenza e l'operatività della consorteria di cui al capo A. d. doveva ritenersi provata sulla base di una pluralità di elementi sintomatici, sui quali le sottostanti sentenze si soffermavano diffusamente, nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 4, n. 4481 del 29/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233247; Sez. 6, n. 20708 del 28/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225416). Tra questi elementi sintomatici, ai presenti fini, si ritiene utile richiamare la considerevole quantità di sostanza stupefacente sequestrata nel corso delle indagini preliminari dalla Guardia di Finanza; il rilevante numero di soggetti coinvolti nelle attività delittuose che si stanno considerando; l'elevato numero di cessioni di stupefacente accertate grazie alle attività di monitoraggio svolte dagli investigatori; l'elevato numero di soggetti acquirenti identificati nel corso delle indagini preliminari». «Costituiva, ancora, un indice sintomatico della sfera di operatività del sodalizio di cui al capo A. d. e della capillarità delle attività di controllo esercitate dal clan Taurino la circostanza, che si riteneva incontroversa, secondo cui per ciascuno dei "punti di spaccio" - identificati nei circoli ricreativi denominati "[OSCURATO:PERSONA] del Pozzo", "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" - i vertici della cosca tarantina provvedevano alla nomina di un responsabile. Si consideri, in proposito, che, per il "[OSCURATO:PERSONA] del Pozzo", veniva individuato, quale responsabile, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] che, nello svolgimento di tali attività gestionali, si avvaleva della collaborazione del figlio, [OSCURATO:PERSONA]. Per il "[OSCURATO:PERSONA]", venivano individuati, quali responsabili, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1984) e [OSCURATO:PERSONA] [..." Infine, il "[OSCURATO:PERSONA]" risultava gestito personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] (1970) detto "Colino» (Così la sentenza rescindente al paragrafo 1.1.2.). L'affermazione di responsabilità in ordine all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 è divenuta irrevocabile per tutti i sodali, originari ricorrenti, poiché le loro impugnazioni sono state o dichiarate inammissibili o respinte. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata vagliata al paragrafo 12 della citata sentenza nei seguenti termini. «[...] la motivazione del provvedimento impugnato, relativamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], appare palesemente incongrua, non consentendo la ricognizione degli elementi di giudizio posti a fondamento della decisione adottata e non permettendo di ricostruire, nemmeno attraverso la sottostante sentenza, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale leccese per pervenire alla conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente. Si consideri che nessun passaggio della sentenza impugnata è espressamente dedicato alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], sulla quale la decisione in esame si sofferma in termini generici e svincolati dalle risultanze processuali, alle quali non si faceva riferimento nemmeno per relationem, limitandosi il Giudice di appello leccese, a pagina 10, ad affermare - nel contesto di una valutazione congiunta del ruolo associativo del ricorrente e degli imputati [OSCURATO:PERSONA]/ante, Conte e Palumbo - che l'imputato in esame era stabilmente al servizio della organizzazione dedita allo spaccio. Ricostruito in questi termini il percorso motivazionale all'esito del quale la Corte di appello di Lecce confermava il giudizio di responsabilità espresso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dal G.U.P. del Tribunale di Lecce, deve rilevarsi che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a una motivazione apparente [...1». Per tale motivo la prima sezione penale ha annullato la sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.2. La Corte di appello di Lecce è stata investita del compito di colmare la lacuna argomentativa evidenziata dalla Corte di cassazione che si era tradotta in una motivazione apparente. Il giudice di rinvio ha assolto l'incarico affidatogli svolgendo una attenta lettura del materiale probatorio calibrato sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 6-10). L'intensa attività di spaccio svolta dal [OSCURATO:PERSONA] era documentata dalle videoregistrazioni effettuate (concluse in data 1 giugno 2011) nei pressi del circolo "[OSCURATO:PERSONA] del Pozzo", che era uno dei tre punti di spaccio gestiti dalla associazione. L'imputato svolgeva mansioni di varia natura connesse allo "spaccio al dettaglio": fungeva da "vedetta"; consegnava agli acquirenti lo stupefacente che prelevava dai nascondigli abitualmente utilizzati dalla organizzazione («luoghi che conosceva e dei quali aveva la disponibilità»); recuperava dai correi il denaro ottenuto dagli acquirenti. L'attività di spaccio era continuata anche dopo l'interruzione delle videoriprese, come emerso dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine all'esito dei quali venivano sequestranti ingenti quantitativi di cocaina e hashish, reperiti proprio nei nascondigli utilizzati anche da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri affiliati al sodalizio criminoso. Si valorizzano alcune conversazioni alle quali il ricorrente non partecipa direttamente ma che contengono riferimenti al suo inserimento tra i componenti della associazione incaricati dell'attività di spaccio in strada (pag. 7). La responsabilità del ricorrente era accertata per ottantuno episodi di cessione di stupefacente. Tutti questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno condotto il giudice di rinvio a ritenere comprovata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione di narcotraffico, con il ruolo di soggetto stabilmente incaricato della cessione "al dettaglio" su una delle tre piazze di spaccio gestite dal sodalizio di narcotraffico. La decisione si conforma ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020; Manzari, Rv. 280450 - 01). 3.2. A fronte di tanto le doglianze esposte in ricorso (sopra ripercorse al paragrafo 2.2. del ritenuto in fatto) si rivelano, come anticipato, affette da genericità sia intrinseca, poiché si risolvono in assunti indeterminati e astratti del tutto sganciati da riferimenti concreti, sia estrinseca dato che evitano di misurarsi con l'impianto argomentativo, immune da vizi logici, posto a base della sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). Il ricorrente non aggredisce la motivazione ma si limita a sostenere l'assenza di dolo e, al più, la sussistenza di un mero concorso nell'attività di spaccio al di fuori da qualunque inserimento nella associazione di narcotraffico. L'assunto viene semplicemente enunciato, sulla scorta di una rappresentazione selettiva e aspecifica degli elementi di fatto — basti porre a raffronto il numero degli episodi di cessione di stupefacenti indicato in ricorso (cinque) rispetto a quelli accertati in sentenza (ottantuno, cfr. pag. 8) — ignorando l'imponente quadro probatorio, delineato dal giudice di merito, a carico del ricorrente. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
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